TARTARUGHE

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La detenzione ed il commercio dei rettili in italia sono regolamentati dalla Convenzione di Berna, dalla Convenzione di Washington, e dal D.M.19 aprile 1996 e loro successive modifiche. La Convenzione di Berna è stata ratificata con la legge n.503 del 5 agosto 1981 ed ha lo scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatica e dei loro habitats naturali. Secondo questa convenzione, ogni Stato deve adottare opportune leggi per la salvaguardia delle specie di flora e fauna elencate nei tre allegati annessi alla convenzione stessa; in particolare sarebbero vietati qualsiasi forma di cattura, di detenzione, di uccisione, il deterioramento e la distruzione, la raccolta di uova, la detenzione ed il commercio di tutte le specie specificate negli allegati; la Convenzione di Washington è conosciuta con la sigla C.I.T.E.S. (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), firmata dai paesi della CEE a cui l'Italia ha aderito con la legge n. 874 del 19 dicembre 1975 (G.U.R.I. n.48 del 24 febbraio 1976), prevede le relative sanzioni emanando le norme attuative con la legge n.150 del 7 febbraio 1992 (G.U.R.I. n.44 del 22 febbraio 1992) e successive modifiche (D.L. n.2 del 12 gennaio 1993, G.U.R.I. n.8 del 12 gennaio 1993; legge n.59 del 13 marzo 1993, G.U.R.I. n.60 del 13 marzo 1993); il D.M. 19 aprile 96 fornisce l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione ed il commercio.