Creato da iusprecari il 16/11/2008

arcodeimonaci

"vita, libertà, sicurezza"“A questo punto non ci resta che coordinare le prossime iniziative in Europa”

 

 

« IUniScuola :Tra tagli e ...PARIGI:SCIOPERO GENERALE... »

Diversamente Abili:il prospetto informativo per il collocamento obbligatorio lo fanno le Scuole?

Post n°88 pubblicato il 27 Gennaio 2009 da iusprecari
 

IUniScuola  chiede ai Dirigenti Scolastici la trasparenza della situazione occupazionale

LEGGERE COMMENTI

Adempimenti connessi alla comunicazione telematica del prospetto informativo

A partire dal 2009 i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti, soggetti alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, sono tenuti ad inviare, obbligatoriamente in via telematica, un prospetto informativo con la situazione occupazionale ai fini dei successivi adempimenti di legge.

Oggetto della comunicazione : occorre indicare le seguenti informazioni: numero complessivo dei lavoratori dipendenti numero e nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva posti di lavoro e mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

Termini di comunicazione : entro il 31 gennaio 2009. 

Modalità di comunicazione: i datori di lavoro possono provvedere all’invio direttamente o per il tramite di uno dei “soggetti abilitati”:
• datori di lavoro privati, enti pubblici e pubbliche amministrazioni
• agenzie di somministrazione
• consulenti del lavoro
• avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali
• associazioni di categoria
• agenzie per il lavoro

Accreditamento : per l’invio telematico del prospetto informativo è necessario accreditarsi con le modalità indicate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma ove avviene l’adempimento. Le specifiche disposizioni sulla modalità di accreditamento sono stabilite dalle Regioni e dalle Provincie autonome e rese pubbliche anche dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Modalità di invio :
• I datori di lavoro le cui sedi sono ubicate nelle Regioni e Provincie Autonome presso le quali i servizi informatici sono già attivi, dovranno inviare il prospetto informativo ai servizi competenti secondo gli standard in uso in ciascuna di esse. 

• I datori di lavoro cui sedi sono ubicate nelle Regioni presso le quali i servizi informatici non sono ancora attivi, dovranno inviare il prospetto informativo al servizio messo temporaneamente a disposizione dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

• I datori di lavoro con unità produttive  in più provincie della stessa regione o di regioni diverse, dovranno adempiere avvalendosi di un unico servizio informatico, inviando il prospetto informativo con le seguenti modalità: 
    1) i datori di lavoro con sede legale in una regione ed unità produttive in più provincie della medesima regione inviano i prospetti informativi aziendali alla regione di appartenenza. 
    2) i datori di lavoro con sede legale in una regione ed unità produttive in provincie di regioni diverse inviano i prospetti informativi al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.


Norme :vai alla sezione Collocamento Mirato - Raccolta Normativa  

Commenti al Post:
iusprecari
iusprecari il 30/01/09 alle 08:35 via WEB
Nota del MIUR del 29 gennaio 2009 :situazione occupazionale dei diversamente abili In seguito alla richiesta del 27 gennaio 2009 di IUniScuola ai Dirigenti Scolastici di trasparenza della situazione occupazionale dei diversamente abili, il MIUR con nota Prot.n.1136 del 29 gennaio comunica: " I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche...,non sono in possesso dei dati occorrenti per la comunicazione telematica del prospetto informativo Leggi tutto LINK: http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot1136_09.shtml
 
iusprecari
iusprecari il 30/01/09 alle 16:58 via WEB
Ecco la nota : Prot. n. AOODGPER 1136 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione -Direzione Generale per il personale scolastico-Uff. III Destinatari Roma, 29 gennaio 2009 Oggetto: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali: circolare prot. n. 08831 del 16/12/2008: adempimenti connessi alla comunicazione telematica del prospetto informativo del lavoratori disabili (legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 40 c. 4).- Si fa riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali citata in oggetto ed alla problematica circa i soggetti competenti, per l’Amministrazione scolastica, a provvedere all’invio telematico dei dati richiesti nella circolare medesima. Si comunica, al riguardo, che questa Direzione Generale, con nota in data 29 gennaio 2009 prot. 1101, ha chiarito al predetto Dicastero, che la complessa procedura di assolvimento della legge 12 marzo 1999 n. 68 ai fini della assunzione del personale scolastico fruente della riserva, si attua a livello di organico provinciale e che i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, pur se datori di lavoro e firmatari del relativo contratto, ponendosi come semplici destinatari del personale scolastico individuato come avente titolo all’assunzione con riserva, non sono in possesso dei dati occorrenti per la comunicazione telematica del prospetto informativo di cui trattasi. In considerazione di quanto sopra le SS.LL. vorranno urgentemente attivare i propri Uffici provinciali al fine dell’adempimento in questione, previe opportune intese con i corrispondenti Uffici delle Direzioni provinciali del lavoro circa le puntuali modalità di trasmissione dei dati. Si richiama l’attenzione sull’estrema urgenza dell’adempimento in argomento, per il quale questa Direzione ha rappresentato al citato Ministero l’impossibilità, visti i tempi, di adempiere entro il 31 gennaio p.v., assicurando, comunque, tempi brevissimi di completamento delle comunicazioni. IL DIRETTORE GENERALE f.to LUCIANO CHIAPPETTA Destinatari Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
 
