interrogazione parlamentare... 01 luglio 2009 La separazione (o divisione) dei poteri è uno dei principi fondamentali dello
stato di diritto. Consiste nell'individuazione di tre
funzioni pubbliche -
legislazione,
amministrazione e
giurisdizione - e nell'attribuzione delle stesse a tre distinti poteri dello stato, intesi come
organi o complessi di organi dello stato indipendenti dagli altri poteri: il
potere legislativo, il
potere esecutivo e il
potere giudiziario (gli stessi termini vengono usati anche per indicare la funzione a ciascuno attribuita).In particolare nelle moderne democrazie:la funzione legislativa è attribuita al
parlamento, nonché eventualmente ai parlamenti degli stati federati o agli analoghi organi di altri enti territoriali dotati di autonomia legislativa, che costituiscono il potere legislativo; la funzione amministrativa è attribuita agli organi che compongono il
governo e, alle dipendenze di questo, la
pubblica amministrazione, i quali costituiscono il potere esecutivo; la funzione giurisdizionale è attribuita ai
giudici, che costituiscono il potere giudiziario. Va detto che oltre alla separazione dei poteri così intesa, detta orizzontale o funzionale, si parla anche di separazione dei poteri verticale o territoriale, con riferimento alla distribuzione dell'esercizio delle funzioni pubbliche su più livelli territoriali (stato ed altri
enti territoriali). La separazione territoriale, che trova la sua massima espressione nei
sistemi federali, può coesistere, e nella pratica coesiste, con quella funzionale: così, ad esempio, nell'ordinamento italiano la funzione legislativa, oltre ad essere separata da quella esecutiva e giurisdizionale, è esercitata su due livelli territoriali (statale e regionale).