Creato da articolo49 il 29/08/2008
blog di informazione infermieristica

fax, e-mail e lettere ricevute

 

Al momento

64

 

Area personale

 
 

FACEBOOK

 
 
 
 
 

 

 

Le attività improprie

Post n°6 pubblicato il 15 Settembre 2008 da articolo49

Sia l’articolo 6.2. del vigente codice deontologico, sia l’articolo 49 della bozza di revisione, non indicano quali sono le attività che gli infermieri possono svolgere ai fini della compensazione. Si potrebbe pensare che è implicito che possano svolgere solo le attività di natura infermieristica.

Purtroppo non è così!

Entrambi gli articoli, definendolo come interesse dei cittadini, affermano che se ci sono i criteri dell’eccezionalità e non è pregiudicato il prioritario mandato, gli infermieri devono compensare carenze e disservizi. Non specificano ne il tipo di carenze ne il tipo di disservizi.

Quando non si specifica si da la possibilità di interpretare, ed ognuno interpreta l’interpretabile a proprio favore.

Supponiamo che un giorno venga a mancare il personale addetto al servizio di posta interna di un ospedale e supponiamo pure che il primario di un reparto voglia assolutamente inviare una lettera di auguri ad un collega di un altre reparto, chi dovrà portarcela?

Sicuramente dovrà farlo l’infermiere al quale, il solerte ed efficiente dirigente infermieristico di turno potrà dire che un suo preciso dovere deontologico compensare le carenze ed i disservizi.

L’infermiere potrà obiettare che lui compensa le carenze infermieristiche e non altre.

Il dirigente potrà far notare che il codice deontologico dell’infermiere dice soltanto che deve compensare carenze e disservizi senza specificarne la natura e siccome si è di fronte ad una carenza ha il dovere di compensarla.

L’infermiere quindi, è obbligato anche a svolgere attività improprie se queste servono a compensare carenze e/o disservizi.

In ultima analisi, si può affermare che entrambi gli articoli, quello vigente e quello proposto come revisione, impongono la compensazione delle carenze.

Nessuno dei due specifica quali attività può svolgere l’infermiere per compensare tali carenze lasciando intendere che l’infermiere ha il dovere di compiere anche attività non attinenti al suo profilo professionale.

Nei dirigenti della sanità è sempre stata in uso la mentalità riassumibile nella frase “se non si sa a chi farlo fare, lo farà l’infermiere”, il codice deontologico vigente e la revisione proposta legittimano questo modo di pensare.

 
 
 

Analisi dell’articolo 6.2.

Post n°5 pubblicato il 15 Settembre 2008 da articolo49

“L’infermiere compensa le carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato alla cooperazione, nell’interesse dei cittadini e delle istituzioni.

L’infermiere ha il dovere di opporsi alla compensazione quando vengono a mancare i caratteri dell’eccezionalità o venga pregiudicato il suo prioritario mandato.”

 

Questo articolo del vigente codice deontologico, anche se decisamente migliore della revisione proposta, nel suo interno , contiene una grave inesattezza. La compensazione non è interesse dei cittadini ma interesse della struttura per cui lavorano gli infermieri.

Il vero interesse dei cittadini non consiste nell’avere qualcuno che compensa le carenze ed i disservizi, consiste nell’avere struttura prive di carenze e disservizi.

La compensazione, se non è un evento eccezionale, può mascherare delle carenze che, proprio perché compensate, potrebbero non essere mai risolte. Anche per questo motivo la carenza nuoce ai cittadini.

In aggiunta a questo, gli infermieri possono compensare eventuali carenze svolgendo attività infermieristiche oltre l’orario dovuto o svolgendo attività non infermieristiche durante le ore dovute o oltre l’orario dovuto.

Nel primo caso si avranno infermieri stanchi, nel secondo si avranno infermieri che non fanno gli infermieri o infermieri stanchi.. in entrambi i casi non si capisce dove sia l’interesse dei cittadini.

