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FURTO IN HOTEL


FURTO IN HOTEL . CHI PAGA?Chi di voi non ha mai trovato nella camera dell’hotel, dietro la porta della propria camera, questi cartelli? “La direzione dell’albergo declina ogni e qualsiasi responsabilità per i furti di oggetti lasciati nelle camere“” La direzione dell’albergo non risponde dei furti di oggetti non lasciati in custodia.”Ebbene, tali dichiarazioni non hanno alcun valore giuridico!La legge italiana espressamente attribuisce all’albergatore una precisa responsabilità in caso di furti avvenuti all’interno della struttura, proprio in virtù dell’obbligo di custodia gravante su chi fornisce le prestazioni alberghiere.Ai sensi dell’art. 1783 codice civile “Responsabilità per le cose portate in albergo”, gli albergatori sono responsabili non solo di ogni sottrazione, ma anche di ogni deterioramento e distruzione delle cose portate dal cliente in albergo, sia se le cose si trovano in hotel, sia se le cose sono nella custodia dell’albergatore fuori dalla struttura durante il soggiorno.Il limite della responsabilità previsto dalla legge a carico dell’albergatore è la piena risarcibilità dell’oggetto fino all’equivalente di 100 (cento) volte il prezzo di locazione dell’alloggio al giorno.A meno che non risulti la colpa dell’albergatore o dei suoi ausiliari o dei suoi familiari, in tal caso risponde illimitatamente.In ogni caso il cliente ha l’obbligo di denunciare il fatto all’albergatore senza ritardo ingiustificato, altrimenti non potrà avvalersi delle disposizioni di legge a suo favore. Cosa succede in caso di furto di oggetti o valori dati in custodia all’albergatore?In questo caso la responsabilità dell’albergatore è illimitata quando le cose gli sono state consegnate in custodia .La sua responsabilità è illimitata anche quando ha rifiutato di ricevere in custodia le cose che aveva l’obbligo di accettare come:-carte valori-danaro contante-oggetti di valore.Tuttavia, l’albergatore può rifiutare di ricevere in custodia oggetti di valore eccessivo o di natura ingombrante o pericolosi.Solo quando il furto, il deterioramento o la distruzione siano dipesi direttamente dal cliente o dalle persone a lui collegate (suoi accompagnatori, anche a servizio; suoi visitatori) o da forza maggiore o dalla natura della cosa, l’albergatore non ne è responsabile. Vi segnalo una interessante sentenza della Corte di Cassazione n. 19769 del 2003 che ha statuito in merito al furto subito da un cliente narcotizzato durante la notte nella sua stanza d’albergo da ignoti che gli avevano sottratto un orologio ed una cospicua somma di danaro.Il cliente aveva presentato denuncia al commissariato di Polizia e dato notizia alla direzione dell’albergo, ma, poiché era stato trovato in stato confusionale e di astenia generale dal medico della Asl che l’aveva visitato, gli veniva riscontrata una sindrome depressiva ansiosa connessa a disturbi vegetativi. Pertanto, il cliente citava in giudizio avanti il Tribunale di Roma la società alberghiera al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, di quello biologico e di quello morale. Il Tribunale condannava l’albergatore al risarcimento a favore del cliente e la Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava ulteriormente l’albergatore a pagare anche il danno biologico e le spese mediche, proprio in virtù della responsabilità contrattuale della convenuta. Non veniva liquidato il danno morale, non trattandosi di fattispecie criminosa ascrivibile direttamente all’albergatore.La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha chiarito alcuni principi che Vi riporto: “Osserva poi questa Corte che il “contratto di albergo” non può in sè considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel c.c. (il quale agli art. 1783 e 1785 disciplina solo il deposito delle cose portate in albergo o consegnate all’albergatore), nè nella legislazione speciale. Esso è, invece, un contratto atipico o, al più, misto, con cui l’albergatore si obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee, che vanno dalla locazione dell’alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione dell’alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a far assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio (Cass. 28 novembre 1994, n. 10158; Cass. 24 luglio 2000, n. 9662). ““Quanto alla responsabilità per le cose portate in albergo (art. 1783 c.c.), il cliente, che non ha l’obbligo di affidare le stesse all’albergatore (Cass. n. 1684-1994), in caso di sottrazione delle stesse, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno. Nella fattispecie trattasi di obbligazione di valore e non di valuta. Infatti, venuta a mancare, per fatto imputabile al depositario, la restituzione della cosa, sorge, a carico di quest’ultimo, l’obbligazione del risarcimento del danno, intesa a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita (cfr. Cass.N. 8389 del 1995; Cass. 7 marzo 1966, n. 656). Ne consegue che l’equivalente pecuniario del bene sottratto, come per ogni obbligazione di valore, va rivalutato fino alla data della sentenza definitiva e quindi anche per il periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e quella di appello (Cass. n. 1298 del 1997).”“Qualora, invece, la cosa depositata in albergo dal cliente costituisca una somma di denaro, l’obbligo contrattuale che grava sull’albergatore depositario è quello di custodire e restituire la stessa somma di denaro. Da ciò consegue che l’inadempimento di detto obbligo non trasforma una tipica obbligazione pecuniaria in un’obbligazione di valore, con l’ulteriore conseguenza che il regime del risarcimento dei danni è quello proprio delle obbligazioni di valuta ed è, quindi, regolato dall’art. 1224 c.c., a norma del quale sono dovuti i soli interessi legali, mentre il maggior danno rispetto a detti interessi (eventualmente da svalutazione) è dovuto solo se provato e nei limiti in cui ecceda quanto coperto dagli interessi legali.” In conclusione, la responsabilità dell’albergatore è affermata per il fatto dell’introduzione delle cose in albergo, in conseguenza del contenuto del contratto alberghiero in cui è compreso a carico dell’albergatore l’obbligo accessorio di garantire il cliente da eventuali danni alle cose stesse. Avv. Laura Di Masullo(Foro di Milano)