Taliani Arturo

Statuto del contribuente


Con l’entrata in vigore dello Statuto dei diritti del contribuente hanno trovato espresso riconoscimento legislativo significative garanzie per il privato sottoposto a verifiche fiscali.La norma dell’art. 12 della legge 212/ 2000 pone, infatti, dei “paletti” all’attività accertatrice degli organi dell’amministrazione, disponendo cautele il cui rispetto costituisce condizione di legittimità delle verifiche e, quindi, di utilizzabilità delle prove eventualmente raccolte.Tra queste, un ruolo centrale riveste la possibilità, per il contribuente nei cui confronti siano stati eseguiti accessi, ispezioni e verifiche, di comunicare all’amministrazione procedente, entro 60 gg. dal rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, osservazioni e richieste in ordine ai dati ed agli elementi raccolti sui quali si baserà l’avviso di accertamento. Si tratta di una forma di contatto tra amministrazione e contribuente, da interpretarsi in chiave difensiva per il privato, volta a consentirgli una difesa tempestiva contro le risultanze eventualmente raccolte dal fisco ed evitare l’emissione di avvisi che risulterebbero infondati alla luce delle deduzioni difensive esposte dal contribuente. Questa forma di partecipazione precontenziosa, inoltre, non tutela il solo interesse del privato ma anche quello dell’amministrazione, in quanto è volta ad acquisire elementi ulteriori, a fronte dei quali l’amministrazione potrebbe ritenere non fondato un eventuale avviso di accertamento. Proprio per questa ragione l’art. 12 dello Statuto prevede che le osservazioni e le richieste siano valutate dalla amministrazione e, a tal fine, esclude che l’avviso di accertamento possa essere emesso prima della scadenza dei 60 gg dalla notifica del processo verbale di constatazione al contribuente.