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I GENITORI HANNO L'OBBLIGO DI ACCOMPAGNARE I FIGLI MINORI A SCUOLA


La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la pronuncia del  4 settembre 2007 n.33847, ha annullato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di pace di Staiti Brancaleone (Calabria) nei confronti dei genitori accusati ai sensi dell'art. 731 codice penale di aver omesso di impartire l'istruzione obbligatoria ai tre figli minori.La Corte di Cassazione ha precisato che "effettivamente l’obbligo imposto a chiunque sia rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore di impartirgli o fargli impartire l’istruzione obbligatoria, implica anche l’obbligo di vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola per ricevere l’istruzione. Specialmente di fronte a lunghe ingiustificate assenze da scuola – come è provato essere accaduto nel caso di specie – la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non può essere esclusa dalla mancata prova della conoscenza delle comunicazioni inviate dalla autorità scolastica, atteso che la colpa, sufficiente per la configurabilità della contravvenzione in esame, è riscontrabile già nell’avere, senza giusto motivo, omesso di adempiere al proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul minore e di assicurarsi che questo si rechi a scuola per ricevere l’istruzione."