Taliani Arturo

Documentazione antimafia. Scompare il certificato camerale con dicitura antimafia


Con l'entrata in vigore del libroII del D. Lgs. 159/2011 (cd. "Codice Antimafia"), dal 13 febbraio2013 è abrogato il DPR 252/1998 che disciplinava, tra l'altro, il rilasciodella certificazione camerale "con dicitura antimafia". Da questadata, pertanto, le Camere di commercio non possono più emettere i"certificati antimafia", introdotti nel 1997. Il D. Lgs. 159/2011 (cd. "Codice Antimafia"),entrato in vigore il 13 febbraio scorso in virtù delle modifiche operate dal D. Lgs. 218/2012, ha abrogato il previgente DPR 252/1998 e introdotto una nuova disciplina della documentazione antimafia. La norma abrogata disciplinava,tra l'altro, il rilascio della certificazione camerale "con dicitura antimafia".  Dal 13/2/2013, pertanto, le Camere di commercio non possono più emettere i "certificati antimafia", che hanno così concluso il loro servizio, durato più di 15anni (i certificati con dicitura antimafia sono stati introdotti nel 1997 dal pure abrogato Decreto del Ministero dell'Interno n. 486/1997). A regime,le verifiche dovranno essere compiute attraverso la consultazione di una Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall'art. 96 del Codice, ma non ancora realizzata.In luogo della produzione dicertificati antimafia, le imprese dovranno documentare attraverso autocertificazione la non sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa.Fino all'attivazione della bancadati unica, è delle Prefetture la competenza a rilasciare la documentazione antimafia alle pubbliche amministrazione per i controlli di veridicità delle autocertificazioni.