Taliani Arturo

Art. 67 legge fall.: atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie


   “Sono revocati, salvo chel'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alladichiarazione di fallimento, in cui le prestazionieseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre unquarto ciò che a lui è stato dato o promesso;2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili noneffettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontariecostituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parteconosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso equelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriorialla dichiarazione di fallimento. 3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:a) i pagamenti di beni e servizi effettuatinell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;c) le vendite ed i preliminari di venditatrascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione,conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio; d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concessesu beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed inpossesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare laveridicità dei dati aziendali e la fattibilità delpiano; il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e acoloro che hanno interesse all’operazione dirisanamento da rapporti di natura personale o professionale tali dacomprometterne l’indipendenza di giudizio; in ognicaso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previstidall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per iltramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avereprestato negli ultimi cinque anniattività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovveropartecipato agli organi di amministrazione odi controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese surichiesta del debitore; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti inessere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato aisensi dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;f) i pagamenti dei corrispettivi perprestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche nonsubordinati, del fallito;g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibilieseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentaliall'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata edi concordato preventivo.4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto diemissione, alle operazioni di credito su pegnoe di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.”