iusprecari
iusprecari il 01/02/09 alle 18:55 via WEB
.. è dovuta la sanzione di 578,43 euro, maggiorata di 28,02 euro leggi tutto: L'art. 40 del Decreto legge n. 112/08, convertito nella Legge n. 133/08, nel riscrivere il comma 6 dell'art. 9 della Legge n. 68/99, ha previsto l'obbligo dell'invio elettronico, entro il 31 gennaio, del prospetto informativo sulla situazione occupazionale ai fini degli obblighi relativi al collocamento obbligatorio, rinviando ad un successivo decreto interministeriale, non ancora emesso, la individuazione degli standard e della periodicità di invio delle informazioni. L'art. 39 dello stesso provvedimento ha abrogato l'obbligo per il datori di lavoro, di inviare, ogni anno, entro il 31 gennaio il prospetto informativo sulla situazione occupazionale ai fini di assolvere agli obblighi del collocamento obbligatorio se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non sono intervenuti cambiamenti tali da modificare l'obbligo. In assenza del suddetto decreto attuativo il Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale, con la circolare prot. n. 8831 del 16 dicembre 2008 ha diffuso i primi chiarimenti e le conseguenti indicazioni operative per l'invio elettronico del prospetto informativo periodico da parte delle aziende sottoposte alla disciplina del collocamento obbligatorio. Precisiamo subito che restano inalterati l'ambito di applicazione della disciplina, la base di computo e la quota di riserva, che continuano ad essere regolati dal Decreto Presidente della Repubblica n. 333/00, mentre cambiano solo le modalità per assolvere l'obbligo in esame, senza alcuna modifica nei contenuti del prospetto informativo, che riepiloga la situazione occupazionale ed equivale, per le aziende soggette alla disciplina del collocamento obbligatorio, alla richiesta di avviamento di lavoratore disabile. Non deve, quindi, essere compilato dai datori di lavoro che occupano fino a 14 dipendenti, in quanto essi non hanno alcun obbligo di assumere personale disabile. Ricordiamo che le aziende soggette ai collocamento dei disabili, con le modalità di seguito indicate, sono le seguenti: aziende con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35: obbligo di assunzione di 1 disabile. Il prospetto informativo deve essere presentato entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assumere un disabile; aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti: 2 disabili, di cui uno può essere assunto nominativamente; nelle aziende che occupano più di 50 dipendenti: il 7% dei totale dei lavoratori in forza, di cui il 60% può essere assunto nominativamente. Per determinare il numero dei disabili da assumere, l'azienda non deve considerare, tra i dipendenti in forza, i lavoratori assunti obbligatoriamente, quelli assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro e i dirigenti. Deve invece considerare i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale in funzione dell'orario concordato (le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità). Nella quota di riserva si possono computare anche i lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni a seguito di infortunio o malattia ed hanno subito una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte dei datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene dei lavoro. Il prospetto riepilogativo della situazione occupazionale contiene le informazioni di sempre, come previsto dal Decreto 22 novembre 1999: il numero complessivo dei dipendenti in forza e il numero dei dipendenti su cui si computa la quota di riserva. Da questa entità numerica vanno esclusi: i disabili già in forza, i dirigenti, gli assunti a termine con contratto di lavoro non superiore a 9 mesi, i soci delle cooperative, gli apprendisti, i contratti di reinserimento, i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero, le vedove e gli orfani nei limiti della percentuale prevista dalla normativa, i lavoratori somministrati (interinali) occupati presso l'impresa utilizzatrice, i lavoratori socialmente utili assunti; il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva occupati, con l'indicazione dei sesso, dell'età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio dei rapporto di lavoro (data di assunzione); il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva assunti con contratto a termine, con contratto di apprendistato, con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo (interinale) e con contratto di reinserimento; il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della Legge n. 68/99 (vedove e degli