Terlago e dintorni

La burocrazia ostacola le rinnovabili


A livello statale e provinciale sono state emanate delle normative orientate alla semplificazione burocratica per quanto riguarda l'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi.Nonostate questo chiaro orientamento legislativo, negli uffici tecnici dei comuni trentini si continua a richiedere ottusamente la presentazione della Dichiarazione di inizio attività.Forse alle nostre aministrazioni locali non è ancora chiaro che il clima sta cambiando, e si deve ricorre ai ripari più velocemente possibile, riducendo in modo drastico le emissioni di CO2 in atmosfera.In certi comuni illuminati è la stessa amministrazione pubblica che si fa promotore presso i privati dell'istallazione degli impianti a energia rinnovabile, coinvolgendo le locali banche e fornitori di energia elettrica.E' auspicabile un rapido cabiamento di rotta in tal senso. DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. (GU n. 154 del 3-7-2008 )Art. 11. Semplificazione  e razionalizzazione delle procedure amministrativee regolamentari...Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune..."  LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 2008, n. 1Art. 97 Disciplina degli interventi sul territorio.... Non sono subordinate a concessione o a preventivapresentazione di denuncia d'inizio di attività:....g) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti quali pertinenze di edifici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione;...