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NIENTE SESSO DOPO UN SINISTRO? SENTENZA RIVOLUZIONARIA DELLA CORTE SUPREMA RISARCITO ANCHE IL PARTNER


"Se la moglie non può avere rapporti sessuali in conseguenza di un incidente il marito deve essere risarcito", questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in una sentenza le cui motivazioni sono state depositate in data 16 giugno 2011.
La Corte si è infatti espressa sul caso di una donna che, in conseguenza di un incidente stradale, aveva riportato una grave lesione del bacino e nonostante le cure ha riportato una invalidità che le impediva di avere rapporti sessuali normali. Da qui la decisione sul risarcimento al marito perché anche lui ha subito un "danno alla propria sfera sessuale".Questa la clamorosa sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione, che ha confermato quanto deciso in primo grado dal Tribunale di Grosseto, chiamato a decidere nel 1991 sull'entità del risarcimento spettante ad una coppia di coniugi investiti mentre attraversavano la strada in un piccolo comune toscano. La segnalazione ci giunge da Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", attiva associazione nazionale di difesa dei consumatori.La sentenza della Suprema Corte è rivoluzionaria in quanto riconosce che "Il marito va risarcito in via equitativa se la moglie non può avere rapporti sessuali in conseguenza di un sinistro" ci spiega D'Agata, dunque "Non si tratta di 'danno di riflesso' ma d'illecito che segue il principio di regolarità causale anche se non è subito direttamente dalla vittima" e che dunque è danno risarcibile. I giudici sono partiti dall'assunto che la vita sessuale è un aspetto fondamentale del diritto alla salute sancito dalla Costituzione, per cui il fatto illecito che determina una lesione ai danni della vittima del sinistro stradale comporta conseguenze che sono senz'alcun dubbio risarcibili in virtù dell'articolo 2059 del codice civile, ossia riferibili alla sfera della categoria del danno non patrimoniale, per il quale va risarcito, secondo i canoni stabiliti dall'articolo 1223 del codice civile anche se, si legge nelle motivazioni della sentenza, "pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poiché conseguenza nomale dell'illecito secondo il criterio della c.d. regolarità causale".Naturalmente quanto stabilito dalla Cassazione vale anche per le signore: se fosse la moglie a dover rinunciare ai rapporti sessuali per via delle conseguenze fisiche di un incidente subito dal marito, anche la moglie potrebbe chiedere il risarcimento danni. Il risarcimento per le "notti in bianco" però dovrebbe essere più facilmente riconosciuto a coloro che sono regolarmente coniugati in quanto, ci spiega D'Agata, "nel nostro Paese non c'è legislazione sulle coppie di fatto. Qualora però una coppia riuscisse a dimostrare una convivenza more uxorio, allora il giudice potrebbe far valere lo stesso principio". Ma quanto valgono 200 giorni di astinenza (tanto è durato lo strazio del marito) secondo i giudici? 12.395 euro. Vi pare una somma congrua per rinunciare all'attività più bella del mondo?