Dark Mood

allegra gioia...per chi reca un’ingiuria


           Femmina e demonio con i denti bianchissimi e i capelli disegnati dai pennelli della notte dannazione che dona un amore che fa male e trasforma una preghiera in bestemmia proprio quando la bestemmia è innalzata come preghiera entrare in lei come attraverso la porta di una chiesa. Femmina che ha la bellezza più profana e che porta una croce umana.Dannato per aver guardato sotto la sua gonna e non importa che fosse vergine oppure no restava indomita e indomabile femmina fiera e selvaggia che non cede e non si lascia piegare e sceglie lei l'uomo a cui permetterlo ma anche piegata e sottomessa a quell'uomo è sempre lei a dominare e dominarlo e anche a deriderlo e beffarlo ma con tutto l'amore di cui è capace. Se guardi i suoi occhi resti stregato e se guardi la sua bocca comprendi come un desiderio sacrale possa essere profanato. Sue sono le leggi della seduzione nella sua mente nascono le leve del desiderio che muovono in te quelle del piacere.(©G.)         
   Entrando nella sfera digitale infatti,viene stravolta anche la concezionetradizionale del diritto all'immagine.Nell'ambito di questa nuova formadi comunicazione, sempre più spessosi verifica che le informazioni personalie le immagini degli utenti diventino di pubblico dominio,perché accessibili ad un vasto numero di soggettie che quindi vengano utilizzate per scopi differenti rispettoa quelli per i quali sono state pubblicate,quasi sempre senza autorizzazione degli stessi titolari.La natura dell'immagine -quale raffigurazione di una persona- nel nostro ordinamento,figura infatti come un diritto della personalità,irrinunciabile, che può essere fatto valere da chiunque,inteso come il diritto della personaa che la propria immagine non venga divulgatao che tale divulgazione venga da questi controllata.Tale diritto infatti ha contenuto sia non patrimoniale,se inteso come manifestazionetipica del diritto alla riservatezza,sia patrimoniale, che può derivaredal suo sfruttamento economico dell'immagine.Il mezzo più immediato ed efficace attraversoil quale un soggetto ha la possibilità di gestirela propria immagine è il c.d. "consenso",questo è infatti il requisito essenzialeed imprescindibile per l'utilizzo dell'immagine altrui,ed ha origini ovviamente molto precedenti rispettoalla nascita di internet.Il consenso infatti viene introdottonel nostro ordinamento il 22 aprile del 1941con la legge n.633 la quale, all'art. 96 recita appunto"il ritratto di una persona non può essere esposto,riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa".È possibile però che questa regola possa subirequalche eccezione ad esempio nei casi in cui visia una situazione di necessità, giustizia, polizia,scopi scientifici didattici e culturali e....quando l'immagine ritragga una persona nota.Ovviamente la "notorietà" della persona non puòda sola giustificare qualunque riproduzione dell'immagine,è pur sempre necessario che vi sia un'esigenzadi informazione pubblica e che venga garantitala privacy dei personaggi famosi ritratti.Sempre in tema di tutela dell'immagine è utile ricordareche prima di pubblicare e condividere fotografieo ritratti è necessario assicurarsi che questenon ledano il decoro e la reputazione del personaggioritratto in quanto si tratta di valori che attengonola dignità della persona ed espressamente tutelatiall'interno della nostra carta Costituzionale all'art. 41.Inoltre, in caso di utilizzo abusivo della nostra immagineil nostro ordinamento ci mette a disposizionedue strumenti legalmente previsti, l'azionec.d. inibitoria ed il risarcimento del danno.L'azione inibitoria può essere descritta comela forma di tutela atta a prevenirela lesione dei diritti della persona,essa infatti consiste nell'azione preventiva finalizzataa porre fine al comportamento lesivo già in essere, non consentendone la continuazione né tanto meno la ripetizione.Questa tutela è stata tipizzata nel nostro ordinamentoper alcuni diritti della personalità,uno su tutti il diritto all'immagine.L'art.10 del Codice Civile infatti prevede espressamenteche, nel caso in cui sia stata Pubblicata una nostra foto,o la foto di un nostro parente ed affine,al di fuori dei casi previsti dalla legge che abbiamovisto in precedenza, potremo rivolgerci all'autorità Giudiziariache disporrà la cessazione dell'abuso e di conseguenzail risarcimento dei danni.