Si segnala all’attenzione dei lettori la recente sentenza 4 novembre 2008, n. 814 del Tribunale di Novara per le interessanti determinazioni assunte in punto assegnazione della casa coniugale e modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore.Questa la vicenda, in sintesi. Un marito si rivolgeva al Tribunale chiedendo che venisse dichiarata la separazione dalla moglie, con addebito alla stessa. Chiedeva che il figlio fosse affidato in via condivisa ad entrambi con collocazione abitativa presso se medesimo. Assumeva infatti che il rapporto coniugale si fosse deteriorato a causa del comportamento della moglie che aveva iniziato a trascorrere parte della settimana presso la casa dei propri genitori, disinteressandosi della famiglia. Si costituiva in giudizio la moglie, contestando le affermazioni del marito, asserendo di essere stata costretta a lasciare la casa coniugale a causa dell’atteggiamento minaccioso assunto dal marito in occasione dei litigi che avvenivano. Rientrata in casa aveva trovato che la serratura della casa coniugale era stata sostituita dal marito.All’udienza presidenziale, veniva disposto l’affidamento del figlio al padre, con diritto di visita della madre secondo tempi e modi concordati con il minore e veniva assegnata la casa coniugale al padre stesso. Veniva disposto anche assegno di mantenimento in favore della moglie a carico del marito. I provvedimenti assunti dal Presidente, venivano impugnati, in sede di reclamo, avanti alla Corte d’Appello di Torino. Le parti poi però raggiungevano un accordo e precisavano congiuntamente le proprie conclusioni.Il Tribunale dichiarava la separazione di coniugi. Affidava il figlio in via condivisa a entrambi i genitori e ciò – e anche tale decisione è interessante alla luce delle diverse interpretazioni registrate in giurisprudenza e in dottrina – pur in presenza di conflittualità far i coniugi. Ha rilevato infatti il Tribunale: “la normativa vigente abbia ridefinito criteri e modalità operative in tema di affidamento dei figli alla luce del superiore interesse del minore introducendo l’istituto dell’affidamento condiviso quale regola generale in luogo dell’affidamento esclusivo. L’affidamento in favore di entrambi i genitori tende, infatti, ad assicurare una partecipazione diretta di ciascun genitore alla vita del figlio e la responsabilità in capo ad entrambi per le scelte principali che lo riguardano (ART. 155). Orbene nel caso di specie come già stabilito anche dalla Corte d’Appello di Torino in sede di reclamo avverso i provvedimenti presidenziali assunti in via provvisoaria ed urgente,pur tenendo conto della conflittualità (…) tra i genitori e della distanza tra le due località ove i medesimi risiedono, la previsione di un affido condiviso del minore appare adeguato ad assicurare il mantenimento di un costante rapporto del figlio con entrambe le figure genitoriali che mantengono, quindi, la piena responsabilità nei confronti del minore non emergendo circostanze che rendano l’applicazione di tale regime contrario all’interesse di (…)”.Collocava il figlio presso la madre, tenuto conto degli accordi assunti dai coniugi in modo congiunto, del desiderio espresso del figlio di stare con la madre (pur a fronte di un iniziale richiesta diversa da parte del figlio medesimo), discostandosi da quanto determinato dalla Corte d’Appello in sede di reclamo avverso i provvedimenti presidenziali.Disciplinava il diritto di visita del padre, osservando che “in relazione all’età del minore appare altresì congruo prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore nei termini e con le modalità che saranno oggetto di diretto accordo con il figlio, compatibilmente con gli impegno del medesimo”. Poneva a carico del padre un assegno di mantenimento a favore del figlio.(E NON DELLA MADRE).Quindi disponeva in ordine alla casa coniugale che la stessa fosse assegnata al marito. Tale punto è di oggettivo particolare interesse: invero, la collocazione abitativa del figlio era stabilita presso la madre, la quale però si era già trasferita in altra abitazione, diversa da quella che era stata la casa coniugale. In conseguenza di tale rilievo, il Tribunale di Novara assegnava la casa coniugale al marito. Scrivano invero i giudici nella motivazione della sentenza: “Quanto all’assegnazione della casa coniugale, sebbene di regola il diritto di godere della casa familiare venga attributo in base alla vigente normativa tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli (e quindi di regola l’assegnazione è effettuata in favore del genitore presso cui è collocata la madre) è pacifico nel caso di specie che la casa coniugale fosse in (…) mentre la madre ha trasferito la propria residenza in (..) che in tale diversa località il minore intende risiedere. Pertanto congrua appare la previsione dell’assegnazione del domicilio coniugale con i relativi arredi al marito”.(Altalex, 30 gennaio 2009. Nota di Monica Bombelli e Matteo Iato)leggi qui tutta la sentenza.
