Creato da allegra.gioia il 04/01/2012

RITI INDISSOLUBILI

"CE QUE L'HOMME A CRU VOIR"ATTRAVERSO IL TUO CORPO, HO RITROVATO L'ULTIMA VITA DEL MIO CORPO, ATTRAVERSO IL TUO CORPO, HO RITROVATO L'ULTIMO SPLENDORE DEI SENSI CHE TU HAI VISSUTO ATTRAVERSO IL CORPO , E ATTRAVERSO IL MIO CORPO MI AVETE DATO IL SENSO DI UN DIO CHE È DESIDERIO D'AMORE...ANIMA CUM GAUDIO EPISTULA NON ERUBESCIT(COPYRIGHT © 2012 ALLEGRA GIOIA)

Messaggi del 01/08/2019

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio

Post n°2880 pubblicato il 01 Agosto 2019 da allegra.gioia
 

TENETE A MEMORIA-GENTE!

Consulenza Informatica

Quali sono gli illeciti (civili e penali) in cui è possibile incorrere

su Giugno 2019 alle ore 9:15
Il merito di Facebook è essenzialmente quello della facilità di utilizzo.

Chiunque, anche se digiuno di qualsiasi conoscenza relativa

alla programmazione di un sito, è in grado di pubblicare qualcosa di proprio.

Purtroppo sia per superficialità, sia per scarsa dimestichezza

con il mezzo virtuale, si è indotti a pensare che il nostro

mondo rimanga appannaggio di una schiera di pochi eletti (amici),

ignorando (e qualunque altro social network)

rischiamo di mettere letteralmente "in piazza" la parte più intima di noi.

Proprio per questo, se non si è a conoscenza delle normative

che regolano queste attività, si rischia seriamente (anche solo per ignoranza) di

incorrere in reati civili e penali.

In questa nota (che non vuole essere esaustiva dell'argomento)

ci proponiamo di elencare, in forma sintetica,

quanto previsto dalla Legge Italiana, dando la possibilità ai nostri fan

di approfondire gli argomenti tramite la consultazione

dei link indicati in fondo al nostro testo.

Premessa

Qualunque attività effettuata su Internet

(e di conseguenza anche su Facebook) è registrata sui siti

in cui viene eseguita (da un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni,

in funzione della legislazione dello Stato di origine del gestore),

e l'autore è, generalmente, SEMPRE rintracciabile

da parte degli organi di controllo preposti

(Polizia Postale, Carabinieri, Guardia di Finanza)

e a seguito di un ordine di procedura

da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Sinteticamente (e per semplificare)

vi sono due tipologie di reati consumabili:

1 - Utilizzo di Facebook per intenti illeciti

In questo caso, il social network è un semplice mezzo

da utilizzare per ottenere qualcosa.

Sono considerati reati e punibili le seguenti azioni:

invio di materiale pubblicitario non autorizzato (spamming)

raccolta e l'utilizzo indebito di dati personali,

attività espressamente vietate dal T.U. sulla privacy (d.lgs. n. 196 del 2003)

utilizzo dei contatti per trasmettere volutamente virus informatici (art. 615-quinquies)

utilizzo dei contatti per acquisire abusivamente codici di accesso per violare sistemi

informatici (art. 615-quater)

scambio di immagini pedopornografiche che integra gli estremi del reato ad es. di

cessione di materiale pedopornografico (art. 600-ter)

inviare messaggi di propaganda politica,

di incitamento all'odio e alla discriminazione razziale

2 - Utilizzo di Facebook per comunicare con altri utenti (in modo "sbagliato")

Alcuni reati più comuni, che se perpetrati a voce possono passare

quasi inosservati, su Facebook assumono delle caratteristiche

che risultano sanzionabili d'ufficio, anche in assenza di una denuncia da parte

dell'interessato.

Diffamazione

Il reato, punito dall'art. 595 c.p. con pene, nella forma aggravata,

fino a 3 anni di reclusione (con annesso diritto al risarcimento

nei confronti della parte lesa), prevede l'inserimento di frasi offensive

(battute "pesanti"), notizie riservate la cui divulgazione provoca pregiudizi,

foto denigratorie o comunque la cui pubblicazione ha ripercussioni negative,

anche potenziali, sulla reputazione della persona ritratta.

Sostituzione di persona e usurpazione di titoli e onori

La Cassazione, nel 2007, ha ritenuto che rientri in tale reato

il comportamento di chi crea un falso account di posta elettronica,

intrattenendo corrispondenze informatiche con altre persone

e spacciandosi per persona diversa (quindi come su FB).

Anche se per integrare il reato di cui all'art. 494 c.p.

è necessario il fine di conseguire un vantaggio o recare un danno,

tali requisiti sono intesi in modo molto ampio, come non comprensivi

solamente di vantaggi e/o danni di tipo economico ed è molto facile

ravvisarli nei casi concreti.