orfani, ecc.); i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili; le convenzioni in corso per assumere i disabili in modo graduale e programmato; le autorizzazioni concesse a titolo di esonero parziale per le speciali condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa da parte di aziende con più di 35 dipendenti o a titolo di compensazione territoriale. Il datore di lavoro che ha più sedi, infatti, può presentare, seguendo le istruzioni contenute nella nota 17 novembre 2008 del Ministero del lavoro, una richiesta motivata per assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione o anche ubicate in regioni diverse. Gli obblighi di assunzione sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella richiesta di intervento della cassa integrazioni guadagni a regime straordinario (in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale) ovvero per la durata della procedura di mobilità (se la procedura si conclude con almeno cinque licenziamenti, la sospensione opera per il periodo in cui permane per i licenziati il diritto di precedenza all'assunzione). Il prospetto informativo periodico, che, come abbiamo visto, riporta i dati dell'azienda aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, deve essere inviato solo ed esclusivamente per via elettronica attraverso i servizi informatici messi a disposizione dalle Regioni e dalle Province Autonome, utilizzando lo specifico applicativo che si trova nei portali di competenza e le stesse user di accesso che si utilizzano per l'invio delle altre comunicazioni obbligatorie (C/ASS). Solo le imprese ubicate presso aree in cui i servizi informatici non sono ancora attivi devono inviare il prospetto attraverso il Ministero che ha attivato temporaneamente il servizio. I datori di lavoro con sede legale ed unità produttive localizzate nella stessa regione devono inviare i prospetti informativi alla Regione di competenza (per Milano l'invio deve avvenire attraverso il portale della Provincia). I datori di lavoro con sede legale in una regione e altre unità produttive in regioni diverse devono inviare i prospetti informativi direttamente al Ministero del lavoro - www.lavoro.gov.it/co - che provvederà a trasmetterli alle Regioni di competenza. I servizi informatici rilasciano una ricevuta della trasmissione del prospetto, che indica la data e l'ora di ricezione della comunicazione, che può essere stampata, in qualsiasi momento, in formato .pdf e certifica l'avvenuto invio dei prospetto. Il documento fa fede per documentare la correttezza dell'adempimento. La comunicazione non deve essere seguita dalla trasmissione di alcun documento cartaceo. Da quest'anno non é più possibile assolvere l'obbligo in esame inviando il prospetto cartaceo per posta o consegnandolo a mano. Come precisato dal Ministero, i prospetti possono essere inviati a partire dal 15 gennaio 2009 e fino e non oltre il termine, perentorio, del 31 gennaio 2009. Tale termine cade di sabato, ma l'invio dei prospetto non può in alcun modo essere rimandato al giorno lavorativo immediatamente successivo. Con la circolare n. 292 del 21 gennaio 2009, poi, il Ministero del Lavoro ha precisato che tutti i datori di lavoro che, nel corso del 2008, non hanno registrato variazioni di organico tali da causare una modifica del numero di lavoratori disabili da assumere, potranno inviare il prospetto informativo on line entro il 28 febbraio 2009 anziché entro il 31 gennaio 2009. Secondo la nota anche i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, che non hanno registrato una variazione di organico tale da far scattare l'obbligo di assunzione e di invio del prospetto informativo secondo le previsioni della disciplina vigente, dovranno inviare on line il prospetto informativo entro il 28 febbraio 2009 anziché entro il 31 gennaio 2009. In attesa dell'emanazione del previsto decreto, secondo il Ministero, quest'anno il prospetto deve essere inviato da tutte le imprese, anche da quelle che nel corso del 2008 non hanno registrato cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota riservata ai lavoratori disabili. Come previsto dal Decreto 12 dicembre 2005, con il quale il Ministero del Lavoro ha convertito, dalle lire all'euro, l'importo delle sanzioni e fissato nuovi valori, in caso di mancata o ritardata presentazione del prospetto informativo è dovuta la sanzione di 578,43 euro, maggiorata di 28,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo per ogni lavoratore disabile non assunto. Nei confronti dei trasgressori è applicabile la diffida, che, in caso di ottemperanza, impone il pagamento del quarto dell'importo dovuto. Giovanni Scotti
 
