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"CE QUE L'HOMME A CRU VOIR"ATTRAVERSO IL TUO CORPO, HO RITROVATO L'ULTIMA VITA DEL MIO CORPO, ATTRAVERSO IL TUO CORPO, HO RITROVATO L'ULTIMO SPLENDORE DEI SENSI CHE TU HAI VISSUTO ATTRAVERSO IL CORPO , E ATTRAVERSO IL MIO CORPO MI AVETE DATO IL SENSO DI UN DIO CHE È DESIDERIO D'AMORE...ANIMA CUM GAUDIO EPISTULA NON ERUBESCIT(COPYRIGHT © 2012 ALLEGRA GIOIA)

 

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allegra gioia...per chi reca un’ingiuria

Post n°1537 pubblicato il 23 Marzo 2015 da allegra.gioia
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femmina e demonio
con i denti bianchissimi
e i capelli disegnati dai pennelli della notte
dannazione che dona un amore che fa male
e trasforma una preghiera in bestemmia
proprio quando la bestemmia
è innalzata come preghiera
entrare in lei come attraverso la porta di una chiesa.
Femmina che ha la bellezza più profana
e che porta una croce umana.
Dannato
per aver guardato sotto la sua gonna
e non importa che fosse vergine oppure no
restava indomita e indomabile
femmina fiera e selvaggia
che non cede e non si lascia piegare
e sceglie lei l'uomo a cui permetterlo
ma anche piegata e sottomessa a quell'uomo
è sempre lei a dominare e dominarlo
e anche a deriderlo e beffarlo
ma con tutto l'amore di cui è capace.
Se guardi i suoi occhi resti stregato
e se guardi la sua bocca
comprendi come un desiderio sacrale
possa essere profanato.
Sue sono le leggi della seduzione
nella sua mente nascono le leve del desiderio
che muovono in te quelle del piacere.

(©G.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrando nella sfera digitale infatti,

viene stravolta anche la concezione

tradizionale del diritto all'immagine.

Nell'ambito di questa nuova forma

di comunicazione, sempre più spesso

si verifica che le informazioni personali

e le immagini degli utenti diventino di pubblico dominio,

perché accessibili ad un vasto numero di soggetti

e che quindi vengano utilizzate per scopi differenti rispetto

a quelli per i quali sono state pubblicate,

quasi sempre senza autorizzazione degli stessi titolari.

La natura dell'immagine -

quale raffigurazione di una persona

- nel nostro ordinamento,

figura infatti come un diritto della personalità,

irrinunciabile, che può essere fatto valere da chiunque,

inteso come il diritto della persona

a che la propria immagine non venga divulgata

o che tale divulgazione venga da questi controllata.

Tale diritto infatti ha contenuto sia non patrimoniale,

se inteso come manifestazione

tipica del diritto alla riservatezza,

sia patrimoniale, che può derivare

dal suo sfruttamento economico dell'immagine.

Il mezzo più immediato ed efficace attraverso

il quale un soggetto ha la possibilità di gestire

la propria immagine è il c.d. "consenso",

questo è infatti il requisito essenziale

ed imprescindibile per l'utilizzo dell'immagine altrui,

ed ha origini ovviamente molto precedenti rispetto

alla nascita di internet.

Il consenso infatti viene introdotto

nel nostro ordinamento il 22 aprile del 1941

con la legge n.633 la quale, all'art. 96 recita appunto

"il ritratto di una persona non può essere esposto,

riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa".

È possibile però che questa regola possa subire

qualche eccezione ad esempio nei casi in cui vi

sia una situazione di necessità, giustizia, polizia,

scopi scientifici didattici e culturali e...

.quando l'immagine ritragga una persona nota.

Ovviamente la "notorietà" della persona non può

da sola giustificare qualunque riproduzione dell'immagine,

è pur sempre necessario che vi sia un'esigenza

di informazione pubblica e che venga garantita

la privacy dei personaggi famosi ritratti.

Sempre in tema di tutela dell'immagine è utile ricordare

che prima di pubblicare e condividere fotografie

o ritratti è necessario assicurarsi che queste

non ledano il decoro e la reputazione del personaggio

ritratto in quanto si tratta di valori che attengono

la dignità della persona ed espressamente tutelati

all'interno della nostra carta Costituzionale all'art. 41.

Inoltre, in caso di utilizzo abusivo della nostra immagine

il nostro ordinamento ci mette a disposizione

due strumenti legalmente previsti, l'azione

c.d. inibitoria ed il risarcimento del danno.

L'azione inibitoria può essere descritta come

la forma di tutela atta a prevenire

la lesione dei diritti della persona,

essa infatti consiste nell'azione preventiva finalizzata

a porre fine al comportamento lesivo già in essere

, non consentendone la continuazione né tanto meno la ripetizione.

