Creato da taliani.arturo il 06/11/2009

Taliani Arturo

Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Curatore Fallimentare

 

 

La casa non si vende senza l'attestato energetico.

Post n°99 pubblicato il 09 Ottobre 2013 da taliani.arturo

La casa può essere venduta solo se è certificata perché altrimenti scattano severe sanzioni.

Lo prevede la legge 90/2013 che ha convertito il Dl 63/2013.

Se non si rispetta l'obbligo di dotare di APE l'unità immobiliare, il venditore è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18 mila euro.

Il contratto inoltre potrebbe essere nullo e ciò è rilevabile anche d'ufficio, cioè dal Giudice.

 
 
 

IVA per cassa

Post n°98 pubblicato il 09 Ottobre 2013 da taliani.arturo

Gli operatori che hanno scelto di aderire al regime introdotto dal Dl/83/2012 devono stabilire correttamente il momento impositivo. Le operazioni effettuate prima del 1° ottobre ma non ancora pagate mantengono il vecchio prelievo del 21% e non del 22%.

 
 
 

La totalizzazione

Post n°97 pubblicato il 09 Ottobre 2013 da taliani.arturo

Il lavoratore che ha contributi versati in diverse gestioni previdenziali e che non ha maturato il diritto alla pensione in nessuna di esse (comprese le casse dei professionisti), può cumulare i periodi assicurativi (non coincidenti) posseduti presso le diverse gestioni, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia o di inabilità.

I periodi, che non devono coincidere, possono essere sommati, in quanto da solo, ciascuno di loro, non potrebbe dare diritto alla pensione. Fino a dicembre 2011, era possibile considerare solo periodi di lavoro superiori ai tre anni, ma tale vincolo è stato abolito col la riforma delle pensioni del governo Monti.     

La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi e liberi professionisti, ed è completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione, che spesso è onerosa.

 
 
 

Spesometro 2013

Post n°96 pubblicato il 09 Ottobre 2013 da taliani.arturo

Censite le cessioni di beni e le operazioni black list.

Per le operazioni realizzate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi a fiscalità privilegiata la tempistica di presentazione con nuovo tracciato, decorre dal 1° ottobre 2013

 
 
 

Documentazione antimafia. Scompare il certificato camerale con dicitura antimafia

Post n°95 pubblicato il 09 Ottobre 2013 da taliani.arturo

Con l'entrata in vigore del libroII del D. Lgs. 159/2011 (cd. "Codice Antimafia"), dal 13 febbraio2013 è abrogato il DPR 252/1998 che disciplinava, tra l'altro, il rilasciodella certificazione camerale "con dicitura antimafia". Da questadata, pertanto, le Camere di commercio non possono più emettere i"certificati antimafia", introdotti nel 1997.

 Il D. Lgs. 159/2011 (cd. "Codice Antimafia"),entrato in vigore il 13 febbraio scorso in virtù delle modifiche operate dal D. Lgs. 218/2012, ha abrogato il previgente DPR 252/1998 e introdotto una nuova disciplina della documentazione antimafia.

 La norma abrogata disciplinava,tra l'altro, il rilascio della certificazione camerale "con dicitura antimafia".

 Dal 13/2/2013, pertanto, le Camere di commercio non possono più emettere i "certificati antimafia", che hanno così concluso il loro servizio, durato più di 15anni (i certificati con dicitura antimafia sono stati introdotti nel 1997 dal pure abrogato Decreto del Ministero dell'Interno n. 486/1997). A regime,le verifiche dovranno essere compiute attraverso la consultazione di una Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall'art. 96 del Codice, ma non ancora realizzata.

In luogo della produzione dicertificati antimafia, le imprese dovranno documentare attraverso autocertificazione la non sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa.

Fino all'attivazione della bancadati unica, è delle Prefetture la competenza a rilasciare la documentazione antimafia alle pubbliche amministrazione per i controlli di veridicità delle autocertificazioni.

 

 

 

 
 
 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Post n°1 pubblicato il 06 Novembre 2009 da taliani.arturo

Dottore in Economia e Commercio ;

Iscritto Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno al numero 317;

Iscritto al registro dei revisori contabili al numero 155706 con D.M. 7 luglio 2009;

Iscritto all’albo dei C.T.U.  Giurisdizione Tribunale di Ascoli Piceno.;

Adempie l’ufficio di Curatore fallimentare, Commissario giudiziale, Commissario liquidatore presso il Tribunale di Ascoli Piceno.

e-mail arturo.taliani@libero.it

 

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