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SEI DELUSO DALLA VACANZA PERCHE' NON E' STATA ALL'ALTEZZA DELLE TUE ASPETTATIVE?


DISSERVIZI E DIFFORMITA' NELL'ESECUZIONE DI UN VIAGGIO O DELL'HOTEL PRENOTATO A chi non è capitato di prenotare un hotel in un luogo di villeggiatura e di riscontrare in loco la mancanza di alcuni servizi, ad esempio la palestra o la piscina pubblicizzata nel depliant oppure servizi scadenti non all’altezza? Purtroppo capita molto spesso!Che fare in questi casi?Innanzitutto è opportuno precostituirsi delle prove fotografando e filmando il luogo, un po’ come dei novelli assistenti di Sherlock Holmes, poi far presente il disservizio al personale incaricato dell’albergo per ottenere, se possibile, una immediata soluzione del problema lamentato o delle valide alternative che possono consentire il prosieguo della vacanza.In ogni caso al rientro a casa dalla vacanza, corredati di tutta la documentazione raccolta, è bene inviare un reclamo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 giorni dalla data del rientro a casa indirizzata all’agenzia viaggi o al tour operator allegando copia del contratto e delle pezze giustificative.Se tale procedura non dovesse sortire effetto alcuno, in ogni caso anche se non si invia la raccomandata, ci si può rivolgere, entro un anno dal rientro dal luogo di vacanza, al Giudice di Pace che è competente a decidere le cause di valore non superiore a € 2.500, altrimenti al Tribunale.Diversamente, i tempi a proprio favore si allungano se se si è riportato un danno alla persona ed in questo caso si ha tempo 3 anni, sempre dal rientro a casa, per intentare una causa avanti l’autorità giudiziaria competente.Ma qual è il risarcimento che il turista deluso può chiedere?In primo luogo si può chiedere il risarcimento danni di natura patrimoniale per inadempimento contrattuale all’operatore turistico, pari al rimborso di quanto pagato per servizi non resi.Poi, il turista può chiedere anche il ristoro del danno morale cosiddetto danno da vacanza rovinata, per non aver potuto godere della tranquillità che sarebbe stato lecito attendersi dalla vacanza, si pensi al viaggio di nozze…E se il disagio della vacanza è dovuto al tempo, magari ai monsoni del periodo che il proprio organizzatore del viaggio non si è preoccupato di dettagliare al cliente? La Cassazione con sentenza n. 17041 del 2003 ha statuito che i danni andranno pagati al turista che riesce a dimostrare la negligenza del tour operator, ma in ogni caso il viaggiatore deve informarsi sulle condizioni meteorologiche del Paese di destinazione della vacanza.Avvocato Laura Di Masullo(Foro di Milano)