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Obbligazioni del locatore e del conduttore


Quanto alle obbligazioni principali del locatore, ai sensi dell'art. 1575, egli deve:Consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzioneMantenerla in stato da servire all'uso convenutoGarantirne il pacifico godimento durante la locazioneCosì, se la cosa locata, al momento della consegna, è affetta da vizi tali da diminuirne apprezzabilmente l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili (art. 1578). Il locatore, da parte sua, è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di averli ignorati senza colpa al momento della consegna (art. 1578). Il patto di esclusione o limitazione della responsabilità del locatore per i vizi della cosa, poi, non ha effetto se il locatore li ha taciuti in mala fede al conduttore, oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa (art. 1579). La preminenza della tutela del valore della integrità fisica, anche onde evitare pericoli di abuso, da parte del locatore, di situazioni di necessità del conduttore, è infine, alla base del principio per cui, ove i vizi della cosa espongano a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari, anche se a lui noti e nonostante qualunque rinunzia da parte sua, il conduttore stesso può ottenere la risoluzione del contratto (art. 1580). Per quanto concerne il mantenimento della cosa in buono stato locativo, il locatore deve eseguire, durante la locazione, le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono  carico del conduttore (su cui gravano, salvo patto contrario, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione, se si tratta di locatore di cose mobili) (art. 1576). Il conduttore è tenuto a dare avviso al locatore della necessità di riparazioni che non siano a suo carico, potendo direttamente provvedere, salvo rimborso, a quelle urgenti, purchè ne dia contemporaneo avviso al locatore (art. 1577). Circa le garanzie per molestie, il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima. In caso di molestie di fatto, il locatore non è tenuto a garantire il conduttore, il quale, però, ha facoltà di agire in nome proprio (art. 1585)