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Post N° 46


La ragione di tale infausto destino sta in una serie di eventi che si possono far risalire al trasferimento di circa 80 lavoratori degli enti locali (precedentemente assunti con la qualifica di bidello, ex 3° livello funzionale, e poi inquadrati come “esecutore scolastico addetto ai servizi generali”, ex 4° livello funzionale) ai ruoli del personale “collaboratore scolastico” A.T.A. dello Stato, ai sensi della legge n. 124 del 1999.I suddetti lavoratori, infatti, ricorrevano in Tribunale perché lesi dal passaggio dal 4° livello, precedentemente acquisito, al 3° livello, previsto per i collaboratori scolastici, e chiedevano il reintegro negli enti di provenienza.La sentenza di alcuni giudici della Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo dava ragione ai ricorrenti ma, anziché disporre il loro reintegro nei ruoli di provenienza, disponeva il loro inquadramento nel corrispondente 4° livello funzionale del personale A.T.A. dello Stato, attribuendo loro, così, la qualifica di assistente tecnico.Una tale perversa sentenza ha perciò comportato che dei lavoratori, assunti per dei ruoli i cui titoli di accesso previsti erano la licenza elementare o il diploma di scuola media inferiore, passassero, di punto in bianco, in ruoli il cui titolo di accesso previsto è il diploma di qualifica di istituto professionale, di maestro d’arte o di maturità di media di secondo grado. Tra l’altro, un passaggio così assurdo, non era stato neanche auspicato dai ricorrenti, che si trovavano così proiettati in una realtà lavorativa a loro completamente estranea. Comunque, anche a causa del tardivo