Verdi di Salso

Ordine del giorno su Unioni Civili


Riporto il testo che io e Alessandro Benvenuti presenteremo questo mercoledì in Consiglio Comunale.OGGETTO: Ordine del giorno per l’Istituzione del Registro delle Unioni Civili e l’adozione del "Regolamento comunale delle unioni di fatto"IL CONSIGLIO COMUNALEConsiderato che anche nel nostro Paese numerose coppie preferiscono ormai la convivenza, nuova forma di vita in comune, al matrimonio. Fenomeno relativamente nuovo per il nostro Paese, mentre in altri Paesi, soprattutto quelli scandinavi, è una realtà ormai consolidata da anni;Considerato inoltre che l’unione di fatto non necessariamente deve interessare la sfera individuale sessuale ( omosessuali o eterosessuali ) ma semplicemente anche la stabile convivenza tra due persone, ad esempio anziane, amici o amiche, che decidono di passare assieme la loro vecchiaia, senza per questo essere legati da un rapporto amoroso. Convivenza questa che rappresenta anche nella nostra città, caratterizzata da un’alta percentuale di anziani, una nuova ed adeguata forma di solidarietà sociale, già diffusa in molti altri Stati; Considerato che in Italia la convivenza, non essendo al momento disciplinata da nessuna legge specifica, determina una situazione per le “unioni di fatto” spesso vaga e confusa, e i due partners rischiano di vedersi negati alcuni diritti fondamentali o di vedersi negare agevolazioni fiscali o tributarie;Premesso che il fenomeno delle “Unioni civili” o “ Unioni di fatto” trova un sicuro fondamento costituzionale negli artt. 2 e 3 della nostra Costituzione in quanto l’unione civile non si pone in contrasto con la famiglia così come riconosciuta e garantita dall’art. 29 della Costituzione posto che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” e pertanto, nel riconoscere e sottolineare il valore e l’importanza della famiglia non esclude il sorgere o l’esistenza di atti e formazioni sociali ( previste e tutelate dall’art. 2 della Costituzione ) le cui finalità siano ritenute meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali;Considerato che già da diversi anni è stato ritenuto che l’ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale, dall’art. 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della unione di fatto dal momento che, come rilevato alcuni anni or sono dalla Corte Costituzionale, “un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali ed alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 cost. – Corte Cost. 18/11/1986 n. 237);Considerato altresì che, ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al comune in proposito la possibilità di operare in materia nell’ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate da un rinnovato ordinamento costituzionale;Considerato inoltre il ruolo rivestito dal comune, con pienezza dei poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale ai sensi delle legislazione vigente; Rilevato pertanto che fermi restando i registri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico il comune possa istituire uno o più elenchi per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell’anagrafe organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;Ritenuto che tali ulteriori fini siano da ravvisare nell’equiparazione delle coppie formate da persone unite di fatto a quelle sposate o assimilate, agli effetti del pari riconoscimento alle prime, delle medesime condizioni di accesso ai procedimenti, benefici ed opportunità amministrativi previsti dall’ordinamento a favore delle seconde;Considerato pertanto che l’iscrizione negli elenchi particolari di cui sopra non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento dei poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall’ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l’amministrazione comunale riterrà meritevoli di tutela;Ritenuta pertanto l’opportunità per i motivi innanzi espressi di disporre la tenuta presso apposito ufficio, di un elenco dove iscrivere, secondo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli “non legali” (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela) ma solamente da “vincoli affettivi” ed o di reciproca solidarietà.IL CONSIGLIO COMUNALE DI SALSOMAGGIORE TERMEIMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALEper le motivazioni esposte in premessa ed al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana, ad istituire un elenco delle unioni di fatto presso l’apposito ufficio comunale;di dare atto che tale elenco non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l’ordinamento anagrafico o di stato civile;inoltre approva il seguente “Regolamento comunale sulle unioni civili di fatto” REGOLAMENTO COMUNALE SULLE UNIONI CIVILI DI FATTOArt. 1Il Comune di Salsomaggiore Terme, nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell’unione civile di fatto e ne promuove il pubblico rispetto e riconoscimento.Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile di fatto la stabile convivenza tra due persone maggiorenni, senza distinzione di sesso, razza o religione, iscritte nel registro anagrafico del comune, e che ne abbiano richiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.Nell’ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite di fatto, l’accesso ai procedimenti, benefici ed opportunità amministrative di varia natura, anche tributarie e tariffarie, alle medesime condizioni riconosciute dall’ordinamento alle coppie sposate e assimilate.Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione nazionale delle unioni civili di fatto al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.Art. 2E’ istituito presso il Comune di Salsomaggiore il Registro amministrativo delle unioni civili di fatto.Con successivo provvedimento della Giunta, da assumersi entro 60 giorni dalla esecutorietà del presente regolamento, sarà provveduto all’organizzazione del Registro ed alla disciplina dei provvedimenti relativi.Il regime amministrativo delle unioni civili di fatto si applica ai cittadini italiani e stranieri residenti anagraficamente nel Comune di Salsomaggiore Terme.Art. 3Sino all’introduzione di nuova legislazione statale in materia, la disciplina comunale delle unioni civili di fatto ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui all’art. 1, del presente regolamento. Essa pertanto non interferisce con il vigente regolamento dell’anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia e con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.