ALTERI

Spiegazione e commento della riforma dell'Università.


Il disegno di legge S.1905 è stato presentato dal ministro Gelmini insieme con Tremonti, Brunetta, Fitto e Meloni. Tale disegno di legge si propone di riorganizzare il sistema universitario attraverso sostanziali modifiche agli organi e all'articolazione interna delle Università, riducendo il numero delle facoltà e facendo entrare nella governance istituzioni e imprese private. Il DDL S.1905 è stato approvato dal Senato il 29 luglio 2010 e, in forma modificata, il 30 novembre 2010 dalla Camera. Per essere approvato definitivamente dovrà tornare al Senato, l'inizio della discussione è prevista dopo il 14 dicembre 2010. Il decreto ha suscitato le proteste dei ricercatori, dei docenti (specie gli associati) e degli studenti, con manifestazioni eclatanti, come l'occupazione simbolica di monumenti, stazioni e tetti di edifici.Molti non conoscono i contenuti della riforma, pertanto prima la raccontiamo e alla fine facciamo qualche commento. Già il d.l. 180/2009 era intervenuto sulla composizione delle commissioni per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari, il divieto di procedere a nuove assunzioni per le università «non virtuose» che avessero superato la percentuale consentita per le spese di personale in rapporto al finanziamento ordinario e l'attribuzione di almeno il 7% delle risorse in base agli obiettivi raggiunti. Secondo il ministro Gelmini, le sue proposte sono mirate all'eliminazione degli sprechi e ad ostacolare il nepotismo, che in alcune università italiane ha portato all'insegnamento più persone appartenenti alla stessa famiglia.L'articolo 1 della riforma fissa i principi dell'autonomia, che riguarda anche la forma organizzativa.L'articolo 2 interviene sugli organi e l'articolazione interna delle università. Un apposito organo costituente, presieduto dal rettore e composto da 15 componenti designati pariteticamente dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, inclusa una rappresentanza degli studenti, dovrà adeguare gli statuti degli atenei alle nuove norme. È prevista l'adozione di un codice etico che individui anche i casi di conflitto d'interesse e le misure volte ad eliminarli.Il rettore non potrà essere in carica per più di due mandati e comunque per un massimo di otto anni (o sei per mandato unico non rinnovabile).Sono distinte le funzioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riservando al primo il compito di formulare proposte e pareri in materia didattica e di ricerca, Il consiglio di amministrazione ha il compito di approvare la programmazione finanziaria e del personale e, in generale, di vigilare sulla sostenibilità finanziaria delle attività, e di decidere l'attivazione o la soppressione di corsi e sedi.Il senato accademico è composto da docenti di ruolo dell'università, per almeno due terzi, e da una rappresentanza degli studenti, per un totale 35 componenti.Il consiglio di amministrazione ha 11 membri con un mandato di 4 anni non rinnovabili e almeno il 40% dei componenti deve essere esterno all'ateneo.Per entrambi i predetti organi è prevista l'incompatibilità con altre cariche accademiche, salvo che al consiglio di dipartimento, nonché di ricoprire determinate cariche presso altre università o di natura politica.Per quanto concerne gli organi di gestione, è stata introdotta la figura del direttore generale (che sostituisce l'attuale direttore amministrativo), al quale è attribuita la gestione dei servizi e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo.I membri del collegio dei revisori dei conti, saranno esterni all'ateneo e nominati dal Ministero dell'economia e da quello dell'istruzione.Infine ci sono altre indicazioni su tutta una serie di comitati, nuclei di valutazione, dipartimenti, che mantengono alcuni punti comuni, come il mandato non rinnovabile e la presenza di membri esterni.Il potere dei docenti viene molto limitato e relegato alla didattica, anche nelle università più piccole dove sono previste delle deroghe. L'articolo 3 incentiva la federazione e fusione fra atenei per ridurre i costi e ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse. In attuazione della conseguente disattivazione dei corsi di studio, si prevedono anche eventuali procedure di mobilità o trasferimento dei professori, dei ricercatori e del restante personale. L'articolo 4 istituisce un Fondo speciale con il contributo dei privati per la concessione di premi, buoni studio e prestiti d'onore attraverso una gestione di tipo privatistico da parte della Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap Spa. A differenza dei fondi per il diritto allo studio, erogati dalle Regioni, la concessione di tali contributi prescinde dalla condizione economica dello studente. L'articolo 5 reca una delega in materia di valutazione periodica da parte dell'ANVUR, dei risultati conseguiti dalle università sia nell'ambito della didattica sia della ricerca, ai quali correlare incentivi e finanziamenti.Sono previsti dei vincoli relativi all'impegno dei professori e dei ricercatori universitari con quantificazione oraria dell'impegno complessivo in 1.500 ore annue di cui 350 ore da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti, mentre l'impegno scientifico e didattico dovrà essere oggetto di una relazione periodica. L'eventuale valutazione negativa comporta quale sanzione l'esclusione dei professori e ricercatori dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico e dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca. Dalla relazione periodica dipende anche lo scatto stipendiale, previsto non più ogni due anni, ma ogni tre. Infine affida al Ministero il compito di definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di concerto con le Regioni.L'articolo 6 detta disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti, riducendoli notevolmente, da 60 a 12, salvo diversi accordi con il MIUR. Il credito formativo universitario (spesso abbreviato in CFU) misura il carico di lavoro richiesto allo studente e possono essere acquisiti non solo sostenendo gli esami, ma anche tramite attività lavorative, stage o altro. Negli ultimi anni in certe università è stato possibile prendere una laurea sostenendo pochi esami, perché alcune categorie di lavoratori potevano farsi riconoscere l'esperienza come credito formativo.L'articolo 7 dispone la revisione dei settori scientifico-disciplinari, ponendo una soglia minima di professori di prima fascia afferenti a ciascun settore (almeno 50), in modo tale da assicurare una più ampia base elettiva per la formazione delle commissioni ed incentivare la ricerca interdisciplinare. È fatta salva la possibilità di determinare raggruppamenti di dimensioni minori in presenza di particolari motivazioni scientifiche.L'articolo 8 istituisce l'abilitazione scientifica nazionale per i professori di prima e seconda fascia, quale condizione necessaria per l'accesso alle cattedre.Per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati si prevede la formazione di una commissione nazionale per ciascun settore scientifico, composta da 5 membri, di cui 4 sorteggiati all'interno di una lista di professori ordinari appartenenti al settore e il quinto viene scelto all'interno di una lista di studiosi appartenenti ad università dei Paesi OCSE. Non deve esserci più di un commissario della stessa università e non possono far parte contemporaneamente di più di una commissione. In caso di bocciatura viene fissata un'attesa di 2 anni prima di poter partecipare a una nuova selezione.L'articolo 9 detta disposizioni per il reclutamento e la progressione di carriera del personale accademico. La procedura di selezione prevede, oltre al possesso dell'abilitazione nazionale, anche la valutazione delle pubblicazioni, del curriculum e lo svolgimento di una lezione pubblica. Si prevede anche un limite al numero di docenti, legato al mantenimento dell'equilibrio finanziario, e delle quote riservate ai docenti esterni.L'articolo 10 riguarda gli assegni di ricerca da attribuire mediante apposita procedura su base nazionale a giovani studiosi, anche esterni, che abbiano come requisito il dottorato di ricerca o titolo equivalente. La durata dell'assegno di ricerca è di 4 anni, rinnovabili fino a dieci. L'articolo 11 prevede due tipologie di contratti: a titolo gratuito o oneroso, che le università possono stipulare per avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione. L'articolo 12 prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro di tre anni ai ricercatori, scelti mediante procedure di selezione riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o equivalente. