Agenzia Lamanna
Via Conte Mossa, 71 - Bari - Santo Spirito (BA), 70127 - E-mail: agenzialamanna@libero.it Dott. Antonio Lamanna (Numero Iscrizione R.U.I.: E000339781) - Daniele Greco (Numero Iscrizione R.U.I.: E000430581)
Post n°69 pubblicato il 28 Febbraio 2012 da agenzialamanna
Acquistando la garanzia atti vandalici è possibile proteggere il proprio veicolo dai possibili danni causati da ignoti. Tale garanzia copre tutti i danni diretti e materiali causati al veicolo assicurato a seguito di atti di vandalismo fino al massimale indicato in polizza.
E’ bene ricordare che si tratta di una garanzia accessoria, ossia non obbligatoria, che può essere aggiunta al contratto di assicurazione dell’automobile su esplicita richiesta dell’assicurato. Normalmente la garanzia atti vandalici può essere inserita in polizza solo se è presente la garanzia Furto e Incendio, il cui massimale rappresenta il limite massimo di indennizzo anche per gli atti vandalici.
Si è in presenza di un atto vandalico, quando il danno subito è inequivocabilmente riconducibile ad un atto esterno e volontario non collegabile ad un danno da circolazione stradale. Ad esempio, se la nostra autovettura parcheggiata viene urtata da un’altra autovettura che provoca un’ammaccatura e che fugge facendo perdere le sue tracce non siamo in presenza di un atto vandalico; mentre se troviamo la carrozzeria del nostro veicolo danneggiata, perché magari qualcuno si è divertito a graffiarla con le chiavi o perché qualcuno durante una manifestazione si è divertito a sferrare calci e pugni su di essa, siamo in presenza di un atto vandalico.
La garanzia atti vandalici non è uguale per tutte le compagnie; infatti esse normalmente inseriscono franchigie e/o scoperti sul danno indennizzabile, per evitare che gli assicurati si presentino a richiedere indennizzi per sinistri irrisori. Tutte le compagnie quindi lasciano una parte del danno a carico del cliente e di conseguenza occorre verificare prima della stipula le condizioni contrattuali, poiché l’entità della franchigia fa variare il premio.
Quando l'assicurato subisce un danno per effetto di un atto vandalico per richiedere il risarcimento del danno deve procedere nel seguente modo:
1) Denuncia contro ignoti. Sporgere una denuncia contro ignoti per atti vandalici presso le autorità di polizia (polizia o carabinieri). Nella denuncia vanno elencati i danni ricevuti all'automobile e ad eventuali accessori.
2) Richiesta di risarcimento danni. Presentare una richiesta di risarcimento danni alla propria compagnia assicuratrice.
La compagnia assicuratrice invia un perito per verificare se l'origine del danno è effettivamente dovuto ad un atto vandalico ed a stimare l'entità del danno. Se l'origine del danno rientra nei casi previsti dalla polizza per atti vandalici, l'assicuratore procede alla liquidazione del danno consegnando all'assicurato un indennizzo per la riparazione del danno. L'indennizzo può coprire in tutto o soltanto in parte il danno economico a seconda se la polizza per atti vandalici contempla o meno una franchigia. Alcune polizze limitano il risarcimento ai soli danni ricevuti all'automobile e non anche agli accessori. Prima di firmare una polizza per atti vandalici è quindi molto importante leggere le clausole. E' opportuno leggere bene la clausole della polizza in quanto per "atti vandalici" possono essere intese soltanto alcune situazioni e non tutte.