Questa tutela è stata tipizzata nel nostro ordinamento

per alcuni diritti della personalità,

uno su tutti il diritto all'immagine.

L'art.10 del Codice Civile infatti prevede espressamente

che, nel caso in cui sia stata Pubblicata una nostra foto,

o la foto di un nostro parente ed affine,

al di fuori dei casi previsti dalla legge che abbiamo

visto in precedenza, potremo rivolgerci all'autorità Giudiziaria

che disporrà la cessazione dell'abuso e di conseguenza

il risarcimento dei danni.

È facilmente comprensibile come per quest'ultimo mezzo di tutela,

il risarcimento del danno sia di difficile quantificazione

poiché nel nostro caso parliamo d un diritto avente

ad oggetto un bene immateriale.

Parlando di danno patrimoniale paradossalmente

ci troviamo in una situazione in cui la quantificazione

risulta molto più agevole nei casi in cui vediamo coinvolto

un personaggio famoso.

In questi casi infatti l'autore dell'illecito indebitamente

si appropria dei vantaggi economici che sarebbero

spettati eventualmente alla persona ritratta,

è quindi evidente come il valore del danno patrimoniale

debba essere commisurato tra i vantaggi economici

"persi" dal titolare dell'immagine ed illecitamente

"trasferiti" all'autore del comportamento dannoso.

Un sistema così immediato ed agevole non si verifica

nei casi in cui la persona coinvolta sia una persona non famosa,

"normale", si tratta di un problema di individuazione,

prova e quantificazione del danno subito.

L'assenza di valore commerciale del soggetto sconosciuto

ci spinge a individuare nuovi e spesso assai più elaborati

criteri per la quantificazione patrimoniale.

A ben vedere, anche se non esiste

un vero prezzo di mercato dell'immagine dello sconosciuto,

il suo illecito utilizzo determina comunque un danno

che deve essere quantificato come lucro cessante.

Si tratta del corrispettivo che il soggetto avrebbe

potuto ottenere se avesse acconsentito a terzi

lo sfruttamento della propria immagine

a fini pubblicitari e commerciali.

Nonostante sia sicuramente in misura minore

e non paragonabile al corrispettivo dovuto

ad un soggetto noto, anche l'immagine di uno

sconosciuto quindi ha il suo prezzo e questo

è il corrispettivo che l'ignaro soggetto ritratto

avrebbe percepito se avesse stipulato con

l'utilizzatore un regolare contratto

di sfruttamento dell'immagine.

Meglio però non focalizzarsi troppo sull'aspetto

patrimoniale del danno perché spesso l'utilizzo

abusivo dell'immagine può determinare

una lesione dell'identità personale dando

quindi diritto all'interessato di vedersi

risarcire il danno non patrimoniale.

Per identità personale si intende l'immagine sociale,

cioè l'insieme di valori politici, intellettuali,

professionali e religiosi della persona

e il diritto della stessa all'intangibilità

della propria immagine sociale,

in questo caso la lesione è ravvisabile

quando detta immagine risulti distorta

provocando inesatte

o non volute rappresentazioni della realtà.

Le ripercussioni in questi casi potrebbero

essere molteplici, come le difficoltà

d'inserimento nell'ambito dei rapporti sociali,

con conseguente diminuzione del proprio prestigio,

della propria credibilità, determinando inoltre

il venir meno di opportunità ed utilità

valutabili anche economicamente.

Chiunque sia vittima di questo tipo di lesione

acquista il diritto al risarcimento del danno

non patrimoniale, nello specifico facendo

maggior riferimento alle voci di danno morale

ed esistenziale, ai sensi dell'art. 2059 c.c.,

a prescindere dalla configurabilità di un reato,

il quale ammette il risarcimento del danno che dovrà

essere liquidato in via equitativa sulla base della concreta

entità del pregiudizio subito e della gravità

dell'elemento soggettivo dell'autore del fatto.

Oltre alla quantificazione del danno però,

parlando di queste nuove tipologie di illeciti civili sul web,

risulta essere un problema di non secondaria rilevanza

l'individuazione dei soggetti sui quali gravi

la responsabilità per il fatto illecito commesso.

La proposizione dell'azione nei confronti di coloro

che abbiano materialmente provveduto

alla pubblicazione di immagini in rete però,

nella maggior parte dei casi risulta impossibile

perché spesso e volentieri i responsabili sono

soggetti tutt'altro che sprovveduti col pc

in mano e raggiungerli, venendo a conoscenza

della loro reale identità si rileva attività

tutt'altro che semplice.

Un'immediata soluzione al problema suesposto

è stata la configurazione di una sorta di responsabilità

per culpa in vigilando in capo ai gestori dei siti internet,

i c.d. hosting provider, coloro che mettono a

disposizione gli spazi internet per la creazione e

messa on line di blog, siti e software,

per le violazioni commesse da terzi utenti del servizio offerto.

