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AIUTO HO PERSO IL BAGAGLIO!


QUALCHE CONSIGLIO IN CASO DI SMARRIMENTO DEL BAGAGLIOE’ molto irritante arrivare all’aeroporto di destinazione e, dopo aver atteso speranzosi che il tapiroulant consegni l’ultima valigia, rendersi conto che il nostro bagaglio proprio non c’è!Che fare?Farsi venire un travaso di bile certo non aiuta, ma andare subito all’Ufficio Oggetti Smarriti ( Lost & Found ) presente in ogni aeroporto per denunciare lo smarrimento è un buon punto di partenza!Presso questo ufficio si dovrà compilare, a pena di decadenza, un modulo di reclamo detto P.I.R., cioè Property Irregularity Report, idoneo anche per denunciare il danneggiamento di una valigia, indicando tutte le caratteristiche del bagaglio.Bisognerà indicare la preferenza della modalità della consegna, ovvero se si desidera ritirare personalmente il bagaglio quando sarà ritrovato in aeroporto (dopo essere stati contattati dal personale addetto) o farselo recapitale all’indirizzo che avrete cura di indicare. Vi verrà rilasciata una copia con il codice identificativo della pratica e da questo momento verrà avviata la ricerca del bagaglio tramite il sistema di tracciamento World Tracer, sistema attivo presso molte Compagnie Aeree nel cui sito, inserendo il codice della vostra pratica ed il vostro cognome, potrete avere notizie aggiornate sul bagaglio.A questo punto non rimane che attendere e, naturalmente, potrete anche informarvi telefonicamente presso l’ufficio oggetti smarriti.Attenzione però alla tempistica…Infatti, se il bagaglio non è riconsegnato entro 21 giorni dall’arrivo, salvo che la compagnia riconosca prima la perdita del bagaglio, questo viene considerato a tutti gli effetti “perso”.Pertanto, se si vuole ottenere il risarcimento per il bagaglio perso o danneggiato:- in caso di voli nazionali dovete inviare, entro 3 giorni dall’arrivo all’aeroporto di destinazione a mezzoraccomandata a.r. un reclamo alla Compagnia Aerea;- in caso di voli internazionali dovete inviare, entro 7 giorni dall’arrivo a destinazione a mezzo raccomandata a.r. un reclamo alla Compagnia Aerea.Diversamente, se si vuole ottenere il risarcimento per il bagaglio consegnato in ritardo:- in caso di voli nazionali dovete inviare, entro 14 giorni dalla data della consegna a mezzoraccomandata a.r. un reclamo alla Compagnia Aerea;- in caso di voli internazionali dovete inviare, entro 21 giorni dalla data della consegna a mezzoraccomandata a.r. un reclamo alla Compagnia Aerea.In tutti i casi sopra specificati, dovrete indicare l’elenco dettagliato di quanto contenuto nel bagaglio perso, la copia del biglietto aereo, copia della ricevuta del bagaglio al check-in, copia del modulo reclamo P.I.R. che avevate già presentato in aeroporto appena arrivati.La Compagnia Aerea è sempre responsabile anche se il suo comportamento è esente da colpa.E SE IL BAGAGLIO E’ DANNEGGIATO?Come sopra specificato, anche in questo caso dovrete andare subito all’Ufficio Oggetti Smarriti (Lost & Found ) presente in ogni aeroporto per denunciare il danneggiamento compilando il modulo di reclamo detto P.I.R. indicando il danno subito.Successivamente dovrete inviare, entro 3 o 7 giorni dalla consegna del bagaglio, a seconda che il volo sia nazionale o internazionale, un reclamo a mezzo raccomandata a.r. alla Compagnia Aerea allegando la copia del P.I.R.La Compagnia Aerea è sempre responsabile anche se il suo comportamento è esente da colpa.E SE SI TRATTA DEL BAGAGLIO A MANO? Se invece ad essere smarrito o consegnato danneggiato è il bagaglio a mano la Compagnia Aerea non risponde se il danno non è ad essa imputabile.Qualora la Compagnia Aerea aderisca alla Convenzione di Montreal il risarcimento riconosciuto sarà massimo di circa € 1.176 (1000 Dsp), diversamente sarà massimo di circa € 390 (332 Dsp).RISARCIMENTOIn caso di danno derivante da perdita, manomissione, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio :- se la Compagnia Aerea aderisce alla Convenzione di Montreal il risarcimento riconosciuto sarà massimo di circa € 1.176 (1000 Dsp),- diversamente, se la Compagnia Aerea non aderisce alla Convenzione di Montreal, sarà di massimo € 20 (17 Dsp) per Kg di bagaglio trasportato.Se invece al check-in avete fatto una “dichiarazione di valore” del bagaglio, pagando pertanto una tariffa aggiuntiva, il risarcimento sarà superiore allo standard, in quanto viene aumentato il livello di responsabilità della Compagnia Aerea.In ogni caso leggete bene i regolamenti delle Compagnie Aeree perché talvolta alcuni articoli trasportati vengono esclusi tassativamente dalla risarcibilità.Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 2 anni dal giorno di arrivo all’aeroporto di destinazione, purchè si sia adempiuto a presentare il reclamo alla Compagnia Aerea nei termini come sopra specificati.Mac cosa vuol dire che il risarcimento è in “DSP”?Dsp ovvero Diritto Speciale di Prelievo è l’unità di conto convenzionale del Fondo Monetario Internazionale il cui valore è desunto da un paniere di valute ed è legato alla quotazione dell’oro. Utilizzato nelle Convenzioni internazionali, è rilevabile quotidianamente sul Sole 24ore. Approssimativamente il rapporto è: 1 Euro = circa 0,85 Dsp.LA TUTELA DEL VIAGGIATORE-CONSUMATORE viene attuata:- dall’art. artt. 1681 e ss. Codice civile- dalla normativa comunitaria e dalle convenzioni internazionali applicabili nonché dal Codice della Navigazione in ultima via residuale.Se si tratta di Compagnie aeree dell’Unione Europea si applicano:- la Convenzione di Montreal del 1999 (Convenzione di Montreal 28.5.1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge n. 12 del 10 Gennaio 2004, G.U. n. 20 del 26 Gennaio 2004 (suppl.ord.))- il Regolamento comunitario (CE) N.2027/97, come modificato dal Regolamento (CE) N.889/2002, ed- il Regolamento (CE) N.261/2004.Se si tratta, invece, di Compagnie aeree non comunitarie che operano da/per ed entro l’Unione Europea viene applicata:- Convenzione di Montreal o di Varsavia (Convenzione di Varsavia del 12.10.1929, ratificata e resa esecutiva con legge 19.5.1932 n. 841, come integrata dal protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955 ratificato con l. 3 dicembre 1962 n. 1832)ed i passeggeri devono venire informati del regime che verrà applicato per quanto riguarda la responsabilità della compagnia aerea per lesioni personali, decesso e anche riguardo la perdita distruzione o danno dei bagagli, invitando la stipula di un’assicurazione ad hoc.Avvocato Laura Di Masullo(Foro di Milano)