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Post n°68 pubblicato il 20 Febbraio 2012 da agenzialamanna
Il decreto sulle liberalizzazioni ha introdotto alcune novità di grande importanza. Tra queste una riguarda l’attestato di rischio e il suo utilizzo. L’art. 32 del decreto ha modificato infatti l’articolo 134 del Codice delle Assicurazioni ed ha stabilito che non solo l’attestato di rischio può essere consegnato per via telematica, ma che sullo stesso deve essere indicato il tipo di danno liquidato. L’attestato di rischio, dunque, indicherà infatti la specifica sull’eventuale tipo di danno liquidato nella durata di polizza ma soprattutto viaggerà per via telematica senza che vi sia la consegna a mano da parte del cliente all’atto della stipula. Le compagnie infatti potranno acquisire i dati relativi all’attestazione di rischio direttamente attraverso l’uso delle banche dati elettroniche. E’ questa sicuramente una delle grandi novità, a mio avviso sensata, del decreto sulle liberalizzazioni che eliminerà il famoso documento cartaceo con conseguente risparmio per le compagnie e maggior facilità di stipula per i clienti che avranno un pensiero in meno. In proposito, tale modifica è stata accolta favorevolmente da tutti: dagli operatori del settore assicurativo ai consumatori; difatti, l’eliminazione dell’attestato di rischio cartaceo riduce i costi per le compagnie, riduce lo spreco di carta e soprattutto facilita la vita a chi stipula un contratto RCA senza possedere l’attestato di rischio originale che ancora molte compagnie richiedono. |
Post n°67 pubblicato il 07 Dicembre 2011 da agenzialamanna
Capita alcune volte di essere coinvolti in piccoli incidenti e causare danni modesti. Capita anche che, nonostante il danno fosse di lieve entità, il danneggiato intenda comunque procedere tramite assicurazione. Ed è proprio in tali circostanze che scatta in noi la preoccupazione per il prezzo dell’assicurazione: “quanto aumenterà il prossimo anno?”. Va detto in proposito che c’è un modo per evitare l’aumento dell’assicurazione per l’anno successivo, di cui non tutti ne sono a conoscenza. Le condizioni contrattuali, infatti, possono prevedere la facoltà per il contraente di rimborsare i sinistri liquidati a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione, conservando così la classe di merito ed evitando le maggiorazioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive. Il contraente può insomma offrire alla CONSAP (per i sinistri liquidati nell’ambito della procedura di risarcimento diretto) o alla propria Compagnia (per le altre tipologie di sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. Questa può rappresentare una opportunità importante da utilizzare nei casi di sinistri di modesta entità, poiché consente di evitare il malus e la conseguente maggiorazione di premio. Ci si può avvalere di tale facoltà sia nel caso di rinnovo del contratto presso lo stesso assicuratore sia nel caso di disdetta e di passaggio ad altra impresa. La Compagnia dovrà fornire quindi tutte le opportune informazioni per avvalersi di tale possibilità, o direttamente nella comunicazione che deve inviare al contraente, unitamente all’attestato di rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, oppure attraverso l’agente o punto vendita che gestisce il contratto ovvero tramite il call center della Compagnia. Per i sinistri rientranti nella procedura di risarcimento diretto la Compagnia, in una delle suddette modalità, deve fornire al cliente le seguenti informazioni: 1) numero del sinistro/i, data di accadimento, nominativo delle parti coinvolte; 2) modalità da seguire per richiedere, direttamente o per il tramite dell’agente, l’ammontare dell’importo liquidato a titolo definitivo alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 Roma – www. consap.it – Tel: 06/85796.530 Fax: 06/85796.546-547 – e-mail per il pubblico: rimborsistanza@consap.it. La Stanza di compensazione fornirà direttamente tutte le informazioni circa le modalità da seguire per effettuare il rimborso; 3) classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per l’annualità successiva; 4) dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell’annualità successiva. Per i sinistri non rientranti nella procedura di risarcimento diretto: 1) numero del sinistro/i, data di accadimento, nominativo delle parti coinvolte, importo e data del pagamento; 2) classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per l’annualità successiva; 3) dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell’annualità successiva. |
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L’Agenzia Lamanna si impegna ad erogare ai propri Clienti servizi ad alto valore, al fine di soddisfare ogni loro bisogno assicurativo e di costruire relazioni durature nel tempo incentrate sulla fiducia.
La relazione con il Cliente è un valore, per questo è importante tutelare i suoi interessi al di là di ogni vantaggio economico, offrendo soltanto i prodotti e i servizi che rispondono alle sue reali necessità.
I servizi erogati dall’Agenzia sono improntati a cortesia, trasparenza e correttezza, nel rispetto dei diritti dell’Assicurato.
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