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DIRITTO AL RISARCIMENTO SE SALTA IL MATRIMONIO


Cosa succede se una promessa di matrimonio non viene mantenuta cioè se alle pubblicazioni non segue il matrimonio? Possiamo chiedere il rimborso delle spese delle bomboniere, del ricevimento di nozze ecc. già anticipate?
La legge italiana prevede (art.81 del codice civile) che il rifiuto ingiustificato di contrarre matrimonio comporti il risarcimento dei danni per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della precedente promessa, entro i limiti in cui le spese e le obbligazioni corrispondano alle condizioni economiche delle parti. Pertanto, ciò sta a significare che le spese troppo eccessive non verranno ritenute come risarcibili.Bisogna tuttavia osservare che il risarcimento non è sempre dovuto solo dalla parte che ha cambiato idea, ma anche dalla parte che a causa del suo comportamento ha fornito all'altra un giustificato motivo per non arrivare al matrimonio.Chi dei due vuole avanzare richiesta di risarcimento ha tempo 1 anno dal rifiuto.Ed i danni morali possono essere richiesti?Bisognerà accertare se sussiste dolo e quindi probabilmente anche un reato penale o se si è verificata colpa grave della parte che ha indotto l'altra a rinunciare al matrimonio causando a questa anche ripercussioni psichiche.