Taliani Arturo
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Curatore Fallimentare
Messaggi del 09/10/2013
Post n°99 pubblicato il 09 Ottobre 2013 da taliani.arturo
La casa può essere venduta solo se è certificata perché altrimenti scattano severe sanzioni. Lo prevede la legge 90/2013 che ha convertito il Dl 63/2013. Se non si rispetta l'obbligo di dotare di APE l'unità immobiliare, il venditore è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18 mila euro. Il contratto inoltre potrebbe essere nullo e ciò è rilevabile anche d'ufficio, cioè dal Giudice. |
Post n°98 pubblicato il 09 Ottobre 2013 da taliani.arturo
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Post n°97 pubblicato il 09 Ottobre 2013 da taliani.arturo
Il lavoratore che ha contributi versati in diverse gestioni previdenziali e che non ha maturato il diritto alla pensione in nessuna di esse (comprese le casse dei professionisti), può cumulare i periodi assicurativi (non coincidenti) posseduti presso le diverse gestioni, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia o di inabilità. |
Post n°96 pubblicato il 09 Ottobre 2013 da taliani.arturo
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Post n°95 pubblicato il 09 Ottobre 2013 da taliani.arturo
Con l'entrata in vigore del libroII del D. Lgs. 159/2011 (cd. "Codice Antimafia"), dal 13 febbraio2013 è abrogato il DPR 252/1998 che disciplinava, tra l'altro, il rilasciodella certificazione camerale "con dicitura antimafia". Da questadata, pertanto, le Camere di commercio non possono più emettere i"certificati antimafia", introdotti nel 1997. Il D. Lgs. 159/2011 (cd. "Codice Antimafia"),entrato in vigore il 13 febbraio scorso in virtù delle modifiche operate dal D. Lgs. 218/2012, ha abrogato il previgente DPR 252/1998 e introdotto una nuova disciplina della documentazione antimafia. La norma abrogata disciplinava,tra l'altro, il rilascio della certificazione camerale "con dicitura antimafia". Dal 13/2/2013, pertanto, le Camere di commercio non possono più emettere i "certificati antimafia", che hanno così concluso il loro servizio, durato più di 15anni (i certificati con dicitura antimafia sono stati introdotti nel 1997 dal pure abrogato Decreto del Ministero dell'Interno n. 486/1997). A regime,le verifiche dovranno essere compiute attraverso la consultazione di una Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall'art. 96 del Codice, ma non ancora realizzata. In luogo della produzione dicertificati antimafia, le imprese dovranno documentare attraverso autocertificazione la non sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa. Fino all'attivazione della bancadati unica, è delle Prefetture la competenza a rilasciare la documentazione antimafia alle pubbliche amministrazione per i controlli di veridicità delle autocertificazioni.
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Dottore in Economia e Commercio ;
Iscritto Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno al numero 317;
Iscritto al registro dei revisori contabili al numero 155706 con D.M. 7 luglio 2009;
Iscritto all’albo dei C.T.U. Giurisdizione Tribunale di Ascoli Piceno.;
Adempie l’ufficio di Curatore fallimentare, Commissario giudiziale, Commissario liquidatore presso il Tribunale di Ascoli Piceno.
e-mail arturo.taliani@libero.it
Inviato da: P.P.65
il 07/12/2011 alle 08:54