Investigazioni

PRIVACY ED EMAIL DIPENDENTI


IL Garante della Privacy ha stabilito che i datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali. Il datore di lavoro deve definire le modalita' d uso di tali strumenti tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali.Il provvedimento raccomanda l adozione da parte delle aziende di un disciplinare interno, definito coinvolgendo anche le rappresentanze sindacali, nel quale siano chiaramente indicate le regole per l uso di Internet e della posta elettronicaL'Autorita' prescrive innanzitutto ai datori di lavoro di informare con chiarezza e in modo dettagliato i lavoratori sulle modalita' di utilizzo di Internet e della posta elettronica e sulla possibilita' che vengano effettuati controlli. Il Garante vieta poi la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail cosi' come il monitoraggio sistematico delle pagine web visualizzate dal lavoratore, perché cio' realizzerebbe un controllo a distanza dell attivita' lavorativa vietato dallo Statuto dei lavoratori. Viene inoltre indicata tutta una serie di misure tecnologiche e organizzative per prevenire la possibilita', prevista solo in casi limitatissimi, dell'analisi del contenuto della navigazione in Internet e dell'apertura di alcuni messaggi di posta elettronica contenenti dati necessari all azienda. Il datore di lavoro e' inoltre chiamato ad adottare ogni misura in grado di prevenire il rischio di utilizzi impropri, cosi' da ridurre controlli successivi sui lavoratori. Per quanto riguarda Internet e' opportuno ad esempio, indica il garante: individuare preventivamente i siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa; utilizzare filtri che prevengano determinate operazioni, quali l accesso a siti inseriti in una sorta di black list o il download di file musicali o multimediali. Per quanto riguarda la posta elettronica, e' opportuno, secondo il Garante, che l'azienda renda disponibili anche indirizzi condivisi tra piu' lavoratori (info@ente.it; urp@ente.it; ufficioreclami@ente.it), rendendo cosi' chiara la natura non privata della corrispondenza; valuti la possibilita' di attribuire al lavoratore un altro indirizzo (oltre quello di lavoro), destinato ad un uso personale; preveda, in caso di assenza del lavoratore, messaggi di risposta automatica con le coordinate di altri lavoratori cui rivolgersi; metta in grado il dipendente di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto dei messaggi a lui indirizzati e a inoltrare al titolare quelli ritenuti rilevanti per l'ufficio, cio' in caso di assenza prolungata o non prevista del lavoratore interessato e di improrogabili necessita' legate all'attivita' lavorativa. Qualora queste misure preventive non fossero sufficienti a evitare comportamenti anomali, gli eventuali controlli da parte del datore di lavoro devono essere effettuati con gradualita'.