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Statuto Associazione Culturale U.P.R.

Post n°3 pubblicato il 20 Settembre 2010 da UPR2010
 
Tag: U.P.R.

Art. 1. - E' costituita l'Associazione Culturale UNIONE PER LA REPUBBLICA (U.P.R.), una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione Culturale UNIONE PER LA REPUBBLICA (U.P.R.) persegue i seguenti scopi:
- diffondere la cultura della Repubblica Serba nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della nostra diffusione culturale, un sollievo al proprio disagio.

Art. 3. - L'Associazione Culturale UNIONE PER LA REPUBBLICA (U.P.R.)  per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione - concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia;
attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4. - L'Associazione Culturale UNIONE PER LA REPUBBLICA (U.P.R.) è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
Soci ordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

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Un blog di: UPR2010
Data di creazione: 16/09/2010
 
 

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