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CAPITAL GAIN

Post n°6 pubblicato il 15 Novembre 2010 da trading2010
 

Se si compra un'azione a 100 e la si rivende a 110, la differenza (110-100) costituisce una plusvalenza. Quando invece il prezzo di vendita è inferiore a quello di acquisto, si ha una perdita o minusvalenza.

Il capital gain è la differenza fra guadagni e perdite derivanti dalla compravendita di azioni o altri valori mobiliari. Su di esso grava l'imposta del 12.5% - introdotta col Decreto Legge 461/97, entrato in vigore il 01/07/98 - che va pagata secondo le modalità dei diversi regimi di risparmio.

I regimi previsti dalla legge sono tre: regime della dichiarazione, del risparmio amministrato, del risparmio gestito.

Nel regime della dichiarazione il cliente di una Banca o Sim provvede personalmente, sia a decidere gli investimenti sia a svolgere gli adempimenti fiscali. Chi lo sceglie deve riportare le plusvalenze o minusvalenze realizzate nella sua dichiarazione dei redditi.
Importante: le plusvalenze sono redditi a tassazione separata, che non confluiscono nel reddito complessivo. L'imposta del 12.5% è fissa e indipendente dall'ammontare del reddito.

Nel regime del risparmio amministrato il cliente provvede di persona agli investimenti, ma delega gli adempimenti fiscali alla Banca o Sim, la quale agisce quindi come "sostituto d'imposta".

Nel regime del risparmio gestito il cliente delega alla Banca o Sim sia l'attività di gestione del proprio capitale sia gli adempimenti fiscali relativi ai suoi investimenti.

Un investitore può essere titolare di più rapporti, servendosi di vari intermediari, e scegliere per ciascun rapporto il regime fiscale che preferisce, anche tra quelli intrattenuti con la stessa Banca o Sim.

Chi ha scelto il regime della dichiarazione riceve i proventi completi delle vendite di titoli, senza ritenute di imposta, e deve preoccuparsi di calcolare e indicare lui stesso nella dichiarazione dei redditi quanto versare allo Stato come imposta sul capital gain complessivo.

Per chi sceglie invece il regime del risparmio amministrato, è la Banca o Sim che preleva l'imposta dalle plusvalenze derivate dalle vendite di titoli, e la versa allo Stato con cadenza mensile.

A chi utilizza il regime del risparmio gestito, l'intermediario addebita l'imposta sulla plusvalenza complessiva a fine anno, valorizzando i titoli presenti in portafoglio al prezzo dell'ultimo giorno dell'anno. Tale valorizzazione del portafoglio peculiare del risparmio gestito, produce di fatto un'imposta su un guadagno "virtuale", non ancora realizzato. Per equiparare a tale trattamento fiscale anche gli altri regimi di risparmio, era stato introdotto un farraginoso meccanismo detto "equalizzatore", che è stato poi abrogato col Decreto Legge n. 350/01.

MINUSVALENZE

In tutti e tre i casi la minusvalenza accumulata nel periodo di imposta è compensabile solo nei quattro periodi d'imposta successivi. Se entro tale termine non sono state realizzate plusvalenze sufficienti a compensare la minusvalenza, il residuo va perduto.

Nel regime della dichiarazione il calcolo deve farlo l'investitore stesso, ricostruendo la movimentazione del suo portafoglio secondo il metodo LIFO (last in first out = l'ultimo a entrare è il primo a uscire). Va mantenuta evidenza di tutti gli acquisti e si compensano i risultati delle operazioni di vendita procedendo a ritroso, cioè considerando venduti per primi i titoli acquistati per ultimi.

Se alla fine dei conti ci si ritrova con una minusvalenza, la si può compensare con plusvalenze derivanti dalla chiusura di un rapporto amministrato o gestito, oppure "la si mette da parte" per dedurla dalle plusvalenze realizzate nei quattro anni successivi.

Nel regime amministrato l'intermediario calcola le plus/minusvalenze a ogni singola operazione di vendita conteggiando il costo col metodo del prezzo medio d'acquisto. Quando, detratte le eventuali precedenti perdite, risulta un utile, trattiene l'imposta del 12,5%; quando invece risulta una minusvalenza, la utilizzerà per compensare le plusvalenze successive, poiché quelle sulle quali ha già trattenuto l'imposta non rientrano più nel conto.