È facilmente comprensibile come per quest'ultimo mezzo di tutela,il risarcimento del danno sia di difficile quantificazionepoiché nel nostro caso parliamo d un diritto aventead oggetto un bene immateriale.Parlando di danno patrimoniale paradossalmenteci troviamo in una situazione in cui la quantificazionerisulta molto più agevole nei casi in cui vediamo coinvoltoun personaggio famoso.In questi casi infatti l'autore dell'illecito indebitamentesi appropria dei vantaggi economici che sarebberospettati eventualmente alla persona ritratta,è quindi evidente come il valore del danno patrimonialedebba essere commisurato tra i vantaggi economici"persi" dal titolare dell'immagine ed illecitamente"trasferiti" all'autore del comportamento dannoso.Un sistema così immediato ed agevole non si verificanei casi in cui la persona coinvolta sia una persona non famosa,"normale", si tratta di un problema di individuazione,prova e quantificazione del danno subito.L'assenza di valore commerciale del soggetto sconosciutoci spinge a individuare nuovi e spesso assai più elaboraticriteri per la quantificazione patrimoniale.A ben vedere, anche se non esisteun vero prezzo di mercato dell'immagine dello sconosciuto,il suo illecito utilizzo determina comunque un dannoche deve essere quantificato come lucro cessante.Si tratta del corrispettivo che il soggetto avrebbepotuto ottenere se avesse acconsentito a terzilo sfruttamento della propria immaginea fini pubblicitari e commerciali.Nonostante sia sicuramente in misura minoree non paragonabile al corrispettivo dovutoad un soggetto noto, anche l'immagine di unosconosciuto quindi ha il suo prezzo e questoè il corrispettivo che l'ignaro soggetto ritrattoavrebbe percepito se avesse stipulato conl'utilizzatore un regolare contrattodi sfruttamento dell'immagine.Meglio però non focalizzarsi troppo sull'aspettopatrimoniale del danno perché spesso l'utilizzoabusivo dell'immagine può determinareuna lesione dell'identità personale dandoquindi diritto all'interessato di vedersirisarcire il danno non patrimoniale.Per identità personale si intende l'immagine sociale,cioè l'insieme di valori politici, intellettuali,professionali e religiosi della personae il diritto della stessa all'intangibilitàdella propria immagine sociale,in questo caso la lesione è ravvisabilequando detta immagine risulti distortaprovocando inesatteo non volute rappresentazioni della realtà.Le ripercussioni in questi casi potrebberoessere molteplici, come le difficoltàd'inserimento nell'ambito dei rapporti sociali,con conseguente diminuzione del proprio prestigio,della propria credibilità, determinando inoltreil venir meno di opportunità ed utilitàvalutabili anche economicamente.Chiunque sia vittima di questo tipo di lesioneacquista il diritto al risarcimento del dannonon patrimoniale, nello specifico facendomaggior riferimento alle voci di danno moraleed esistenziale, ai sensi dell'art. 2059 c.c.,a prescindere dalla configurabilità di un reato,il quale ammette il risarcimento del danno che dovràessere liquidato in via equitativa sulla base della concretaentità del pregiudizio subito e della gravitàdell'elemento soggettivo dell'autore del fatto.Oltre alla quantificazione del danno però,parlando di queste nuove tipologie di illeciti civili sul web,risulta essere un problema di non secondaria rilevanzal'individuazione dei soggetti sui quali gravila responsabilità per il fatto illecito commesso.La proposizione dell'azione nei confronti di coloroche abbiano materialmente provvedutoalla pubblicazione di immagini in rete però,nella maggior parte dei casi risulta impossibileperché spesso e volentieri i responsabili sonosoggetti tutt'altro che sprovveduti col pcin mano e raggiungerli, venendo a conoscenzadella loro reale identità si rileva attivitàtutt'altro che semplice.Un'immediata soluzione al problema suespostoè stata la configurazione di una sorta di responsabilitàper culpa in vigilando in capo ai gestori dei siti internet,i c.d. hosting provider, coloro che mettono adisposizione gli spazi internet per la creazione emessa on line di blog, siti e software,per le violazioni commesse da terzi utenti del servizio offerto.In assenza