Non si può dire se il caso "Ruby" abbia scosso profondamente le coscienze su un tema caldo e sempre attuale come quello della prostituzione o abbia soltanto sollecitato forti curiosità. Ciò che appare certo è che da quando è esploso il Ruby-gate, un interrogativo ricorrente aleggia tra la gente:ma andare con le prostitute è reato?
E' comprensibile l'interessamento dell'opinione pubblica, atteso il clamore che la notizia ha suscitato in tutti gli ambienti. Si consideri, infatti, che pochissimi giorni dopo la divulgazione di questo caso giudiziario ad opera dei mass-media, il Presidente della Repubblica ha accolto nel suo studio il premier per sentire la sua versione; si consideri, inoltre, che la Chiesa ha manifestato a gran voce tutta la sua angoscia per l'affaire Ruby, parlando di inevitabili ripercussioni negative che lo stesso avrà sia sui giovani che nella vita del paese, addirittura nell'incontro annuale con la stampa sono state rivolte domande sull'argomento anche al Presidente della Corte Costituzionale.Tornando al tema su cui la gente si è interrogata, per fornire una risposta che possa essere esaustiva, ma allo stesso tempo sintetica, è opportuno procedere ad un excursus storico che ripercorra le varie tappe legislative. La prostituzione, invero, è stata tollerata per lungo tempo dallo Stato italiano, che provvedeva soltanto a vigilare su tale attività allo scopo soprattutto di evitare il diffondersi di malattie veneree.La legge n.75 del 1958, (meglio conosciuta come Legge Merlin, dal nome della senatrice, che l'aveva proposta) modificò radicalmente le cose, introducendo una nuova normativa, che regolamentava la materia: previde, innanzitutto, l'abolizione delle case di prostituzione, la non punibilità della prostituta in quanto tale, ed il divieto, penalmente sanzionabile, di ogni attività volta a consentire, favorire o agevolare la prostituzione.Più precisamente, la legge Merlin all'art.3 prevede espressamente come reato la condotta di chi eserciti una casa di prostituzione o lochi un immobile destinato a tale esercizio; di chi tolleri abitualmente la prostituzione o recluti prostitute; ed ancora i comportamenti finalizzati alla induzione, al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione.In altre parole, il legislatore non sanziona la prostituzione stricto sensu considerata, ovvero l'attività di un uomo o di una donna di consentire prestazioni sessuali previo compenso. Prevede, però, all'art.600 bis del Codice Penale, intitolato "Prostituzione minorile", la punibilità, tra le altre, della condotta di "chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica", stabilendo a carico dei responsabili di tale reato la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa non inferiore ad euro 5.164,00.
E' auspicabile che il clamore generato dagli ultimi fatti che coniugano cronaca, scandalo e politica, serva ai nostri politici per capire come normare una delle professioni più antiche al mondo, che benchè scelta, viene praticata in condizioni di estremo degrado che non garantiscono sotto il profilo sanitario nè i clienti nè le "signorine". E ciò in particolar modo dalle mie parti dove viene offerto a tutte le ore del giorno, uno spettacolo indegno di qualunque donna, per non parlare dei bambini.