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ALIMENTI O MANTENIMENTO?


Quante volte è successo anche a voi, direttamente o indirettamente ?
Capita spesso di confondersi parlando indifferentemente di ALIMENTI o MANTENIMENTO quando ci si riferisce all'assegno da versare mensilmente all'altro coniuge, anche in mancanza di prole, in caso di separazione o di divorzio.Ebbene, questo assegno può avere una duplice natura, una parte si riferisce agli ALIMENTI ed un'altra al MANTENIMENTO.Ma cosa significa in realtà?Si parla di ALIMENTI   dovuti al coniuge ogni qual volta il coniuge separato non disponga di redditi propri e non sia in grado, per motivi a lui non imputabili, di procurarseli.Tale diritto agli alimenti spetta anche se al coniuge meno abbiente è stata addebitata la separazione per colpa; l’assegno alimentare, infatti, ha lo scopo non già di permettere uno stile di vita come quello goduto prima della crisi coniugale, bensì di assicurare anche alla parte economicamente molto debole i mezzi adeguati a condurre una vita dignitosa ( art. 156, comma 3 c.c.).Il MANTENIMENTO  viene riconosciuto al coniuge a cui non sia imputabile la separazione ed ha lo scopo sostanziale di mantenere, per quanto possibile, immutato il tenore di vita antecedente la separazione (art. 156, 1°co. c.c.). Non riguarda, pertanto, i soli bisogni elementari, ma più in generale tutte quelle necessità di cui il coniuge poteva disporre o su cui poteva fare ragionevole affidamento. Anche in questo caso, in concreto, la determinazione viene fatta avuto riguardo comparativamente alle disponibilità dei redditi dei coniugi e dei loro tenori di vita e soprattutto della condizione economica in cui si trova il coniuge obbligato.