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MOBBING


La pratica del mobbing sul posto di lavoro, consiste nell’ obbligare il dipendente o il collega di lavoro a subire diversi metodi di violenza psicologica o addirittura fisica,oltre a rendere umiliante il proseguo del lavoro,( i continui rimproveri e richiami espressi sia pubblicamente che in privato, anche per banalità, possono essere causa di una serie di ripercussioni psico-fisiche che spesso sfociano in specifiche malattie :disturbo da disadattamento lavorativo, disturbo post-traumatico da stress) ad andamento cronico. Questo per indurre la vittima ad abbandonare il posto di lavoro, anziché ricorrere al licenziamento. Sono esempi di mobbing, anche l’esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale, la mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata o, l’ interrompere o impedire il flusso di informazioni necessari per l’attività (chiusura della casella di posta elettronica, restrizioni sull’accesso a internet). Per poter parlare di mobbing, l’attività persecutoria deve durare più di 6 mesi. Esistono diversi tipi di mobbing: . Mobbing dal basso o down-up: Il mobber è in una posizione inferiore rispetto a quella della vittima. Accade quando l’autorità di un capo viene messa in discussione da uno o più sottoposti, in una sorta di ammutinamento professionale generalizzato. I casi di mobbing dal basso sono comunque abbastanza rari, in Italia la percentuale è minore del 10%. . Mobbing gerarchico: Il mobber è in una posizione superiore rispetto alla vittima: un dirigente, un capo reparto, un capufficio. Questo tipo di mobbing comprende tutti quegli atteggiamenti riconducibili alla tematica dell’abuso di potere, cioè dell’uso eccessivo, arbitrario o illecito del potere che un ruolo professionale implica. . Mobbing strategico: l’attività è condotta da un superiore al fine di constringere alle dimissioni un dipendente in particolare, ad es. perché antipatico, poco competente o poco produttivo; in questo caso, le attività di mobbing possono estendersi anche ai colleghi, che preferiscono assecondare il superiore, o quantomeno non prendere le difese della vittima, per non inimicarsi il capo. E’ prassi frequente nelle imprese che hanno subito ristrutturazini, fusioni, cambiamenti che abbiano camportato un esubero di personale difficile da licenziare. ·.Mobbing orizzontale: è quello praticato da parte dei colleghi verso un lavoratore non integrato nell’organizzazione lavorativa per motivi d’ incompatibilità ambientale o caratteriale, ad es. per motivi etnici, religiosi, sessuali etc. Questo odioso fenomeno del mobbing, può rappresentare per la vittima un grave problema, non solo lavorativo ma anche sociale e familiare e, soprattutto può avere gravi ripercussioni sulla salute: la patologia psichiatrica più frequentemente associata al mobbing è il disturbo dell’adattamento; Fra le conseguenze rientrano la perdita d’autostima, depressione, insonnia, isolamento. Inoltre il mobbing è causa di cefalea, annebbiamenti della vista, tremore, tachicardia, sudorazione fredda, gastrite, dermatosi. Le conseguenze maggiori sono i disturbi della socialità: nevrosi, depressione, isolamento sociale e, suicidio in un numero non trascurabile di casi. In Italia il numero di vittime del mobbing è stimato intorno a 1 milione e 200 mila, con prevalenza tra i quadri e i dirigenti, più che altro nel settore pubblico e in quello dei servizi. Negli ultimi dieci anni i casi di mobbing denunciati hanno avuto un incremento esponenziale. Non dimentichiamo poi che proprio per i suoi effetti, il mobbing ha un forte costo sociale, stimato in circa il 190% superiore al salario annuo lordo di un dipendente non mobbizzato. Attualmente in Italia, vi sono delle norme nel nostro ordinamento che ci aiutano nella lotta al mobbing; una prima norma, che riguarda i diritti sacrosanti dell’uomo e assurge a rango di principio costituzionale (pertanto inviolabile) è rappresentata dall’art. 32 Costituzione che afferma: “la salute è un diritto dell’individuo e della collettività…”; ad essa va affiancato il principio stabilito dall’art 40 Cost. secondo il quale “l’iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Dal punto di vista civilistico l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro “di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori”; tale obbligo, fa si che il datore di lavoro possa essere chiamato a risarcire il danno sia al patrimonio professionale (c.d. danno da dequalificazione), sia alla personalità morale e alla salute latamente intesa (cosiddetto danno biologico e neurobiologico) subito dal lavoratore. Vi sono poi una infinità di sentenze della Cassazione in tema di diritto del lavoro, che riaffermano l’illegittimità del comportamento del datore di lavoro atto a sminuire e ledere l’integrità psico-fisica del lavoratore e l’obbligo per lo stesso, di risarcire i danni. Non dimentichiamoci poi i principi stabiliti dallo Statuto dei lavoratori (L.300/70): · art.9 tutela della salute e dell’integrità fisica; · art.13 al dipendente non possono essere date mansioni di livello professionale inferiore a quello d’inquadramento; · art.15 divieto di atti discriminatori per motivi politici o religiosi; · art.18 reintegrazione nel posto di lavoro in caso di ingiusto licenziamento. Denunciare il mobbing, non è sempre facile perchè si ha paura di perdere il posto di lavoro, o di essere derisi e umiliati ancor più del normale; ma deve essere fatto! Parlare di mobbing serve alla vittima a “liberarsi” ma serve anche alla collettività, serve a dare coraggio a chi, nella stessa situazione preferisce tacere e sopportare, piuttosto che intraprendere una battaglia con il capo; serve come esempio per tutti e soprattutto come monito a molti dei datori di lavoro che credono di poter disporre dei propri dipendenti come fossero oggetti da spostare qua e la. Il mobbing non si manifesta solo nei luoghi di lavoro, ma anche in · ambienti militari nei confronti delle nuove reclute, · ambienti scolastici, con il fenomeno del “bullismo”, non escludendo comportamenti analoghi degli alunni nei confronti dell’insegnante, impedendo di svolgere le funzioni; . in ambito familiare (v. sent. 21 febbraio 2000, trib. Torino), e persino nei · condomini.