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Post n°38 pubblicato il 21 Aprile 2009 da antonellabuffardi
Ai sensi dell'art. 1587, sono quelle di:
Il conduttore al termine della locazione, deve restituire la cosa locata nello stesso stato in cui l'ha ricevuta , salvo il perimento e il normale deterioramento dovuti a vetustà (art. 1590) Salvo disposizioni particolari di legge o degli usi, il conduttore non ha diritto ad essere indennizzato per i miglioramenti apportati alla cosa locata, salvo che non vi sia stato il consenso del locatore (nel qual senso questi è tenuto a pagare una indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna) (art. 1592). Le addizioni possono essere rimosse dal conduttore alla fine della locazione, qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenerle (in tal caso questi deve pagare una indennità pari alla minore somma tra l'importo della spesa ed il valore delle addizioni al tempo della riconsegna) (art. 1593) |
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