Taliani Arturo
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Curatore Fallimentare
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Post n°92 pubblicato il 03 Ottobre 2013 da taliani.arturo
Il piano attestato di risanamento di cui all’art. 67 3° comma, lettera d) della L.F. si inserisce in questo quadro e si configura come il primo passo per una gestione e soluzione della crisi rimessa all’autonomia dell’imprenditore. Il piano di risanamento è un atto stragiudiziale non soggetto al controllo del giudice né nella fase di preparazione, né nella fase di esecuzione. Il piano è un atto unilaterale dell’imprenditore, per la sua adozione non è richiesto l’accordo con i creditori né il loro consenso. Se il piano appare idoneo a consentire il risanamento del passivo e il riequilibrio finanziario e se la sua ragionevolezza viene attestata da un professionista con determinati requisiti è esclusa l'azione revocatoria (per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere per l'esecuzione del piano) |
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Dottore in Economia e Commercio ;
Iscritto Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno al numero 317;
Iscritto al registro dei revisori contabili al numero 155706 con D.M. 7 luglio 2009;
Iscritto all’albo dei C.T.U. Giurisdizione Tribunale di Ascoli Piceno.;
Adempie l’ufficio di Curatore fallimentare, Commissario giudiziale, Commissario liquidatore presso il Tribunale di Ascoli Piceno.
e-mail arturo.taliani@libero.it
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