È utile notare che l’articolo 6.2. del codice deontologico non specifica mai quali sono le attività compensatorie che può svolgere l’infermiere conseguentemente, in considerazione di questa mancanza di specificazioni, l’infermiere è tenuto a svolgere tutte quelle per cui gliene venga fatta richiesta. Nella migliore delle ipotesi non impedisce che l’infermiere possa essere obbligato a svolgere attività improprie.

 

Aspetti positivi

L’unico aspetti positivo consIste nella presenza della frase “… ha il dovere di opporsi…” in quanto questa garantisce all’infermiere la possibilità di rifiutarsi di compensare eventuali carenze se queste non sono eccezionali o pregiudicano il suo prioritario mandato.

 

Aspetti negativi

·            Non è definito quali sono le carenze che l’infermiere deve compensare lasciando la possibilità di intendere che deve compensare tutte quelle per cui gliene venga fatta la richiesta, comprese quelle che prevedono l’esecuzione di attività non attinenti al suo profilo professionale.

·            Si lascia intendere che la compensazione è negli interessi dei cittadini quando, invece, il loro interesse consiste nell’avere strutture che non necessitano di essere compensate. Al contrario, la compensazione nuoce ai cittadini in quanto, sopratutto se non è un evento eccezionale, maschera eventuali carenze rendendo più difficile la rilevazione, e quindi la risoluzione del problema.

 
 
 

Articolo 49

Post n°4 pubblicato il 15 Settembre 2008 da articolo49

“L’infermiere compensa le carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato alla cooperazione, nell’interesse dei cittadini e delle istituzione.

L’infermiere, qualora vengano a mancare i caratteri dell’eccezionalità o sia pregiudicato il suo prioritario mandato professionale si oppone alla compensazione specificandone le ragioni, pur impegnandosi per il superamento delle carenze e dei disservizi.”

La revisione dell’articolo 6.2.  del codice deontologico, se possibile, è peggio dell’originale.

Oltre a perpetrare l’inganno della compensazione come interesse dei cittadini, impone all’infermiere di effettuare la compensazione anche nei casi in cui prima poteva rifiutarsi.

Analizzando l’articolo 49, si può subito notare che l’affermazione dell’infermiere che compensa le carenze, è ripetuta due volte. Una all’inizio ed una alla fine dell’articolo.

Come si può spiegare questa reiterazione se non con la volontà, da parte del redattore dell’articolo stesso, di fare prevalere questa idea sulle altre presenti nell’articolo?! Come se non bastasse, quella posta alla fine dell’articolo, è preceduta dalla parola pure.

Questa parola sembra innocua e priva di importanza. Purtroppo così non è!

La parola pure, in questo contesto, ha la capacità di far prevalere la frase che la segue su quella che la precede.

Ad esempio “Fai quello che vuoi, pur nel rispetto delle regole”.

Cosa deve fare una persona cui viene rivolta questa esortazione ?

Può veramente fare quello che le pare, o deve innanzitutto rispettare le regole?

Ebbene la frase “… L’infermiere si oppone alla compensazione, pur impegnandosi per il superamento delle carenze e dei disservizi…” è uguale.

È vero che un infermiere può opporsi alla compensazione, ma è ancora più vero che si deve impegnare per il superamento delle carenze e/o dei disservizi, nella realtà dei fatti, impegnarsi significa compensare.

Aspetti negativi dell’articolo 49

q   Sono presenti tutti gli aspetti negativi già presenti nell’articolo 6.2. del vigente codice deontologico.

q   Viene eliminato l’unico aspetto positivo dell’articolo 6.2. ossi la frase “…Ha il dovere di opporsi…”

q   L’idea dell’infermiere come compensatore viene ripetuta due volte investendola di una importanza maggiore rispetto alle altre affermazioni.

q   Si chiede all’infermiere di specificare le ragioni di una eventuale opposizione. A nostro avviso è chi richiede la compensazione, ossia chi ha bisogno, che deve motivare la sua richiesta e non che, eventualmente la rifiuta.

q   La frase “… impegnandosi per il superamento delle carenze e dei disservizi…” è preceduta dalla parola pur che rende la rende più importante e prevalente su quella che la precede ossia “… si oppone alla compensazione…”

Aspetti positivi

NESSUNO

 

 

 

 
 
 
« Precedenti
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963