però di vere e proprie disposizioni normativeche regolino specificatamente la materia in esame,si è comunque formato nel nostro paese un definitoorientamento giurisprudenziale propenso verso l'attribuzionedi responsabilità dei gestori dei siti internet,ma non delineata a titolo di colpa per non aver impeditola commissione dell'illecito, ma solo a titolodi concorso del reato di diffamazione mezzo internetperpetrato dal proprio utente.Un'ulteriore aspetto da considerarein una situazione di lesione di immagine mezzo internetè che le informazioni e le immagini immesse in retesono potenzialmente reperibili in ogni parte del mondoe proprio per questa caratteristicapuò apparire problematica l'individuazionedel luogo in cui deve ritenersi consumato il reato.Sul punto il nostro ordinamento ha decisodi adottare in via continuativa l'orientamentodel locus commissi delicti, ovvero l'obbligazionerisarcitoria sorge ove si produce il danno.In caso di lesione dell'immagine attraversouno strumento di comunicazione di massacome internet quindi, non si considera illuogo dove è istallato il server su cui vienecaricato il contenuto diffamatorio, ma queiluoghi in cui viene effettivamente consumatal'illecita lesione del diritto alla reputazione,all'onore e all'immagine, ovvero il domiciliodella persona offesa (Cass. Civ. Sez. Unite, n 21661/09).Questi, in via del tutto sommaria, sono i mezzia disposizione del nostro ordinamento per tutelaregli utenti di internet dall'uso improprio delle immaginiche ci riguardano, inutile però ricordare come il controllo,per quanto attento, possa anche risultare superfluodata l'immensità e la portata praticamente illimitata della rete.Con l'avvento di internet e delle nuove tecnologieinfatti, nuovi problemi sono sorti riguardantiil diritto all'immagine e la sua tutela, il digitalemoltiplica all'ennesima potenza la possibilitàdi elaborare e riprodurre un numero infinitodi immagini esponendole anche, come nel casodi specie che ha stimolato la presente riflessione,al rischio che queste vengano rubate da sistemidi sicurezza e software che sembrano invalicabilima che in realtà sono ben più vulnerabilidi quanto noi profani della rete possiamo credere.Come approcciarsi quindi ad internet,ai social network e qualunque piattaforma di condivisione?Semplicemente mantenendo comportamenti similaria quelli che useremmo nella realtà perché similarisono le regole ed i diritti applicabili al momento,poiché alla base di questo discorso è importantecomprendere come sostanzialmenteesista un parallelismo tra le due sfere, off e online.La grande difformità che si consiglia di prenderein considerazione è la diffusione, pressoché illimitata,delle immagini in rete; li spazio e tempo sembranodilatarsi tendendo all'infinito e fornendo un campofavorevole alla velocissima diffusionee produzione di immagini che rischianodi violare alla medesima velocità diritti della personalità,d'autore e della privacy.E...questo e tante altre normative puniscono..civilmente e penalmente, soggetti unici,e peggiore se in gruppo,che attaccano,insolentire, insultare, offendere,oltraggiare, svillaneggiare,su Siti web, e relativi blog,persone sconosciute,mentre il Sito che li ospita sono responsabili,dei danni subiti, compresa l'integrità personale del soggetto,che si ritiene offeso, infamare con accuse oltraggiose,commettere ingiustizia contro qualcuno,lederne i diritti con torti e soprusi,CHIUNQUE OFFRE UN SERVIZIO DEVE MANTENERE L'ORDINE,EVITARE OFFESE SCRITTE E PER QUESTOalla lettura di molti, diffamare un soggetto è reato.NON SIAMO SU LA libertà di espressione..scrivere che i blog sono tantie non arrivate a controllarli tuttiè fonte di un cattivo servizio, usare come AIUTO..persone con magari usi e costumi diversi..non è un ruolo giusto ..hanno fatto un corso?li pagate?se sono volontari e sbagliano E' CHI USA QUESTI ESTRANEI CHE NE PAGA LO SCOTTO.detto in un modo non legale le normative le trovate facilmente, un blog non è una chat,un blog..per scelta personale è un Diario, un uso personale,che non deve essere usato per attaccare altri navigatori,DI CUI, RIPETO CHI OFFRE IL SERVIZIO NE è RESPONSABILE..io non cambio indirizzo dopo 3 anni..e tanti amici,con altri blogpresenti, io non scappo da persone aCUI MOLTI PERMETTONO OFFESE ECC.. l