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OVERBOOKING, RITARDO O CANCELLAZIONE DEL VOLO AEREO: COSA FARE?QUALI SONO I TUOI DIRITTI


Capita ormai troppo spesso che le compagnie aeree facciano subire senza ritegno ai poveri passeggeri notevoli ritardi o addirittura annullamenti di voli.In questi casi, non giova farsi prendere da una crisi di nervi, ma documentarsi in anticipo su quelli che sono i propri diritti e farli valere nel modo giusto !Ebbene, la normativa di riferimento è il REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 Febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.Tale Regolamento, in vigore dal 17 febbraio 2005, ha rafforzato i diritti dei passeggeri vittime di queste prassi, i quali possono appellarsi al Regolamento, nei casi di:- Overbooking (negato imbarco) a passeggeri non consenzienti, cioè viene negato l’imbarco sebbene ci si è presentati con prenotazione confermata e valido biglietto al banco check-in per il volo suddetto, entro l’ora limite di accettazione fissata dalla compagnia aerea e se non è fissata, almeno 45 minuti prima dell’ora di partenza pubblicata;- Cancellazione del volo- Ritardo prolungato della partenza del voloCONDIZIONI: Basta che non si tratti di viaggio gratuito o a tariffa ridotta non accessibile al pubblico, ma in tutti i casi in cui si tratta di un volo di linea o charter in partenza dall’Unione Europea, anche inclusi in pacchetti “tutto compreso”; se si tratta di un volo di linea o charter in arrivo da un Paese extracomunitario e il vettore aereo è un vettore comunitario cioè è munito di una valida licenza rilasciata da un Paese membro; se si è in possesso di un biglietto valido sul quale è indicata una prenotazione confermata per il volo in ritardo o annullato. OVERBOOKINGNel caso di negato imbarco - overbooking , il vettore deve fare un’offerta ai volontari disposti a rinunciare al volo dietro un compenso da concordare, che , se accettata, dà diritto oltre alla somma concordata o al beneficio stabilito, al rimborso entro 7 gg del prezzo del biglietto aereo o ad un volo di ritorno al punto iniziale di partenza o a un volo alternativo.Alternativamente il passeggero deve ricevere una compensazione pecuniaria cioè un indennizzo da € 250 a € 600 a seconda della lunghezza della tratta del viaggio negato.RITARDO DEL VOLONel caso di ritardo del volo aereo il passeggero ha diritto, in relazione all’attesa, a ricevere assistenza a titolo gratuito : pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; sistemazione in albergo e relativo trasporto nel caso si rendano necessari uno o più pernottamenti; due chiamate telefoniche o due messaggi via telex, fax o posta elettronica se il volo è ritardato di: - 2 o più ore rispetto all’orario di partenza previsto per tutte le tratte aeree inferiori pari a 1500km; - 3 o più ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500km per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km; - 4 o più ore per tutte le altre tratte- se il volo ha almeno 5 ore di ritardo, si ha diritto al rimborso del biglietto entro 7 gg, se il volo è divenuto inutile, nonché, a seconda della circostanza, ad un volo di ritorno al punto di partenza iniziale. In ogni caso la compagnia aerea ha l’obbligo di consegnare ai passeggeri, ai quali è stato negato l’imbarco, un modulo che illustri i loro diritti.I rimborsi di cui sopra non negano, comunque, al passeggero il diritto di chiedere un risarcimento supplementare avanti le giurisdizioni competenti, escluso nel caso in cui si sia offerto volontario per cedere la sua prenotazione in cambio di una compensazione.Nel caso di pacchetti “tutto compreso”, se il negato imbarco avviene in questo ambito, il vettore aereo ha l’obbligo di compensare il tour-operator, perché è con quest’ultimo che il passeggero ha stipulato il contratto. Successivamente sarà il tour-operator a versare a sua volta le somme percepite a tale riguardo ai propri clienti che hanno subito questo disguido.CANCELLAZIONE DEL VOLOSe il volo viene CANCELLATO ai passeggeri è offerto rimborso del biglietto entro sette giorni del biglietto oppure volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale oppure l’imbarco su un volo alternativo appena possibile o ad una data successiva di suo gradimento, compresi pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa; due chiamate telefoniche o messaggi fax, telex o posta elettronica; in caso di volo alternativo, quando l’orario di partenza per il nuovo volo è ritardato di almeno un giorno, la sistemazione in albergo ed il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione. E’ offerta la compensazione pecuniaria –come per il caso del negato imbarco- a meno che: il passeggero sia stato informato della cancellazione almeno due settimane prima dell’orario di partenza; oppure sia stato informato della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario di arrivo previsto; oppure sia stato informato della cancellazione del volo almeno sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.Il vettore non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria, fatti salvi il rimborso del prezzo del biglietto oppure l’imbarco su un volo alternativo e l’assistenza al passeggero) se può dimostrare che “la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso” (art.5 Regolamento), come per esempio le condizioni meteo, rischi per la sicurezza, scioperi, la congestione del traffico aereo.Avvocato Laura Di Masullo(Foro di Milano)