Creato da: terramirabilis il 31/10/2011
Progetto Europeo Terra Mirabilis Casalborgone

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« COMITATO TERRA MIRABILIS

STATUTO COMITATO TERRA MIRABILIS

Post n°2 pubblicato il 31 Ottobre 2011 da terramirabilis

 

STATUTO DEL COMITATO “TERRA MIRABILIS”

 

 

PREAMBOLO

La cittadinanza del comune di Casalborgone
- presa coscienza dell'importanza del progetto TERRA MIRABILIS;
- con l'intento di promuovere ed attuare i principi sottoscritti nel “PATTO DI FRATELLANZA EUROPEO”

intende


dotarsi dello strumento del Comitato di Gemellaggio allo scopo di contribuire attivamente alla creazione di rapporti internazionali e di promuovere azioni di solidarietà capaci di costituire legami tra i popoli in uno spirito di pace, democrazia, giustizia e libertà.

 

 

Art.1

Denominazione e sede sociale

 

E' liberamente costituito costituito nel Comune di Casalborgone, il Comitato “TERRA MIRABILIS” ha sede sociale presso i locali Comunali di Casalborgone in Piazza Carlo Bruna 14, così come previsto all'Art. 12 dell'allegato alla Delibera di Giunta Comunale n° 71. del 06/10/2011

Art.2

Scopi

Il Comitato, agisce ed opera autonomamente in conformità con il progetto approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 10 agosto 2011, secondo i principi e nei limiti espressi nella Delibera di Giunta Comunale n° 71. del 06/10/2011.

si propone di:

  1. favorire un reale scambio culturale fra Comuni di diversi Stati, atto ad assicurare la giusta relazione degli stessi, e che promuova l’integrazione delle popolazioni Europee attraverso la conoscenza degli usi, costumi e della storia, reciproci;

  2. programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività e gli scopi del gemellaggio;

  3. favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale , sociale, sportivo, ecc.

  4. collaborare con il Comune di Casalborgone per favorire il processo di cooperazione e sviluppo tra i popoli;

  5. impegnare la popolazione del Comune Casalborgone e delle collettività limitrofe e gemellate a favore:

  1. della lotta contro il razzismo e la discriminazione, in particolare per la protezione delle minoranze immigrate;

  2. della lotta contro le disuguaglianze sociali;

  3. dell’educazione civica internazionale e della comprensione tra i popoli;

  4. del progresso sociale e della cooperazione in tutti i settori;

  5. della promozione di scambi tra i giovani anche incoraggiando l’ospitalità presso le famiglie;

  6. dello sviluppo dei rapporti di conoscenza personali e di esperienze;

  7. della promozione di scambi culturali, economici e turistici tra le varie municipalità gemellate;

  8. promuovere una partecipazione libera e responsabile alle attività di Gemellaggio.

  1. Il Comitato è l’organismo operativo ed organizzativo delle scelte già effettuate dall’Amministrazione Comunale con l’approvazione in Consiglio Comunale del progetto, e a tal fine, coordina le varie componenti della Comunità locale.

  2. Nell’esercizio della sua attività il Comitato di Gemellaggio potrà tenere rapporti con l’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) e, se esistente, con la sua Federazione Regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l’Unione Politica dell’Europa al servizio della pace e della fratellanza dei popoli.

Art 3

Soci

Sono soci del Comitato TERRA MIRABILIS tutte le persone fisiche di età superiore ai 14 anni che, attraverso richiesta scritta, esprimono la volontà di aderivi volontariamente e condividano i principi e le finalità espresse nel Patto di Fratellanza Europea, nel progetto TERRA MIRABILIS e che sottoscrivano ed accettano il presente Statuto.

 

Art. 4

Diritti e doveri dei soci

  1. Con l’iscrizione, il socio, acquista il diritto alla partecipazione a pieno titolo alle attività del comitato ed hanno diritto di voto nell'Assemblea Plenaria ;

  2. I soci sono tenuti al rispetto dello Statuto, delle regole ivi contenute e delle direttive emesse dal ufficio di presidenza.