UN CASO SIMILE AL MIO (eccetto pedofilia e satanismo) MA...CON GIUDICI NORMALI
Si segnala all’attenzione dei lettori la recente sentenza 4 novembre 2008, n. 814 del Tribunale di Novara per le interessanti determinazioni assunte in punto assegnazione della casa coniugale e modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore.Questa la vicenda, in sintesi. Un marito si rivolgeva al Tribunale chiedendo che venisse dichiarata la separazione dalla moglie, con addebito alla stessa. Chiedeva che il figlio fosse affidato in via condivisa ad entrambi con collocazione abitativa presso se medesimo. Assumeva infatti che il rapporto coniugale si fosse deteriorato a causa del comportamento della moglie che aveva iniziato a trascorrere parte della settimana presso la casa dei propri genitori, disinteressandosi della famiglia. Si costituiva in giudizio la moglie, contestando le affermazioni del marito, asserendo di essere stata costretta a lasciare la casa coniugale a causa dell’atteggiamento minaccioso assunto dal marito in occasione dei litigi che avvenivano. Rientrata in casa aveva trovato che la serratura della casa coniugale era stata sostituita dal marito.All’udienza presidenziale, veniva disposto l’affidamento del figlio al padre, con diritto di visita della madre secondo tempi e modi concordati con il minore e veniva assegnata la casa coniugale al padre stesso. Veniva disposto anche assegno di mantenimento in favore della moglie a carico del marito. I provvedimenti assunti dal Presidente, venivano impugnati, in sede di reclamo, avanti alla Corte d’Appello di Torino. Le parti poi però raggiungevano un accordo e precisavano congiuntamente le proprie conclusioni.Il Tribunale dichiarava la separazione di coniugi. Affidava il figlio in via condivisa a entrambi i genitori e ciò – e anche tale decisione è interessante alla luce delle diverse interpretazioni registrate in giurisprudenza e in dottrina – pur in presenza di conflittualità far i coniugi. Ha rilevato infatti il Tribunale: “la normativa vigente abbia ridefinito criteri e modalità operative in tema di affidamento dei figli alla luce del superiore interesse del minore introducendo l’istituto dell’affidamento condiviso quale regola generale in luogo dell’affidamento esclusivo. L’affidamento in favore di entrambi i genitori tende, infatti, ad assicurare una partecipazione diretta di ciascun genitore alla vita del figlio e la responsabilità in capo ad entrambi per le scelte principali che lo riguardano (ART. 155). Orbene nel caso di specie come già stabilito anche dalla Corte d’Appello di Torino in sede di reclamo avverso i provvedimenti presidenziali assunti in via provvisoaria ed urgente,pur tenendo conto della conflittualità (…) tra i genitori e della distanza tra le due località ove i medesimi risiedono, la previsione di un affido condiviso del minore appare adeguato ad assicurare il mantenimento di un costante rapporto del figlio con entrambe le figure genitoriali che mantengono, quindi, la piena responsabilità nei confronti del minore non emergendo circostanze che rendano l’applicazione di tale regime contrario all’interesse di (…)”.Collocava il figlio presso la madre, tenuto conto degli accordi assunti dai coniugi in modo congiunto, del desiderio espresso del figlio di stare con la madre (pur a fronte di un iniziale richiesta diversa da parte del figlio medesimo), discostandosi da quanto determinato dalla Corte d’Appello in sede di reclamo avverso i provvedimenti presidenziali.Disciplinava il diritto di visita del padre, osservando che “in relazione all’età del minore appare altresì congruo prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore nei termini e con le modalità che saranno oggetto di diretto accordo con il figlio, compatibilmente con gli impegno del medesimo”. Poneva a carico del padre un assegno di mantenimento a favore del figlio.(E NON DELLA MADRE).Quindi disponeva in ordine alla casa coniugale che la stessa fosse assegnata al marito. Tale punto è di oggettivo particolare interesse: invero, la collocazione abitativa del figlio era stabilita presso la madre, la quale però si era già trasferita in altra abitazione, diversa da quella che era stata la casa coniugale. In conseguenza di tale rilievo, il Tribunale di Novara assegnava la casa coniugale al marito. Scrivano invero i giudici nella motivazione della sentenza: “Quanto all’assegnazione della casa coniugale, sebbene di regola il diritto di godere della casa familiare venga attributo in base alla vigente normativa tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli (e quindi di regola l’assegnazione è effettuata in favore del genitore presso cui è collocata la madre) è pacifico nel caso di specie che la casa coniugale fosse in (…) mentre la madre ha trasferito la propria residenza in (..) che in tale diversa località il minore intende risiedere. Pertanto congrua appare la previsione dell’assegnazione del domicilio coniugale con i relativi arredi al marito”.(Altalex, 30 gennaio 2009. Nota di Monica Bombelli e Matteo Iato)leggi qui tutta la sentenza.