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SE IN ALBERGO NON C'E' LA CAMERA PRENOTATA A TUO NOME DALL'AGENZIA?


Nella speranza che non capiti a nessuno, purtroppo questa è una eventualità vissuta da qualche turista!Vi espongo un caso.Un gruppo di turisti acquista un pacchetto viaggio reclamizzato in un depliant pubblicitario in un’agenzia viaggi. Giunti a destinazione non vengono loro fornite le camere concordate, né i servizi reclamizzati nel depliant, come ad esempio piscina, fruizione pasti , discoteca, spiaggia vicina e comunque i comfort reclamizzati.Tempestivamente informato l’organizzatore del viaggio non propone alcuna valida soluzione alternativa dichiarandosi, però, disponibile a rifondere la differenza economica tra i due trattamenti, quello contrattualmente prenotato e quello effettivamente fruito. Tuttavia, i turisti non si accontentano e radicano una causa civile per il riconoscimento dei danni subiti e la condanna dell’organizzatore.Il giudice adito dai turisti, Tribunale di Venezia (sentenza 24/09/2000 n. 2169) condanna la società organizzatrice del pacchetto viaggio al risarcimento dei danni sofferti a seguito dell’inadempimento del contratto di viaggio intercorso. Danni patrimoniali risarciti, ma non quelli non patrimoniali cosiddetti da vacanza rovinata sul presupposto che questi spettano solo in caso i cui siano una conseguenza penale di illeciti aquiliani (art.2059 c.c.).Questo è quanto successo ai malcapitati turisti !Tuttavia, questa sentenza offre lo spunto per una precisazione doverosa in merito al danno c.d. da vacanza rovinata ritenuto, dalla principale dottrina e giurisprudenza, il minor godimento della vacanza ed il disagio sopportato dal turista per l’inadempimento della società organizzatrice del viaggio.Infatti, il risarcimento del danno c.d. da vacanza rovinata prescinde dalla configurabilità di un illecito penale di cui all’art. 2059 c.c. (come ha deciso il Tribunale di Venezia con la sentenza sopra citata) e trova, invece, il suo fondamento in due interventi normativi importanti quali:- Legge 27 dicembre 1977 n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/02/1978 n.8 suppl.ord. ) relativa ai contratti di viaggio che ha stabilito la risarcibilità di qualunque pregiudizio subito dal viaggiatore;-Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n.111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi,le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” -Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/04/1995, n.88) relativo ai viaggi “pacchetto tutto compreso”, su cui si è pronunciata con sentenza nel 2002 anche la Corte di Giustizia interpretando estensivamente la risarcibilità spettante al turista comprensiva anche del danno da vacanza rovinata.Avvocato Laura Di Masullo(Foro di Milano)