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VENDITA IMMOBILE COMUNE però...


Con piacere vi sottopongo questo problema, molto contrastato ed ora recentemente risolto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite 24 agosto 2007 n. 17952Cosa succede se soltanto 1 dei coniugi decide di vendere un immobile di proprietà di entrambi (quindi che ricade in comunione) e poi ci ripensa, dando luogo ad un inadempimento contrattuale?Innanzitutto, visto che manca il consenso o la partecipazione dell'altro coniuge, l'acquirente dell'immobile che vuole fare  causa dovrà citare avanti il Tribunale anche il coniuge rimasto estraneo al contratto, in qualità di litisconsorte necessario.Al contrario, il giudizio celebrato in assenza del coniuge rimasto estraneo alla stipulazione del preliminare deve ritenersi nullo e pertanto l'azione va riproposta in primo grado ed a contraddittorio integro.Pertanto il coniuge rimasto estraneo al negozio giuridico (il preliminare di vendita dell'immobile) ha interesse a partecipare al giudizio in quanto, pur se non è rimasto personalmente obbligato e se non è corresponsabile assieme al coniuge stipulante, tuttavia l'impegno assunto da quest'ultimo e la responsabilità personale del medesimo sono comunque tali da incidere sul patrimonio comune e sul tenore di vita della famiglia.