E' reato quindi (anche su Facebook) spacciarsi per persona diversa,

o utilizzare marchi, simboli o loghi per rappresentare ciò che non si è,

o trarre comunque in inganno altri utenti sulla propria professione.

Si potrebbe configurare (?) anche il caso previsto dall'art 613

(Stato di incapacità procurato mediante violenza),

in fase di integrazione (bis-ter) dove si sta discutendo in questi termini:

"La fattispecie è descritta come il comportamento di colui che,

salvo che il fatto costituisca più grave reato, ....

pone taluno in uno stato di soggezione continuativa

tale da escludere o da limitare grandemente la

libertà di autodeterminazione, utilizzando tecniche di condizionamento

della personalità o di suggestione, che possono far uso

unicamente sia di mezzi di carattere esclusivamente

psicologico sia di mezzi materiali.

" (Disegno di Legge - Resoconto sommario n. 171 del 08/06/2010).

Art. 494 Sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio

o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore,

sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona,

o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato,

ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici,

è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro

a fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa

o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico,

o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario,

ovvero di una professione per la quale è richiesta

una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa

abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico,

è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità

o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche,

ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Offese a una confessione religiosa

Il reato di Vilipendio della religione dello Stato è stato modificato (2000).

Ecco gli articoli del Codice di Procedura Penale che trattano l'argomento:

Art. 402 Vilipendio della religione dello Stato

[Il 13 Novembre 2000 La corte costituzionale nella sentenza numero

508 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 402

del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato).

Il Testo riportava: "Chiunque pubblicamente vilipende

la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno"].

Art. 403 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone

Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa,

mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa

da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000

a chi offende una confessione religiosa, mediante

vilipendio di un ministro del culto.

Art. 404 Offese a una confessione religiosa

mediante vilipendio o danneggiamento di cose

Chiunque, in luogo destinato al culto,

o in luogo pubblico o aperto al pubblico,

offendendo una confessione religiosa,

vilipende con espressioni ingiuriose

cose che formino oggetto di culto,

o siano consacrate al culto, o siano destinate

necessariamente all'esercizio del culto,

ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose,

compiute in luogo privato da un ministro del culto,

è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. (...)"

 

 

Peculato (dipendenti pubblici)

Recentemente (2007) è fatto espresso divieto ai dipendenti pubblici

di utilizzare Internet (e quindi anche Facebook) nel luogo di lavoro.

E' stato messo in evidenza da una sentenza della Cassazione

che risponde di peculato il dipendente pubblico

che accede indebitamente a internet

(non dunque per attività autorizzate che a lui

competono per il lavoro che svolge),

anche quando il contratto di erogazione

del servizio stipulato dalla Pubblica amministrazione è un contratto a forfait

(che prevede cioè un pagamento di una tariffa fissa

indipendentemente dalla durata della navigazione).

Anche se tale comportamento non provoca

alcuna lesione al patrimonio della Pubblica Amministrazione è comunque

tale da ledere l'altro bene giuridico tutelato dalla norma

che punisce il peculato, cioè il buon andamento

della Pubblica Amministrazione.

Fonti utilizzate e consultabili:

Lotta allo spam, i rimedi possibili (IlSole24ore.com)

Il Codice in materia di protezione dei dati personali

Modificazioni ed integrazioni delle norme del codice penale

e del codice di procedura penale in tema

di criminalità informatica (LEGGE 23 dicembre 1993 n. 547)

Wikisource.org - Codice Penale - Libro II - Titolo IV

 

 
 
 

bla..bla...bla..

Post n°2879 pubblicato il 01 Agosto 2019 da allegra.gioia
 

 

 

 

 

 

Mentre questo è un mio "educatissimo "

!)messaggio inviato ad una donna che mi piaceva scambiarci qualche nota..grazie di avermi bloccata..ora capisco..non credevo sinceramente,ma evidente ora qualche sospetto visto che conosci chi molesta devo averlo anche io. buona serata

La sua risposta..con una mortificazione importante..

-------------------------------------------------------------------------@

2)Bella Gioia non sono né una tua conoscente reale, né conosco i tuoi molestatori. Non capisco perchè mi scrivete in messaggeria e mi raccontate le vostre paranoie. Non posso aiutarvi in alcun modo. 'sera"

---------------------------------------------------------------------------@

1)hai scritto mi raccontate..chi racconta dei miei amici???

ho domandato a tutti,mai avuto niente a spartire con quel "voi"

Poi se pensi che sono paranoie...AIUTARVI A CHI???

MA CHI TI HA CHIESTO MAI NIENTE!!!QUI C'E' DI MEZZO UNA SEGNALAZIONE

E TANTO ALTRO,NON "CI"serve nessuna azione,poi ancora al plurale!!!!

