ATAPALERMO LIBERO

ATA - UGUAGLIANZA DEI DIRITTI.


TRATTO DA: CERIPNEWS NOTIZIE XVIII-30/05/2018-06:00.Riconoscimento servizio pre-ruolo agli Ata--Interessante decisione del Tribunale di Milano (Sentenza n. 972 del 26-04-2018)--Anche ai collaboratori scolastici spetta l'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato a favore dell'Amministrazione. Lo ha deciso il Tribunale di Milano con la sentenza n. 972 del 26 aprile 2018. Ne dà notizia la testata ItaliaOggi di ieri con un lungo articolo di Francesca De Nardi che illustra il caso di tre collaboratori scolastici che, dopo aver svolto servizio e attività alle dipendenze del Ministero con diversi contratti a tempo determinato, erano stati assunti a tempo indeterminato nel 2011. Gli interessati, scrive la De Nardi nel suo lungo articolo, avevano lamentato di aver subito, nella ricostruzione della propria carriera, una discriminazione rispetto agli insegnanti di ruolo e così hanno proposto ricorso chiedendo ai fini della progressione stipendiale e dell'anzianità di servizio, l'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo e che il Miur venisse condannando al pagamento delle differenze tra quanto percepito e quanto spettante per l'effetto dell'anzianità di servizio. Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso affermando che la diversità di trattamento tra il personale assunto a termine e quello assunto a tempo indeterminato potrebbe essere giustificata solo da ragioni oggettive, non ravvisabili nel caso di specie. Anzi, mediante la loro prestazione di servizio pre-ruolo i ricorrenti hanno acquistato professionalità e competenza pari a quella raggiunta dai colleghi con pari anzianità, assunti a tempo indeterminato e il meccanismo retributivo previsto dai contratti collettivi nazionali applicabili non ha altra funzione che di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggiore professionalità e competenza del lavoratore, come conseguenza del protratto svolgimento di una determinata mansione.  La disparità di trattamento sotto il profilo retributivo è pertanto una palese violazione della norma di cui all'art. 6 del Decreto legislativo n. 368/2001. Interessante è segnalare come il giudice abbia ritenuto applicabile il termine più lungo di prescrizione decennale trattandosi della violazione del principio di non discriminazione nell'ambito dei doveri scaturenti dal rapporto di lavoro ed essendo l'importo liquidabile a titolo risarcitorio da inadempimento contrattuale.