Taliani Arturo

Soluzione della Crisi


Il piano attestato di risanamento di cui all’art. 67 3° comma, lettera d) della L.F. si inserisce in questo quadro e si configura come il primo passo per una gestione e soluzione della crisi rimessa all’autonomia dell’imprenditore.Il piano di risanamento è un atto stragiudiziale non soggetto al controllo del giudice né nella fase di preparazione, né nella fase di esecuzione.Il piano è un atto unilaterale dell’imprenditore, per la sua adozione non è richiesto l’accordo con i creditori né il loro consenso.Se il piano appare idoneo a consentire il risanamento del passivo e il riequilibrio finanziario e se la sua ragionevolezza viene attestata da un professionista con determinati requisiti è esclusa l'azione revocatoria (per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere per l'esecuzione del piano)