In assenza però di vere e proprie disposizioni normative

che regolino specificatamente la materia in esame,

si è comunque formato nel nostro paese un definito

orientamento giurisprudenziale propenso verso l'attribuzione

di responsabilità dei gestori dei siti internet,

ma non delineata a titolo di colpa per non aver impedito

la commissione dell'illecito, ma solo a titolo

di concorso del reato di diffamazione mezzo internet

perpetrato dal proprio utente.

Un'ulteriore aspetto da considerare

in una situazione di lesione di immagine mezzo internet

è che le informazioni e le immagini immesse in rete

sono potenzialmente reperibili in ogni parte del mondo

e proprio per questa caratteristica

può apparire problematica l'individuazione

del luogo in cui deve ritenersi consumato il reato.

Sul punto il nostro ordinamento ha deciso

di adottare in via continuativa l'orientamento

del locus commissi delicti, ovvero l'obbligazione

risarcitoria sorge ove si produce il danno.

In caso di lesione dell'immagine attraverso

uno strumento di comunicazione di massa

come internet quindi, non si considera il

luogo dove è istallato il server su cui viene

caricato il contenuto diffamatorio, ma quei

luoghi in cui viene effettivamente consumata

l'illecita lesione del diritto alla reputazione,

all'onore e all'immagine, ovvero il domicilio

della persona offesa (Cass. Civ. Sez. Unite, n 21661/09).

Questi, in via del tutto sommaria, sono i mezzi

a disposizione del nostro ordinamento per tutelare

gli utenti di internet dall'uso improprio delle immagini

che ci riguardano, inutile però ricordare come il controllo,

per quanto attento, possa anche risultare superfluo

data l'immensità e la portata praticamente illimitata della rete.

Con l'avvento di internet e delle nuove tecnologie

infatti, nuovi problemi sono sorti riguardanti

il diritto all'immagine e la sua tutela, il digitale

moltiplica all'ennesima potenza la possibilità

di elaborare e riprodurre un numero infinito

di immagini esponendole anche, come nel caso

di specie che ha stimolato la presente riflessione,

al rischio che queste vengano rubate da sistemi

di sicurezza e software che sembrano invalicabili

ma che in realtà sono ben più vulnerabili

di quanto noi profani della rete possiamo credere.

Come approcciarsi quindi ad internet,

ai social network e qualunque piattaforma di condivisione?

Semplicemente mantenendo comportamenti similari

a quelli che useremmo nella realtà perché similari

sono le regole ed i diritti applicabili al momento,

poiché alla base di questo discorso è importante

comprendere come sostanzialmente

esista un parallelismo tra le due sfere, off e online.

La grande difformità che si consiglia di prendere

in considerazione è la diffusione, pressoché illimitata,

delle immagini in rete; li spazio e tempo sembrano

dilatarsi tendendo all'infinito e fornendo un campo

favorevole alla velocissima diffusione

e produzione di immagini che rischiano

di violare alla medesima velocità diritti della personalità,

d'autore e della privacy.

E...questo e tante altre normative puniscono..

civilmente e penalmente, soggetti unici,

e peggiore se in gruppo,

che attaccano,insolentire, insultare, offendere,

oltraggiare, svillaneggiare,

su Siti web, e relativi blog,persone sconosciute,

mentre il Sito che li ospita sono responsabili,

dei danni subiti, compresa l'integrità personale del soggetto,

che si ritiene offeso, infamare con accuse oltraggiose,

commettere ingiustizia contro qualcuno,

lederne i diritti con torti e soprusi,

CHIUNQUE OFFRE UN SERVIZIO DEVE MANTENERE L'ORDINE,

EVITARE OFFESE SCRITTE E PER QUESTO

alla lettura di molti, diffamare un soggetto è reato.

NON SIAMO SU LA libertà di espressione..

scrivere che i blog sono tanti

e non arrivate a controllarli tutti

è fonte di un cattivo servizio, usare come AIUTO..

persone con magari usi e costumi diversi..

non è un ruolo giusto ..hanno fatto un corso?

li pagate?se sono volontari e sbagliano 

E' CHI USA QUESTI ESTRANEI CHE NE PAGA LO SCOTTO.

detto in un modo non legale le normative le trovate 

facilmente, un blog non è una chat,un blog..

per scelta personale è un Diario, un uso personale,

che non deve essere usato per attaccare altri navigatori,

DI CUI, RIPETO CHI OFFRE IL SERVIZIO NE è RESPONSABILE..

io non cambio indirizzo dopo 3 anni..e tanti amici,con altri blog

presenti, io non scappo da persone a

CUI MOLTI PERMETTONO OFFESE ECC..

 


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