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta e costituiscono il trampolino di lancio per il successivo inquadramento nel ruolo di professori associati. L'articolo 13 riguarda il rinvio volontario di massimo 2 anni del pensionamento di professori e ricercatori universitari, subordinandolo alla sussistenza in bilancio di adeguate risorse finanziarie e al limite di spesa per il personale. L'articolo 14 introduce una nuova disciplina per i lettori cosiddetti «di scambio» presso le università italiane, figure importanti per tutti i corsi di laurea in lingue e letterature straniere, al fine di mantenere gli impegni assunti con gli accordi bilaterali con numerosi Paesi europei ed extraeuropei.L'articolo 15 contiene le norme transitorie e finali. Chiarisce che con l'entrata in vigore della legge possono essere avviate esclusivamente le nuove procedure di selezione per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca. I professori già in servizio vengono considerati in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Vengono indicate le norme che, per effetto della riforma, dovranno essere abrogate.«Del valore dei laureati unico giudice è il cliente, questi sia libero di rivolgersi, se a lui così piaccia, al geometra invece che all'ingegnere, e libero di fare meno di ambedue se i loro servigi non gli paiano di valore uguale alle tariffe scritte in decreti che creano solo monopoli e privilegi». (Luigi Einaudi, La libertà della scuola, 1953).Il ministro Gelmini non ha il coraggio di Luigi Einaudi, non ha proposto di abolire il valore legale dei titoli di studio. Né ha avuto il coraggio di separare medicina dalle altre facoltà, creando istituti simili a ciò che sono i politecnici per la facoltà di ingegneria. Perché a quella separazione si oppongono con forza i medici che grazie al loro numero oggi dominano le università e riescono a trasferire su altre facoltà i loro costi.Vediamo prima le cose positive.La legge abolisce i concorsi, prima fonte di corruzione delle nostre università. Crea una nuova figura di giovani docenti «in prova per sei anni», e confermati professori solo se in quegli anni raggiungono risultati positivi nell'insegnamento e nella ricerca. La legge innova la governance delle università, limitando l'autoreferenzialità dei professori e la durata in carica dei vertici. Prevede che i fondi pubblici alle università siano legati ai risultati. Conferisce nuova importanza all'ANVUR, l'Agenzia per la valutazione degli atenei, con la speranza di far risalire finalmente la qualità delle università italiane nelle classifiche internazionali.Vediamo ora le cose negative.Nel 2007-08 il finanziamento dello Stato alle università era di 7 miliardi l'anno. Il ministro dell'Economia lo aveva ridotto, per il 2011, di un miliardo. Poi, di fronte alla mobilitazione di studenti, ricercatori e opinione pubblica, Tremonti ha dovuto fare un passo indietro rimandando i tagli: i fondi sono 7,2 miliardi nel 2010, 6,9 nel 2011. La verità è che la riforma per essere attuata necessiterebbe di un sostanziale incremento dei fondi, altrimenti come potranno diventare docenti associati i ricercatori che passeranno il concorso?La finalità evidente è quella di risparmiare, cercando di compensare la diminuzione di fondi pubblici con l'ingresso dei privati, che saranno interessati ai settori più strettamente produttivi. Tale intento viene confermato dall'introduzione del "voucher" per la ricerca, in pratica la legge finanziaria stanzia 100 milioni di euro per riconoscere un credito d'imposta a chi finanzia la ricerca nelle università o in altri enti pubblici.In questo scenario non è difficile prevedere rischi per la ricerca di base, per le facoltà umanistiche e in generale per tutti quei settori che non danno un riscontro economico diretto. Esiste il rischio di gravi disparità geografiche, che vedrebbero avvantaggiate le università di territori con un tessuto produttivo più ricco, accentuando il fenomeno degli studenti fuori sede con un conseguente aggravio della spesa per le famiglie. Anche la parziale autonomia nella determinazione delle rette può far nascere delle discriminazioni in base al reddito, che non ha nulla a che fare con il merito.Negli ultimi 10 anni l'aumento della spesa per l'università è stato quasi completamente assorbito dall'incremento del 20% del numero di docenti. Se prendiamo poi la spesa per studente scopriamo che è rimasta pressoché invariata dal 2000 a oggi. Se l'obiettivo è porre le condizioni per diminuire la spesa pubblica nella ricerca, con la speranza che i privati sopperiscano alle carenze anche gli aspetti positivi, come il tentativo di limitare il potere dei baroni, perdono di efficacia. Per attrarre le eccellenze e premiare il merito ci vogliono le risorse, altrimenti saranno sempre i soliti noti a partecipare.Sembra l'ennesimo esempio di voler fare le nozze con i fichi secchi, mentre c'è bisogno di ingenti investimenti per il diritto allo studio e per la ricerca.