articolo49

Le attività improprie


Sia l’articolo 6.2. del vigente codice deontologico, sia l’articolo 49 della bozza di revisione, non indicano quali sono le attività che gli infermieri possono svolgere ai fini della compensazione. Si potrebbe pensare che è implicito che possano svolgere solo le attività di natura infermieristica.Purtroppo non è così!Entrambi gli articoli, definendolo come interesse dei cittadini, affermano che se ci sono i criteri dell’eccezionalità e non è pregiudicato il prioritario mandato, gli infermieri devono compensare carenze e disservizi. Non specificano ne il tipo di carenze ne il tipo di disservizi.Quando non si specifica si da la possibilità di interpretare, ed ognuno interpreta l’interpretabile a proprio favore.Supponiamo che un giorno venga a mancare il personale addetto al servizio di posta interna di un ospedale e supponiamo pure che il primario di un reparto voglia assolutamente inviare una lettera di auguri ad un collega di un altre reparto, chi dovrà portarcela?Sicuramente dovrà farlo l’infermiere al quale, il solerte ed efficiente dirigente infermieristico di turno potrà dire che un suo preciso dovere deontologico compensare le carenze ed i disservizi.L’infermiere potrà obiettare che lui compensa le carenze infermieristiche e non altre.Il dirigente potrà far notare che il codice deontologico dell’infermiere dice soltanto che deve compensare carenze e disservizi senza specificarne la natura e siccome si è di fronte ad una carenza ha il dovere di compensarla.L’infermiere quindi, è obbligato anche a svolgere attività improprie se queste servono a compensare carenze e/o disservizi.In ultima analisi, si può affermare che entrambi gli articoli, quello vigente e quello proposto come revisione, impongono la compensazione delle carenze.Nessuno dei due specifica quali attività può svolgere l’infermiere per compensare tali carenze lasciando intendere che l’infermiere ha il dovere di compiere anche attività non attinenti al suo profilo professionale.Nei dirigenti della sanità è sempre stata in uso la mentalità riassumibile nella frase “se non si sa a chi farlo fare, lo farà l’infermiere”, il codice deontologico vigente e la revisione proposta legittimano questo modo di pensare.