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Pensioni, la ricongiunzione gratuita dei contributi è più vicina

Post n°334 pubblicato il 11 Ottobre 2017 da iusprecari
 
Tag: CUMULO

Arrivato l’ok del Ministero del Lavoro per andare in pensione con il cumulo gratuito dei contributi pagati a Casse diverse. Ecco come funziona.

E alla fine il via libera è arrivato. Il Ministero del Lavoro ha dato l’ok alla possibilità di andare in pensione grazie al cumulo gratuito dei contributi previdenziali accantonati nel tempo e versati a Casse diverse. Una possibilità contemplata dalla Legge di Stabilità e contenuta in una circolare Inps che, però, attendeva il semaforo verde dal Ministero.

La novità è che da questo momento chi ha fatto domanda potrà ricevere l’assegno della pensione grazie al cumulo gratuito, cioè mettendo insieme i contributi pagati a Enti diversi dall’Inps oppure allo stesso Istituto di previdenza ma tra gestioni diverse. Un’operazione che era già possibile fare a pagamento (ed il conto era piuttosto salato) ma che da oggi è possibile effettuare in modo gratuito.

Che cos’è il nuovo cumulo gratuito per la pensione

Il cumulo gratuito consiste, dunque, nella possibilità di sommare i contributi versati in casse previdenziali diverse per raggiungere il diritto alla pensione.

Per dirla in modo semplice: i contributi sono sommati solo per raggiungere una determinata anzianità contributiva. Ad esempio, se un lavoratore ha 66 anni e 7 mesi di età, 10 anni di contributi versati all’Inps e 10 anni all’Inpdap e non vuole ricongiungerli in un’unica cassa, perché la ricongiunzione è costosa, senza il cumulo non potrebbe andare in pensione, perché per la pensione di vecchiaia sono richiesti 20 anni di contributi. Utilizzando il cumulo, però, raggiunge i 20 anni di anzianità contributiva richiesti e può andare in pensione: l’Inps liquiderà la sua quota di pensione e lo stesso farà l’Inpdap.

Con il vecchio cumulo, però, si potevano sommare i contributi solo per ottenere la pensione di vecchiaia; inoltre, non era possibile sommare i contributi versati nelle casse professionali.

Con il nuovo cumulo, invece, è possibile ottenere anche la pensione anticipata, d’inabilità e indiretta (ai superstiti).

Il cumulo presenta dei vantaggi sia rispetto alla ricongiunzione sia alla totalizzazione dei contributi.

La ricongiunzione, difatti, consiste nella possibilità di riunire tutti i contributi in un’unica cassa, ma a titolo oneroso, con costi anche ingenti; la totalizzazione, invece, comporta il ricalcolo contributivo di tutte le quote di pensione maturate presso le gestioni in cui il lavoratore ha i contributi: si tratta di un sistema di calcolo fortemente penalizzante, perché si basa sulla contribuzione effettivamente accreditata e non sulla media degli ultimi stipendi, come il sistema retributivo.

Il calcolo della pensione con il cumulo, invece, non è effettuato per forza con il sistema contributivo, come avviene per la totalizzazione: ecco perché il cumulo viene chiamato anche totalizzazione retributiva.

La determinazione della pensione è effettuata secondo l’anzianità contributiva complessiva (cioè contando tutte le casse) dell’interessato, ma ogni cassa liquida la quota di propria competenza. In particolare il calcolo è:

  • retributivo sino al 31 dicembre 2011 per chi possiede oltre 18 anni di contributi (considerando tutte le casse) al 31 dicembre 1995, poi contributivo;

  • retributivo sino al 31 dicembre 1995 per chi possiede meno di 18 anni di contributi (considerando tutte le casse) al 31 dicembre 1995, poi contributivo: si tratta del calcolo misto;

  • esclusivamente contributivo, per chi non possiede contributi anteriori al 1996.

    Cumulo gratuito: per quali pensioni?

    Dal 2017, come abbiamo detto, il cumulo può essere utilizzato per la contribuzione presente in qualsiasi cassa, comprese le gestioni previdenziali dei liberi professionisti e consente di ottenere la pensione anticipata. In particolare, il cumulo serve per raggiungere:

  • la pensione anticipata;

  • la pensione di vecchiaia;

  • la pensione d’inabilità;

  • la pensione ai superstiti.

    I requisiti da applicare, per accedere alla pensione sommando i contributi di fondi diversi, sono quelli di vecchiaia o anzianità contributiva più elevati tra i requisiti di tutti gli ordinamenti che disciplinano le singole gestioni. Vale a dire che se la cassa professionale, ipoteticamente, consente di ottenere la pensione di vecchiaia con 65 anni di contributi, ma il professionista possiede contribuzione anche nel fondo pensione per i lavoratori dipendenti, potrà ottenere la pensione di vecchiaia solo a 66 anni e 7 mesi di età, perché è il requisito più alto tra quelli previsti dai diversi fondi.mulo gratuito e Per quanto riguarda la possibilità di ottenere la pensione anticipata, la Legge di bilancio 2017 menziona esplicitamente soltanto la pensione anticipata raggiungibile con le regole Fornero, come abbiamo detto.

    Nel caso in cui la cassa professionale consenta di raggiungere la pensione anticipata con meno di 42 anni e 10 mesi di contributi e il professionista voglia fruire del cumulo, dovrà dunque attendere il possesso di 42 anni e 10 mesi di contributi per pensionarsi (o di 41 anni e 10 mesi, se donna).

    Sono escluse dal cumulo, inoltre, tutte le tipologie di pensione di anzianità. Niente cumulo, dunque, per:

  • tutte le pensioni di anzianità ottenibili nelle gestioni dei liberi professionisti;

  • la pensione di anzianità con opzione donna (con un minimo di 57 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi);

  • la pensione di anzianità per i beneficiari dell’ottava salvaguardia;

  • la pensione di anzianità per il comparto difesa e sicurezza;

  • la pensione a 64 anni con il salvacondotto per i nati sino al 1952;

  • la pensione di anzianità per gli addetti ai lavori faticosi e pesanti.

    Per quanto riguarda, invece, la possibilità di usare il cumulo per ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contributi (per i lavoratori che possiedono almeno 12 mesi di contributi da lavoro effettivo versati prima del compimento del 19° anno di età), si attendono chiarimenti da parte dell’Inps e del Ministero del lavoro, anche se, a una prima lettura del testo, la possibilità di sommare i contributi sembrerebbe riferirsi alla sola pensione anticipata con i requisiti «integrali» della Legge Fornero.

 
 
 
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