  3. Il comportamento censurabile di un socio per il mancato rispetto dei principi indicati all'Art. 3 su delibera a maggioranza della Giunta Esecutiva comporta l'espulsione.

Art. 5

Risorse finanziarie e patrimonio

  1. Il Comitato si basa sui principi del volontariato e della sussidiarietà pertanto non necessita di fondi provenienti da quote di iscrizione per l'esercizio degli scopi Statutari;

  2. Al fine di implementare il progetto e favorirne gli scambi tra i giovani, il comitato potrà avvalersi di entrate economiche provenienti dall’utile derivante da attività organizzate all'interno di manifestazioni o partecipazioni ad esse, da contributi di enti pubblici e/o da privati;

  3. I fondi reperiti con le modalità previste al precedente comma 2 dovranno essere interamente rendicontati all'Amministrazione Comunale ed impiegati ad integrazione del finanziamento del progetto da parte della Commissione Europea.

  4. All’interno dell’organizzazione ogni incarico viene svolto senza alcun compenso.

 

Art. 6

Organi del Comitato

Sono organi del Comitato:

  1. L’Assemblea Plenaria dei soci

  2. Giunta Esecutiva

  3. Il Presidente

  4. Il Segretario

  5. I Consiglieri

Art. 7

L’Assemblea

  1. Sono membri dell’Assemblea Plenaria tutti i soci.

  2. L'Assemblea, organo supremo, è presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza da un Consigliere nominato dall’Assemblea stessa.

  3. L’assemblea, si riunisce due volte all’anno in seduta ordinaria: entro 31 del mese di ottobre per proporre il programma relativo all’anno successivo ed entro il 30 giugno per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

  4. L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano almeno cinque componenti.

  5. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

  6. Le convocazioni dell’Assemblea con ordine del giorno, dovranno essere effettuate, in condizioni ordinarie, almeno sette giorni prima della riunione.

  7. L'Assemblea può essere convocata in locali diversi da quelli della sede sociale.

  8. Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti, non sono ammesse deleghe.

  9. L’Assemblea definisce ed approva le linee fondamentali del programma di indirizzo proposto dalla Giunta Esecutiva, delibera sulle modifiche allo statuto sociale;

  10. L’Assemblea delibera di norma, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti tenuto conto che in parità di volti quello del presidente vale doppio.

  11. Maggioranze qualificate sono richieste per le seguenti deliberazioni: MODIFICHE DELLO STATUTO voto favorevole dei 2/5 dei soci in seconda convocazione e dei 2/3 dei presenti nelle sedute successive; SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE – voto favorevole dei 2/3 dei soci in prima convocazione, di 1/5 dei soci in seconda convocazione.

  12. di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 8

Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è eletta ogni due anni dall'Assemblea Plenaria a fra i suoi componenti ed è composta da:

  1. Presidente che ne è il legale rappresentante

  2. Segretario;

  3. Fino ad un massimo di 5 consiglieri, secondo le scelte dell'Assemblea;

  1. La Giunta Esecutiva attua i programmi approvati dall’Assemblea.

  2. Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo richiedano formalmente almeno tre componenti.

  3. Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva dovrà essere presente la maggioranza dei componenti.

  4. Le convocazioni della Giunta Esecutiva con ordine del giorno, dovranno essere effettuate dal Presidente, in condizioni ordinarie, almeno sette giorni prima della riunione e per motivate ragioni di urgenza, esse potranno essere effettuate senza il preavviso, con qualsiasi mezzo di comunicazione.

  5. La Giunta Esecutiva può essere convocata in locali diversi da quelli della sede sociale.

  6. Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti, non sono ammesse deleghe.

  7. di ogni riunione di Giunta dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8

Presidente

 

  1. è il legale rappresentante del Comitato

  2. presiede l'Assemblea e la Giunta Esecutiva

  3. convoca l'Assemblea e la Giunta esecutiva

Art. 9

Segretario

  1. è componente della Giunta Esecutiva

  2. redige o fa redigere i verbali

Art. 10

Consiglieri

possono essere eletti fino ad un massimo di cinque Consiglieri, la decisione sul il numero di Consiglieri da eleggere spetta all'Assemblea

Art. 15

Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

 
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