A G R O D A U N I A

No all'ici sui fabbricati rurali, è legge!


Niente Ici sui fabbricati rurali. Il 24 febbraio con il pronunciamento della Camera dei Deputati è stata definitivamente approvata la conversione in legge del decreto-legge n. 207/08 – Proroga termini, che all’articolo 23, comma 1-bis, conferma la non imponibilità dell’Ici ai fabbricati rurali, cioè ai fabbricati destinati all’attività agricola compresi gli agriturismi”. Riportiamo il testo integrale della norma.Art. 23. 1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni.Se vogliamo una piccola grande vittoria a favore degli agricoltori, che anno o avrebbero dovuto pagare su degli immobili strettamente legati all'attività rurale.