avvocatoxTE

MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE


Un caso salito alla ribalta recentemente riguarda la modificabilità o meno della pattuizione che i coniugi, in sede di separazione consensuale, hanno fatto in merito alla futura vendita dell’immobile adibito a casa familiare.La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24321 datata 22 novembre 2007, ha affrontato il tema molto attuale della natura degli accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione e della possibilità di proporre ricorso per la modifica degli stessi.Il caso è questo.La moglie affidataria della prole ha proposto ricorso contro il marito chiedendo la modifica dell'accordo concluso col marito in separazione, avente ad oggetto la futura vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, in quanto incidente sul diritto indisponibile della  figlia in tenera età a continuare ad abitare nel luogo scelto come centro della propria vita affettiva e familiare. Tra l'altro la moglie chiedeva anche la revisione del contributo al mantenimento sulla base delle migliorate condizioni economiche del marito.La Corte suprema di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione dalla signora (che aveva visto respinte le proprie richieste sia in primo che in secondo grado), ha statuito che la pattuizione relativa alla vendita della casa coniugale risultava frutto di autonoma e concorde manifestazione di volontà delle parti. Pertanto, nessun giustificato motivo sopravvenuto risultava addotto dalla signora nella sua richiesta se non l'esigenza manifestata nell'interesse della minore di vedere confermata l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.La Corte ha ribadito che i giustificati motivi che autorizzano il mutamento delle relative condizioni consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della primaria situazione in relazione alla quale gli accordi tra i coniugi erano stati stipulati. Tuttavia la signora aveva sostenuto che la pattuizione avrebbe dovuto essere modificata in quanto incidente sui diritti indisponibili, quale quello della minore a mantenere l'abitazione nella casa in cui è nata ed ha vissuto.La Cassazione  ha respinto   il ricorso della madre, confermando la correttezza della sentenza di appello, in quanto, qualora si deducesse che l'accordo sopra citato fosse scaturito da una manifestazione di volontà viziata da circostanze atte ad incidere sulla formazione del consenso prestato da una delle parti, lo strumento idoneo sarebbe stato quello dell'annullamento dell'accordo (negozio giuridico) e non già di certo della modifica delle condizioni della separazione coniugale.