tanto per esserci

e-commerce antitrust indaga su Emg e Marygame


    L ‘ antitrust ha aperto un’istruttoria sui siti di shopping online www.emg-srl.com e www.marygame.it dopo le segnalazioni fatte dall’Aduc su diverse pratiche commerciali scorrette messe in atto nei confronti dei consumatori. L’Autorità valuterà se sospendere urgentemente le pratiche contestate che sono più di una: dalla mancata, tardiva o non conforme consegna dei beni, all’informativa erronea o incompleta sui diritti del consumatore. E si arriva alle minacce di querela ai consumatori che si permettono di scrivere sul web recensioni negative. Sulle condizioni di vendita pubblicate sui due siti, ad esempio, Emg lascia intendere al consumatore che il diritto di recesso sia esercitabile solo se motivato e in ordine ad un errore sull’oggetto del contratto, indica come riferimento normativo non già il Codice del Consumo ma normative ormai abrogate e in caso di recesso -contrariamente a quanto prevede la legge- non rimborsa le spese di spedizione. Inoltre, in diversi casi segnalati, l’azienda non ha inviato il prodotto acquistato, pur risultando quest’ultimo disponibile sul sito; anzi ha successivamente invitato gli acquirenti ad annullare l’ordine.
Per non parlare degli ostacoli all’esercizio di diritti commerciali, come il non rispondere a mail e telefonate, o dare informazioni non veritiere sulla avvenuta spedizione della merce o dei rimborsi. Infine, un’altra pratica commerciale piuttosto aggressiva: diversi consumatori hanno segnalato di aver pubblicato online sui siti aduc.it e ciao.it recensioni negative della Emg e di essere stati successivamente contattati dalla società e minacciati di querela in caso la recensione non fosse stata modificata o cancellata.L’Aduc invita chiunque abbia avuto problemi con Emg ad inoltrare all’Associazione eventuali segnalazioni dettagliate e documentazione di supporto: il tempo per produrre documenti e prove scritte sulla vicenda è di 10 giorni. Entro 20 giorni Emg dovrà fornire all’Antitrust almeno 500 ordini ricevuti nel periodo gennaio 2011-marzo 2012 e la relativa documentazione in ordine alla consegna dei beni venduti e dei dati degli acquirenti, nonché la prova dell’avvenuto rimborso (comprensivo delle spese di spedizione!) in favore dei clienti cui il bene acquistato non è’ stato consegnato o è stato consegnato parzialmente (consegna errata o incompleta).