iusprecari
iusprecari il 01/02/09 alle 19:49 via WEB
Chi è il Protettore dei protetti? Disparità di trattamento da regione a regione: è l’assurda ed incredibile situazione in cui si sono imbattuti i precari della scuola della Lombardia, che rispetto ad altri colleghi di altre regioni non si sono visti riconoscere il certificato d’iscrizione all'albo speciale per l'impiego obbligatorio dai Centri per l’impiego. Fino al 1998 con la Legge 482/68 basata su una concezione meramente assistenziale e risarcitoria questa categoria veniva chiamata “protetta”, in quanto consentiva assunzioni per i docenti e gli impiegati in una percentuale del 15% e per i bidelli pari al 40%. Oggi con la legge 68/99 nata con una visione mirante a creare occasioni,opportunità,interesse e vantaggi non solo per il disoccupato inabile si parla di “diversamente abili” ed hanno diritto all’assunzione obbligatoria con incarico a tempo indeterminato nelle varie graduatorie, dai Dirigenti scolastici ai Docenti ai Bidelli, anche presso le scuole statali tutti nella misura del 15% . La possibilità di essere assunti in quanto presenti nelle categorie protette nella scuola Milanese risale ai metà degli anni settanta e nel corso degli anni gli ex provveditorati hanno provveduto, dopo aver determinato l’anagrafe dei riservisti con i requisiti idonei e beneficiari in servizio della legge 482/68, a disporre la saturazione delle percentuali di assunzioni previste per le categorie riservatarie. A tutela e rispetto dei riservatari provvedeva un ampio e scrupoloso stuolo di associazioni di invalidi e mutilati a cui i diretti interessati si rivolgevano per essere assistiti. Anche oggi come oggi i precari vanificando lo spirito della legge 68 ricorrono da soli o come gruppo organizzato alla stessa normativa in modo da risultare idonei ad avere una documentazione che li faciliti nell’ottenere un’assunzione a tempo indeterminato. Ed è qui che si registrano notevoli anomalie burocratiche: in Lombardia succede che per procurarsi la documentazione necessaria per essere iscritti all’albo delle categorie riservatarie agli aspiranti residenti nella regione il Centro per l’impiego richiede una dichiarazione in base alla quale l’aspirante riservatario dichiara di non aver superato 7000 euro al momento della presentazione della domanda per l’inserimento nella graduatoria del concorso per titoli, mentre per gli aspiranti di altre regioni la questione viene liquidata in altro modo, in quanto i Centri per l’impiego considerano disoccupati a tutti gli effetti i precari e rilasciano il certificato richiesto in modo da farli beneficiare della riserva dei posti. La corsa contro il tempo era iniziata già prima della data entro la quale bisognava presentare domanda per l’aggiornamento delle graduatorie 2007 . Qualcuno addirittura si è lasciato convincere a dimettersi dall’incarico in proprio possesso, annulare o meno che fosse, mettendosi in una posizione quanto meno antipatica agli occhi dei presidi, per poi magari non vedersi riconoscere la riserva. Qualcun altro invece a luglio, una volta uscite le graduatorie, si è sentito dire che veniva escluso proprio perché occupato nella scuola… Anche quest’anno l’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano nella programmazione delle nomine in ruolo ha previsto per qualche graduatoria posti nella misura del 50% a favore delle categorie riservatarie, che vengono considerati forti e potenti senza la preventiva verifca dei riservisti in servizio e/o beneficiari della legge 68. Chi anche quest’anno è già pronto a gridare allo scandalo facilmente si dimenticherà di sollecitare ai "tavoli di trattativa di Contratti Decentrati Nazionali e Contratti Decentrati Integrativi "in tempo utile la definizione della effettiva anagrafe dei riservisti in servizio, che una volta nominati in ruolo, scompaiono dall’anagrafe. A questo punto ci chiediamo: chi è il Protettore dei protetti? Leonardo Donofrio Presidente IUniScuola IUniScuola-13 Luglio 2007 Fonte www.tecnicadellascuola.it
 
Gli Ospiti sono gli utenti non iscritti alla Community di Libero.
 

GAZZETTA UFFICIALE

 

 

Portale Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Consultazione gratuita onlineonsultazione gratuita online by Regione Lombardia

 
Citazioni nei Blog Amici: 1
 

CERCA IN QUESTO BLOG

  Trova
 
 

ARCHIVIO MESSAGGI

 
 << Luglio 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 

CHI PUò SCRIVERE SUL BLOG

Solo l'autore può pubblicare messaggi e commenti in questo Blog.
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963