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Essere o non essere, questo è il problema.


CORTE DI CASSAZIONE PENALE , SEZIONE III, SENTENZA DEL16 MAGGIO 2013, N.21138Applicazione dell’art. 674 c.p. ed emissioni odorose che superano la normale tollerabilità. « È pacifico ... che “la necessità di accertare il superamento del limiti di tollerabilità delle emissioni ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 674 cod. pen. si pone soltanto per le attività autorizzate in quanto le emissioni di fumo gas o vapori siano una conseguenza diretta dell’attività; diversamente, nel caso di attività non autorizzata ovvero di emissioni autorizzate, ma che non siano conseguenza naturale dell’attività, in quanto imputabili a deficienze dell’impianto o a negligenze del gestore, al fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice idoneità a recare molestia alle persone"(cfr. Cass pen. Sez. 3 n 40191 dell'11.02.2007.Laddove , quindi, non si tratti di attività industriali che trovino la loro regolamentazione in una specifica normativa di settore , per la configurabilità del reato non è necessario il superamento degli " standard " fissati dalla legge , essendo sufficiente che le emissioni siano idonee a superare la normale tollerabilità e quindi ad arrecare fastidio.E per l’accertamento del superamento della normale tollerabilità non è certo necessario disporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura.»CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 20 LUGLIO 2010, N.28242-Odori molesti e configurazione del reato di cui all’art. 674 c.p. «...questa Corte ha già affermato che è configurabile il reato di cui all’art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o molestare le persone) in presenza di “molestie olfattive” anche se promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite inmateria di odori, con conseguente individuazione del criterio della “stretta tollerabilità” quale parametro di legalità dell’emissione, attesa l’inidoneità ad approntare una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana di quello della “normale tollerabilità”, previsto dall’art. 844 cod. civ.. (Sez, 3, n. 2475 del 09110/2007 Rv. 238447). Nell’occasione si è ancheprecisato che non può trovare applicazione in questi casi la disciplina in materia di inquinamento atmosferico dettata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. ».  Le emissioni maleodoranti rappresentano un considerevole aspetto negativo di impatto ambientale legato, molto spesso, allo svolgimento di alcune attività industriali e attività di gestione rifiuti. Tali emissioni, sono causa di persistenti fastidi per la cittadinanza residente in loco o per i lavoratori stessi, con conseguenti problemi legati alla cosiddetta “accettabilità sociale” dell’attività.Gli odori, le emissioni di gas, di vapori o di fumo, in particolare nei casi di impianti di trattamento rifiuti o impianti di depurazione, sono causati da una complessa miscela di sostanze, molte delle quali presenti in concentrazioni minime, la cui soglia di percezione può essere inferiore ai limiti di rilevabilità analitica di cui alla legge quadro specifica, ma tale da essere idonea a cagionare molestia alle persone, con conseguente pericolo per la salute pubblica, la cui tutela costituisce la ratio dell’applicabilità di cui all’art. 674 Codice Penale .