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LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI


Riporto il testo della bozza di delibera per adottare il Registro dell'Unioni civili a Milano predisposto da Marilisa D'Amico, presidente PD della Commissione Affari Istituzionali del Consiglio Comunale diLa delibera sarà presentata per essere adottata dal Consiglio: Milano ha un’altra occasione di diventare città europea che vuole tutelare la piena dignità ed il carattere di libera scelta delle convivenze, sostenendone il pubblico rispetto.Al Registro delle coppie di fatto, al quale potranno essere iscritte persone non legate da vincoli “legali” (matrimonio, affinità, adozione, tutela), ma esclusivamente da vincoli “affettivi”, non sostituisce il matrimonio ma permetterà comunque di accedere ad alcuni benefici finora riservati solo alle coppie sposate. Sostieni l'adozione del registro delle Unioni Civili a Milano, diffondi il testo e il contenuto della proposta attraverso tutti i canali a tua disposizione!PROPOSTA DI DELIBERAZIONEOggetto: Riconoscimento delle unioni civili. Approvazione regolamento Premesso che:  la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretano nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura; che ai sensi dell’art. 1 dello Statuto del Comune di Milano “le donne e gli uomini che compongono la comunità milanese si riconoscono nei valori di libertà, giustizia, pace, solidarietà, moralità, cooperazione, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale, operosità e spirito di iniziativa, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell’ambiente, riconoscimento del ruolo della famiglia nelle sue diverse espressioni, rispetto e valorizzazione delle differenze”; che ai sensi dell’art. 5, comma 1, dello Statuto “il Comune riconosce e concorre a garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, informa la sua azione all’esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l’esercizio dei loro diritti”; che ai sensi dell’art. 5, comma 2, “Il Comune garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nell’esercizio delle libertà e dei diritti, senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale o sociale”;  Atteso:  - che già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali; - che da ultimo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”; - che le direttive 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare impongono di dare completa attuazione a tali diritti; - che, ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento; - il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000;  - che il Comune, quindi, può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità alle unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane; - che per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono; Ritenuta  pertanto, l'opportunità per i motivi innanzi espressi di organizzare il rilascio da parte dell'anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su di un "vincolo di natura affettiva" ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 223/1989 (Regolamento anagrafico); Tutto ciò premesso, IL CONSIGLIO COMUNALE Visti  gli artt. 2, 29 e 117, primo comma, Cost.; la sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale; il Decreto legislativo n. 267 del 2000; la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare; l’art. 4 del D. P. R. n. 223 del 1989 D E L I B E R A di approvare, per le motivazioni sopra esposte, la proposta di "Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili", il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI Articolo 1 - Attività di sostegno delle unioni civili 1. Ai fini della presente deliberazione si intende per unioni civili “un insieme di persone legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” (articolo 4 comma 1 ai sensi D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente). 2. Il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli Assessorati e degli Uffici competenti, a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio. 3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono: a) casa; b) sanità e servizi sociali; c) giovani, genitori e anziani; d) sport e tempo libero; e) formazione, scuola e servizi educativi; f) diritti e partecipazione; g) trasporti. 4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili le condizioni di accesso, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale. Articolo 2 - Rilascio di attestato di famiglia anagrafica alle unioni civili basate su vincolo affettivo 1. L'ufficiale di anagrafe rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "famiglia anagrafica basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). 2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale. 3. L'ufficio competente può verificare l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.