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DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA'...prova dell'adulterio


La disciplina concernente il DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' è contenuta nell'art. 235 codice civile, il quale stabilisce che l'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti: -se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il 300ntesimo ed il 180ntesimo giorno prima della nascita; -se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare; -se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibile con quello del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padreNel corso degli anni si è dibattuto molto su un punto cruciale e cioè se nel giudizio di disconoscimento per adulterio della moglie, è necessario produrre la sola prova legale - esame DNA- oppure occorre dimostrare  l’avvenuto atto di adulterio? Quest'anno, la Cassazione -con la sentenza n. 1610 del 24/01/2007- discostandosi dai precedenti orientamenti giurisprudenziali in materia, ha statuito per la rilevanza della prova tecnica esame del DNA idonea all’accertamento che il figlio presenti caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre.Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte.Tizio, con atto di citazione, proponeva azione di disconoscimento ex art. 235, c.c. nei confronti di Caia, deducendo che la stessa fosse nata dalla relazione adulterina della moglie Sempronia con un altro uomo. Il Tribunale di Roma respingeva la domanda di Tizio, in quanto la prova ematologica e genetica dallo stesso offerta nell’atto introduttivo e provata, non era stata preceduta dalla prova dell’adulterio di Sempronia. A seguito di ciò, Tizio proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale che, tuttavia, veniva rigettato. Successivamente, Tizio adiva la Corte di cassazione, la quale nel richiamare la pronuncia della Consulta Corte costituzionale n. 266/2006, ribadivano che oramai le prove genetiche ed ematologiche consentono di rilevare l’avvenuto adulterio e, pertanto, essendo difficile la prova fattuale dell’adulterio, non è più necessario, la previa escussione di quest’ultima prova . Così statuito, i giudici di legittimità cassavano la sentenza impugnata e rinviavano la questione ad altra sezione della Corte d’appello, affinché riesaminasse la questione.(Corte Costituzionale sentenza n. 266 del 2006 : "La Corte costituzionale riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 235, comma 1, numero 3, del Cc, nella parte in cui, ai fini dell’azione di disconoscimento della paternità, subordina l’esame delle prove tecniche, da cui risulta «che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre», alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie" )