AMORE UNIVERSALE

"Annamaria uccise lucidamente


Spinta dai capricci di Samuele"Roma, 29 luglio 2008 - Nessun "vizio di mente" riscontrato in Anna Maria Franzoni, la mamma di Cogne condannata per aver uccisio il figlioletto Samuele, la quale agì con "inalterata coscienza di sè e delle proprie azioni" nonchè con "razionale lucidità". Lo sottolienano i giudici della prima sezione penale della Cassazione spiegando perchè, il 21 maggio scorso, confermarono la condanna a 16 anni di reclusione inflitta alla Franzoni dalla Corte d'assise d'appello di Torino.  La sentenza impugnata dai difensori della Franzoni, infatti, "è pervenuta a escludere menomazioni rilevanti della capacità di intendere e volere della prevenuta", si legge nella sentenza n. 31456, e e i giudici "hanno maturato il convincimento della piena imputabilità della giudicabile, ascrivendole il compimento di atti preordinati alla propria difesa, primo dei quali l'eliminazione o la ripulitura dell'arma del delitto", atti come tali "non rientranti nella routine quotidiana ed interpretabili pertanto come sintomo di non interrotto contatto con la realtà ed inalterata coscienza di sè e delle proprie azioni nonchè di razionale lucidità". La possibilità che ad uccidere il piccolo Samuele sia stato un estraneo "è stata esclusa - ricordano gli ermellini - al di là di ogni ragionevole dubbio": una volta dimostrate "l'assoluta implausibilità dell'ingresso di un estraneo nell'abitazione e la materiale impossibilità che costui possa aver agito nel ristrettissimo spazio di tempo a sua disposizione, ed una volta esclusa, come esplicitamente fa la sentenza, ogni responsabilità da parte del marito dell'imputata e del figlio Davide - osserva la Cassazione - unica realistica e necessitata alternativa residuale è quella della responsabilità della sola persona presente in casa nelle fasi antecedenti la chiamata dei soccorsi". Anche "l'avvenuta chiusura della porta, che non presentava alcun segno di effrazione - si legge ancora nella sentenza - escluderebbe in radice l'ipotizzabilità dell'accesso di un estraneo" e il mancato reperimento dell'arma del delitto, assieme alla circostanza che i Lorenzi non hanno mai denunciato la scomparsa di qualcosa "ha del tutto ragionevolmente indotto i giudici a considerare ancor più implausibile l'ipotesi della responsabilità di un estraneo". Le indagini, inoltre, sottolineano i giudici di Palazzaccio, "hanno consentito di dissolvere ogni motivo di sospetto a carico dei soggetti potenzialmente animati da inimicizia nei confronti della coppia e gravitanti nella cerchia delle loro relazioni". Infine, la diagnosi di "stato crepuscolare orientato" formulata per l'imputata è "l'ipotesi maggiormente plausibile e compatibile con l'assetto di personalità della Franzoni", scrive la Cassazione, e con la "verosimile presenza in costei di un conflitto interiore il cui 'polo nascosto' poteva essere costituito dalla preoccupazione nutrita per la salute di Samuele". Personalità come quella della mamma di Cogne "affette da disturbi d'ansia con fenomeni di conversione somatica e caratterizzate da componenti isteriche" non rientrano, in quanto tali, "nel novero dei soggetti classificabili come affetti da vizio di mente".  I giudici del merito, sulla base della perizia effettuata con metodo Bpa (la cui validità scientifica è "riconosciuta", osserva la Cassazione), hanno "assunto per certo che l'aggressore indossava il pigiama e gli zoccoli della Franzoni" e hanno "conseguentemente escluso - si legge nella sentenza - che quel già ridottissimo margine di tempo potesse consentire a un terzo di penetrare nell'abitazione, localizzare la vittima (che non si trovava nel suo lettino), indossare il pigiama dopo essersi spogliato dei propri abiti, dismettere lo stesso, rivestirsi ed allontanarsi dopo aver rimesso a posto gli zoccoli, senza lasciare alcuna traccia". Anche altri indizi minori, quali la collocazione della casacca del pigiama sotto il piumone, le telefonate contraddittorie effettuate dall'imputata quella mattina, la "mai giustificata" scomparsa di uno dei calzini bianchi certamente già indossati dalla donna, presentano un "rilievo secondario, ancorchè non insignificante, costituito dalla riconducibilità alla Franzoni dell'esecuzione materiale del delitto": essi "rafforzano", secondo la Cassazione, "il quadro già autonomamente emergente dalla prova scientifica". Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio stabilito dalla Corte torinese, gli ermellini rilevano come "siano state valutate anche le modalità particolarmente efferate del gesto criminoso", con 17 colpi violenti che raggiunsero il bambino "reiterati nonostante il tentativo di difesa compiuto dalla vittima, testimoniato dalle lesioni riscontrate sulla sua mano sinistra", nonchè "le circostanze di tempo e di luogo dell'azione e l'elevata intensità del dolo, pur ritenuto d'impeto". IL MOVENTE Sono soltanto ipotesi quelle che si possono formulare sul movente che portò all'omicidio del piccolo Samuele Lorenzi. La Cassazione rileva che mancano, infatti, "sicure fonti di prova" e tra le ipotesi spicca quella per cui la Franzoni abbia "agito in preda ad uno stato passionale momentaneo" per reazione a "qualche capriccio del bambino" che, a detta dell'imputata, si era svegliato ed alzato dal letto proprio mentre la mamma stava per uscire con il figlio più grande. "L'impossibilità di individuare con certezza la causale od occasione che originò il gesto clamoroso - osserva la Suprema Corte - non impedisce peraltro, data la concludenza del quadro indiziario di ascriverne la responsabilità all'imputata". L'ARMA DEL DELITTO L'arma con cui fu ucciso il piccolo Samuele Lorenzi sarebbe un "oggetto agevolmente impugnabile e dotato di manico di una certa lunghezza" adatto a consentirne "il brandeggio" e a giustificare "gli schizzi di sangue dallo stesso lasciati sul soffitto della stanza". Lo rileva la Cassazione motivando la decisione di confermare la condanna a 16 anni di carcere inflitta ad Anna Maria Franzoni. Per i giudici di piazza Cavour, è stata "ragionevolmente esclusa" l'identificabilità dell'arma in un sabot.La Cassazione deposita le motivazioni della sentenza con cui hanno confermato la condanna a sedici anni per l'omicidio di Samuele. "Da escludere che sia stato ucciso da un estraneo"