GENTILE, PICCONE, IZZO, SPEZIALI, VICECONTE, GERMONTANI, TOTARO, MAZZARACCHIO, CALIGIURI, CARRARA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia - Premesso che:ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, la funzione del controllo giurisdizionale sulla giustizia sportiva è stata devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale Lazio in primo grado e del Consiglio di Stato in appello;nell'ambito degli organi di giustizia di maggior rilievo, ovvero quelli di ultimo di grado Federazione italiana giuoco calcio (Figc) e Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) rispettivamente Commissione di garanzia per la giustizia sportiva e Corte di giustizia federale presso la Figc e Camera di conciliazione di arbitrato per lo sport presso il Coni (Ccas), risultano prestare attività ben 13 componenti, i quali contemporaneamente svolgono funzioni di magistrato amministrativo presso il Tar Lazio (3 unità) ed il Consiglio di Stato (10 unità), ovvero gli organi giurisdizionali competenti per legge in ordine all'impugnazione degli atti emanati dagli stessi organi di giustizia sportiva;
Interrogazione Parlamentare (4-00623) la statistica di esito positivo per i ricorsi presentati contro Figc e Coni innanzi al Tar del Lazio ed al Consiglio di Stato risulta "anormalmente bassa", ovvero soltanto il 6,94 per cento (a fronte di una media di esiti positivi in tutti gli altri settori pari a circa il 40 per cento);gli organi giurisdizionali indicati risultano avere un arretrato estremamente rilevante: oltre 160.000 ricorsi pendenti dinnanzi al Tar Lazio, come risulta dalla relazione del Presidente dello stesso Tar Lazio all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2008 (un numero analogo risulterebbe, a quanto è dato sapere innanzi al Consiglio di Stato, anche se non risultano esistere dati ufficiali a tale riguardo), ritardo cronico che - ai ritmi indicati nella stessa relazione (attivo di circa 2.000 ricorsi ogni anno, considerando un numero di 11.000 ricorsi depositati e di 13.000 ricorsi definiti nell'anno 2007) - necessita di circa 80 anni di lavoro per essere "smaltito" (e che determina, allo stato attuale tempi medi irragionevoli per la definizione dei ricorsi proposti, anche in violazione della cosiddetta "legge Pinto";risulta opportuno che i magistrati amministrativi (e soprattutto quelli che svolgono le proprie funzioni presso il Tar Lazio ed il Consiglio di Stato) non siano più nominati come componenti degli organi di giustizia sportiva e che siano revocati coloro che sono stati già nominati in ragione: a) del fatto che, stante l'esistenza di un arretrato estremamente rilevante, è opportuno che i magistrati amministrativi svolgano le proprie funzioni in maniera esclusiva per gli organi giurisdizionali dei quali fanno parte; b) del fatto che il contemporaneo svolgimento di funzioni presso gli organi di giustizia sportiva (soggetto controllato) e gli organi di giustizia amministrativa di Tar Lazio e di Consiglio di Stato (soggetto controllante) possa essere rilevato come inopportuno conflitto di interessi da parte di magistrati della Repubblica (anche alla luce della "anormalmente bassa" percentuale di esito positivo dei ricorsi giurisdizionali proposti avverso provvedimenti emanati da organi della giustizia sportiva di Figc e Coni),si chiede di sapere:se il Governo sia a conoscenza del fatto che ben 13 componenti del Tar Lazio e di Consiglio di Stato, al tempo stesso, componenti dei più importanti organi di giustizia sportiva di Figc e Coni;se non si ritenga di segnalare al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa l'opportunità che sia dichiarata l'incompatibilità della funzione giurisdizionale di magistrato amministrativo (in generale o quanto meno in relazione ai magistrati di Tar Lazio e di Consiglio di Stato) con lo svolgimento di ogni incarico presso gli organi dell'ordinamento sportivo.