Io preferisco non offendere nessuno troppo facile..

mi hai offesa senza motivo e addirittura neppure creduta?

con 100000000 di note e messaggi girati al master???

Certo mi dicono che qualche amicizia non ti manca,

come non mancano a me..la differenza che io non SCRIVO "VOI!!!!"

E da questo momento vai tranquilla,e la prossima volta

magari cerca di non scrivere "VOI!!!!"CHE SUL SERIO POI LO DEVI DIMOSTRARE!!!

VISTO CHE NESSUNO DEI MIEI AMICI TI CHIEDEREBBE NIENTE!!!

Chi sei di così importante?

C'E' LA LEGGE DA TEMPO IN MEZZO,Almeno io ho sempre avvertito.

Sei caduta dall'alto..

fatta male????

Chi insiste ad attaccare con molestie ,offese e altro..

non sono io..stai lontana,fai quello che vuoi..

E a differenza di molti io non voglio guerre con sconosciuti!!!!

ARIA!!!!

 

 

@

 
 
 

allegra gioia..Quante perle nere

Post n°2878 pubblicato il 01 Agosto 2019 da allegra.gioia
 

 

 

allegra gioiaPOPOLARMENTE

 

QUELLO CHE HO CERCATO E FATTO CARNE, UNO SPAZIO ABITABILE,

UN LUOGO DELLA MEMORIA MA ANCHE DEL PRESENTE VIVENTE,

DEL FUTURO DESIDERATO, UN LINGUAGGIO

IN CUI DIRE MILLE COSE E CHE IL GIOCO LE TRASFORMA IN ALTRE.

 

 


SCHIAVA D'AMORE
IL SUO CARATTERE E LA SUA GENIALITÀ

ALIMENTANO INTORNO A LEI MOLTE LEGGENDE..

IRROMPE CON PALPITANTE VIVACITÀ,

INSISTENDO SU FASCINOSI DETTAGLI,TANTO ANNOIATA,

MA PASSIONALE E VITALE LEI IN CERCA DI SITUAZIONI,

DIALOGHI, FRESCHI E PUNGENTI,

A FARSI RACCONTO E VEICOLI DI COLPI DI SCENA ...

A.D.G. © TUTTI I DIRITTI RISERVATI

 

La calunnia e' un venticello,

un'auretta assai gentile che insensibile, sottile,

leggermente, dolcemente incomincia a sussurrar.

Piano piano, terra terra, sottovoce, sibilando,

va scorrendo, va ronzando;

nelle orecchie della gente s'introduce

destramente e le teste ed i cervelli fa stordire e fa gonfiar.

Dalla bocca fuori uscendo lo schiamazzo va crescendo

prende forza a poco a poco, vola giù di loco in loco;

sembra il tuono, la tempesta che nel sen della foresta

va fischiando, brontolando e ti fa d'orror gelar.

Alla fin trabocca e scoppia, si propaga,

si raddoppia e produce un'esplosione come un colpo di cannone,

un tremuoto, un temporale, un tumulto generale,

che fa l'aria rimbombar.

E il meschino calunniato, avvilito, calpestato,

sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar

da " Il barbiere di Siviglia" Gioachino Rossini

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti sento scivolare sulla mia pelle fresca

su un letto fatto di spine affilate al freddo e al gelo,

al buio e alla luce su suoli di musica..tutte le mie fantasie..

ti appartengono e come un padrone voglioso

ti addentri negli umori dell'anima lasciando scie profonde

di me e di te.. noi..corpi dentro corpi sospesi tra cervello e mente..

tatto e piacere pregustiamo quella scossa vitale e bruciamo in questa perdizione

che da sempre abbiamo cercato..quando le carezze lasceranno impronte

sulla carne vogliosa quando gli abbracci diventeranno momenti magnifici

in cui il desiderio di baciare sarà infinito quando i tuoi occhi penetreranno

nei miei quando mi dirai amo solo te e voglio solo te.. ti dirò..

Ecco i miei profumi ed i miei odori..ecco la mia pelle e le mie carni..

ecco le mie curve e le mie pieghe..ecco la mia bocca,la mia saliva e la mia gola..

ecco le mie mani vuote ,te le offro per riempirle di te...ecco il mio corpo...

tutto.. completamente...come lo hai desiderato nei tuoi sogni..

Ti offro le mie dita per accarezzare le tue voglie..questa è la mia carne,

queste sono le mie mani piene di amore,di tenerezza, illusione,

carezze, passione, follia,saggezza, sussurri,silenzi, ansia, serenità.. di.. me..

La paura non esisterà più quando ci ameremo intensamente,

quando le nostre anime si saranno unite e non esisterà più nessuno,

ma solo noi amanti,rendendo i sogni più vitali...e non ci sarà più assenza quando

le carni si cercheranno continuamente.. ©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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