Nel regime gestito l'intermediario conteggia le plus/minusvalenze valutando il patrimonio ai prezzi di fine anno e confrontandolo con quello di inizio anno (depurando il calcolo, ovviamente, da prelievi e versamenti). Sulla differenza - detta "risultato di gestione" - se positiva, trattiene l'imposta del 12.5%.

In questi ultimi due casi, se a fine anno restano delle minusvalenze, la Banca o Sim le utilizzerà per compensare le plusvalenze realizzate entro il quarto anno successivo.

Se il contribuente ha scelto il regime della dichiarazione, la responsabilità dei calcoli grava su di lui, altrimenti sull'intermediario.

Le minusvalenze possono essere compensate esclusivamente con plusvalenze della stessa natura, cioè con guadagni su compravendite di titoli. In nessun caso possono essere dedotte da redditi di altra natura, ad esempio stipendi o affitti, e nemmeno dal reddito complessivo del contribuente.

La compensazione di minusvalenze e plusvalenze è normalmente possibile, in sede di dichiarazione dei redditi, solo tra posizioni in regime dichiarativo.

Le posizioni in regime amministrato o gestito hanno tutte un trattamento fiscale autonomo, con la sola eccezione della cessazione del rapporto di custodia titoli mediante la cessione di tutti i titoli posseduti e la chiusura del conto.

In questi casi l'intermediario rilascia un'apposita certificazione delle plus/minusvalenze o del "risultato di gestione" maturati nel corso del rapporto.

Disponendo di tale certificazione si possono riportare le minusvalenze nella dichiarazione dei redditi per compensare le plusvalenze derivanti da rapporti in regime dichiarativo.

Oppure si possono trasferire le perdite certificate di un rapporto amministrato o gestito in un altro rapporto amministrato e compensarle con eventuali plusvalenze successive. Non è invece possibile compensare le minusvalenze di un rapporto amministrato con le plusvalenze di un altro rapporto gestito.

Un'ultima opzione, anziché chiudere il rapporto "amministrato", è di richiedere semplicemente il passaggio al regime dichiarativo.
Così le minusvalenze certificate verranno indicate nella dichiarazione dei redditi e sarà possibile compensarle con le plusvalenze già maturate o successivamente ottenute in regime dichiarativo.

Trasferimento delle minusvalenze del vecchio rapporto su quello nuovo

Innanzitutto va ricordato che, se oltre ai soldi si trasferiscono anche dei titoli, il vecchio intermediario deve certificare il prezzo di carico originario dei titoli, in modo da consentire a quello nuovo di calcolare correttamente il capital gain. Se invece ad esempio, anche per sveltire la pratica, si vende tutto e si trasferiscono solo liquidi, basta richiedere la certificazione della minusvalenza maturata. Consegnandola alla nuova Banca o Sim si potrà compensare le perdite pregresse con le plusvalenze successive. Se infine si vogliono riunificare più rapporti soggetti a regimi fiscali diversi, si devono liquidare quelli in regime amministrato e gestito richiedendo le relative certificazioni. Sarà allora possibile compensare le minusvalenze nella dichiarazione dei redditi operando in regime dichiarativo.

Operare con due intermediari, con uno dei due rapporti in utile e l'altro in perdita

In regime amministrato la compensazione tra due rapporti è prevista solo se entrambi sono tenuti con la stessa Banca o Sim.
Ciascun intermediario, infatti, opera per conto proprio: quello con la posizione in attivo deve versare allo Stato l'imposta sulle plusvalenze che lui registra, mentre quello con la posizione in passivo si limita a registrare le minusvalenze in vista di una compensazione successiva. Solo in caso di chiusura di un rapporto si possono utilizzare le minusvalenze certificate per compensare le plusvalenze ottenute successivamente con un diverso intermediario. Se uno dei rapporti è in regime gestito, per compensare le minusvalenze occorrerebbe chiuderlo anche se si opera con un solo intermediario. La sua certificazione permetterà di compensare le plusvalenze di rapporti in regime dichiarativo o di altri rapporti amministrati intestati al contribuente.

 
 
 
 
 

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Data di creazione: 02/09/2010
 

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