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Post N° 24

Post n°24 pubblicato il 19 Maggio 2008 da tecniciarte.pa

Ma, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo (già Provveditorato agli Studi e poi Centro Servizi Amministrativi), nonché l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, pur essendo ben a conoscenza della mancanza assoluta del possesso di un titolo specifico di assistente tecnico da parte del predetto personale transitato e, pur potendo impugnare le varie sentenze del Giudice del Lavoro di Palermo, che apparivano visibilmente errate nella parte in cui non era stata posta la necessaria attenzione in merito al possesso del titolo di studio richiesto per il personale transitato come assistente tecnico, tuttavia, in modo quasi sistematico, non hanno prodotto alcun ricorso in appello all’organo giurisdizionale superiore, oppure tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo hanno prodotto ricorso in appello tardivamente, rendendo il predetto ricorso irricevibile e pertanto non accolto.

 

In tal modo le sentenze del Giudice di I grado sono divenute esecutive non solo in danno degli scriventi, ma anche della normativa vigente e della medesima p.a., anche se gli “addetti  ai lavori” si sono resi immediatamente conto dell’errore in cui sarebbe incorso il Giudice di I grado nel momento in cui non ha considerato la mancanza del possesso del titolo di studio specifico del personale transitato come assistente tecnico.

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